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Sentenza

Sentenza del 21/03/2017 n. 731 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Evasione ed elusione - Fatture per operazioni inesistenti - Detrazione dell'Iva e deduzione dei costi - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2009 e 2010, con i quali l'Amministrazione aveva recuperato a tassazione costi dedotti e IVA detratta sulla base di fatture emesse dalla ditta individuale V.R. e ritenute totalmente inesistenti o di importo superiore alle prestazioni effettivamente eseguite. La contribuente sosteneva che le fatture riguardassero riparazioni di mezzi aziendali danneggiati in sinistri e deduceva, inoltre, la violazione dell'art. 12, comma 2, della legge n. 212/2000 per mancata messa a disposizione dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da V.R., nonché l'insufficienza e illogicità della motivazione della sentenza. Nel merito affermava che la regolarità della contabilità, dei pagamenti e della documentazione relativa agli interventi dimostrasse l'effettività delle operazioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza della CTP di Lucca. Ha ritenuto sufficienti gli elementi forniti dall'Ufficio, tra cui le dichiarazioni del diretto emittente delle fatture, dalle quali risultava che alcune operazioni non erano state eseguite o erano state fatturate per importi superiori a quelli reali. L'Ufficio aveva riconosciuto come deducibili soltanto euro 2.400 per la fattura n. 50 ed euro 2.800 per la fattura n. 105, recuperando la parte eccedente e l'IVA indebitamente detratta; era stata inoltre integralmente recuperata la fattura n. 120, dichiarata emessa su richiesta della società. La Commissione ha escluso che fatture, scritture contabili regolari e pagamenti costituissero, da soli, prova dell'effettività delle operazioni, e ha ritenuto non dimostrata la buona fede della contribuente. M.M. S.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese del grado, quantificate in euro 600 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Legge n. 212/2000, art. 12, comma 2

    La contribuente invocava la disposizione sostenendo di non aver avuto piena conoscenza dei verbali contenenti le dichiarazioni del fornitore; la Commissione, tuttavia, ha rigettato l'appello e non ha ravvisato una violazione tale da determinare la nullità degli atti.

  • Direttiva 2006/112/CE, artt. 167 e seguenti

    "Il beneficio della detrazione non è accordabile [...] qualora venga dimostrato che lo stesso beneficio è invocato dal contribuente fraudolentemente o abusivamente"

    Il diritto alla detrazione IVA può essere negato quando, sulla base di elementi oggettivi, il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione era collegata a un'evasione commessa dal fornitore o da altro operatore della catena.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, cause C-439/04, C-255/02 e C-80/11

    "Sapeva o avrebbe dovuto sapere che tale operazione si iscriveva in un'evasione"

    La giurisprudenza unionale applica il principio secondo cui la detrazione non tutela chi partecipa consapevolmente, o con colpevole negligenza, a un'operazione fraudolenta; il contribuente deve dimostrare, a fronte degli elementi dell'Ufficio, la propria estraneità e buona fede.

  • Cassazione, sentenza 14 gennaio 2015, n. 428

    Quando l'Ufficio fornisce elementi, anche presuntivi, idonei a dimostrare l'inesistenza oggettiva dell'operazione o la sovrafatturazione, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza e la fonte legittima del costo e della detrazione. Non bastano la fattura, la regolarità formale della contabilità o la prova dei pagamenti, perché tali elementi possono essere predisposti per simulare un'operazione reale.

Massime di principio

  • Nelle contestazioni di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi concreti, anche presuntivi, che mettano in dubbio l'effettività dell'operazione o la congruità dell'importo.
  • Una volta assolto tale onere iniziale, il contribuente deve dimostrare con elementi sostanziali l'effettiva esecuzione della prestazione, la congruità del prezzo e il collegamento con l'attività d'impresa.
  • La sola presenza di fatture formalmente regolari, registrazioni contabili e pagamenti tracciati o documentati non è sufficiente, perché tali elementi possono essere facilmente costruiti per dare apparenza di realtà a un'operazione fittizia.
  • Per conservare la detrazione IVA, il contribuente deve inoltre dimostrare di non sapere e di non aver potuto ragionevolmente sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione era inserita in una frode fiscale.
  • Le dichiarazioni del diretto emittente delle fatture, se specifiche e coerenti con altri elementi oggettivi, possono costituire una base probatoria significativa per il recupero a tassazione.
  • Quando solo una parte della prestazione risulta effettivamente eseguita, il costo e l'IVA possono essere riconosciuti limitatamente all'importo reale, mentre la parte eccedente viene recuperata.

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