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Ordinanza

Ordinanza n. 97/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l'annullamento: - degli esiti delle prove preselettive aventi ad oggetto “Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento dei Dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali di cui al Decreto Ministeriale n.194 del 13 ottobre 2022 – Lazio”, resi noti in data 23/05/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella parte in cui escludono l’odierna ricorrente dall’accesso alle successive prove scritte; - dell’avviso n. 32943 del 24/05/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Lazio, Direzione generale – Ufficio V, avente ad oggetto “Concorso Dirigenti Scolastici - DDG prot. n. 2788 del 18/12/2023 – prova preselettiva – esiti”, con il quale è stata resa nota la soglia di sufficienza e gli ammessi alle prove scritte; - dell’avviso n. 38692 del 18/06/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Lazio, Direzione generale, avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali ai sensi del D.M. 13 ottobre 2022 n. 194 Elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta – Regione Lazio”, con il quale è stato pubblicato l’elenco degli ammessi alle prove scritte; - dei predetti esiti nella parte in cui riconoscono alla ricorrente il punteggio insufficiente ai fini dell’accesso alla successiva prova scritta; - delle modalità di svolgimento della prova preselettiva, svoltasi in data 23/05/2024, nella parte in cui non sono state assegnate le misure compensative in favore dell’odierna ricorrente, in quanto docente con disabilità accertata; - di tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti di valutazione e di svolgimento della prova preselettiva, nella parte in cui riconoscono illegittimamente come insufficiente il punteggio conseguito dalla ricorrente e nonché nella parte in cui hanno impedito alla stessa ricorrente di beneficiare delle misure aggiuntive; - ove occorra dell’avviso prot. n. 0100797 avente data 3 luglio 2024 a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito nella parte in cui prevede le sessioni suppletiva del Concorso di cui al prot. n. 2788 del 18.12.2023; - del bando di concorso di cui al prot. n. 2788/2023, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il Personale scolastico, ed avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali”, ivi comprese tutte le tabelle e gli allegati, nella parte in cui è prevista la soglia di sufficienza diversa da regione in regione in base al numero dei partecipanti, nonché laddove non considera sufficiente il punteggio dell’odierna ricorrente ed omette di rendere nota la banca data da cui sono stati individuati i quiz oggetto della prova preselettiva, nonché per le altre ragioni articolate in via gradata nei successivi motivi di diritto; - dei quiz somministrati in data 23/05/2024 e della rispettiva banca dati ai fini dello svolgimento della prova preselettiva del concorso ad oggetto; - degli ulteriori atti presupposti, in particolare: del regolamento n. 194/2022, a firma del Ministero dell’Istruzione di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ivi compresi gli allegati e le rispettive tabelle; - degli atti di formazione del Comitato tecnico-scientifico, ivi compresa l’eventuale vidimazione e somministrazione nonché formulazione dei quiz concernenti la prova preselettiva; - di tutti gli atti concernenti il procedimento di formazione, somministrazione e convalida dei quiz. - degli eventuali atti, dal protocollo sconosciuto, di insediamento, riunione e deliberazione del Comitato tecnico scientifico nei limiti dell’interesse; - di ogni eventuale decisione, dal protocollo sconosciuto, della Commissione esaminatrice in riferimento alla posizione della ricorrente; - di tutti i quiz formulati per la prova preselettiva ivi compresi quelli somministrati alla parte istante ed ivi compresa la banca dati dei quiz; - dell’avviso n. 62313/2024, a firma del MIM, pubblicato sul sito istituzionale, ed avente ad oggetto il calendario “Concorso per titolo ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali-ai sensi del DM n. 13 ottobre 2022 n. 194 calendario prova preselettiva”; - delle istruzioni dei candidati per lo svolgimento della prova preselettiva e se intese in senso lesivo per la parte ricorrente; - dell’avviso n. 5914/2024 a firma del MIM, pubblicato sul sito istituzionale, ed avente ad oggetto la costituzione delle Commissioni giudicatrici; - dell’avviso n. 290/2024 avente ad oggetto la costituzione della Commissione giudicatrice da parte dell’USR Lazio; - di ogni eventuale rettifica degli esiti, della Commissione, del Comitato tecnico scientifico ed anche dei quiz, ove esistente e dal protocollo non conosciuto, e se intesa in senso lesivo. - di qualunque atto o delibera o provvedimento anche non conosciuto che abbia disposto l’incarico a soggetti esterni, ivi compreso il Cineca, per la formulazione dei quiz da somministrare alla candidata; ed ove occorra, se lesivo e rilevante, la comunicazione, dal protocollo sconosciuto, tramite cui il Ministero ha comunicato la consegna dei test preselettivi da parte del Cineca. - dei dati rilevati a mezzo del sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito, in ordine al numero dei posti da mettere a concorso; - di tutti gli avvisi concernenti lo svolgimento delle prove, se intesi in senso lesivo per la parte ricorrente, ivi compresi i provvedimenti ed i verbali di formazione e valutazione della Commissione giudicatrice; - di ogni altro avviso riferito alla procedura ad oggetto, anche non conosciuto, se inteso in senso escludente per la parte istante; nonché di ogni eventuale altro atto, esito o provvedimento di esclusione anche redatto in formato digitale ed informatico nella parte in cui è prevista l’esclusione della ricorrente dalle prove scritte in ragione del punteggio conseguito. - degli elenchi di abbinamento dei candidati in riferimento alla sede di svolgimento delle prove preselettive e scritte; - della batteria di quiz e della banca dati, ivi compresi i Quadri di riferimento pubblicati per lo svolgimento della prova preselettiva; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 2\10\2024 per l’annullamento previa sospensione: - dei documenti, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, consegnati tramite pec, di cui al prot. n. 120375 del 02/08/2024, in parziale riscontro alla richiesta di accesso agli atti formulata dall’odierna ricorrente; - della predetta nota, di cui al prot. 120375 del 02/08/2024, mediante cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito trasmetteva all’odierna parte istante: i) il decreto di istituzione del Comitato tecnico scientifico (CTS), di cui al prot. 38/2024; ii) l’allegato decreto di nomina del CTS; - del medesimo decreto n. 38/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, come allegato alla predetta nota di accompagnamento, tramite cui è stato istituito il Comitato Tecnico Scientifico; - dell’ulteriore decreto tramite cui è stato nominato il predetto Comitato Tecnico Scientifico, allegato alla predetta nota di accompagnamento, nei limiti dell’interesse; - di ogni eventuale rettifica agli elenchi degli ammessi, e del relativo ed eventuale decreto di approvazione, nella parte in cui non è compresa la parte istante; - di qualunque altro atto, provvedimento, anche dal protocollo non conosciuto, concernente la presente procedura e lo svolgimento delle prove scritte, ad oggi non calendarizzate, se inteso in senso escludente per la ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 11\12\2024 per l’annullamento: - del calendario delle prove scritte, di cui al prot. n. 155157 del 02/10/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicato sul sito istituzionale del MIM, nonché sul portale inPA, nella parte in cui sono state indette le prove scritte, per la data del 30/10/2024, del Concorso ordinario per dirigenti scolastici, con ingiusta esclusione dell’odierna ricorrente; - delle istruzioni per i candidati in riferimento alla predetta prova scritta, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicate in data 02/10/2024 sul sito istituzionale del MIM, nonché sul portale inPA; - ove occorra dei quadri di riferimento per la prova scritta, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicati in data 02/10/2024 sul sito istituzionale del MIM, nonché sul portale inPA; - di tutti i verbali, le griglie, ed i provvedimenti tramite cui sono state definite le votazioni per il superamento delle prove scritte, nella parte in cui escludono l’odierna ricorrente; - ove occorra degli elaborati e delle tracce assegnate alle prove scritte nella parte in cui escludono l’odierna ricorrente; - degli avvisi pubblicati dagli uffici scolastici e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in riferimento allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui escludono la ricorrente; - degli avvisi tramite cui sono state estratte le lettere delle successive prove orali, nonché sono state indicate le sedi e le modalità organizzative per lo svolgimento della prova scritta del Concorso ordinario per dirigenti scolastici; - di ogni eventuale rettifica, anche dal protocollo non conosciuto, in riferimento alle modalità di svolgimento della prova scritta ivi compresi i relativi esiti, se intesi in senso escludente per l’istante; - nonché di ogni altro atto presupposto consequenziale e connesso, ivi compresi, in quanto atti endoprocedimentali, il novero dei candidati che hanno sostenuto la gravata prova scritta, nella parte in cui non è compresa l’odierna istante. - dell’avviso adottato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio per l’individuazione dell’abbinamento candidati/aule, e in particolare della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. n. 76820 del 14.10.2024. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 7\4\2025 per l’annullamento: - dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale nella regione Lazio, pubblicato con decreto prot. n. 11525 del 06/02/2025, a firma del USR Lazio, ivi compresi i relativi allegati; - della convocazione dei candidati alla prova orale nella regione Lazio di cui al prot. n. 20950 del 05/03/2025, a firma dell’USR Lazio, ivi compresi i relativi allegati; - degli esiti della prova orale del giorno 01/04/2025 per la regione Lazio, di cui al prot. n. 28852 del 02/04/2025, a firma dell’USR Lazio, ivi compresi i relativi allegati, se inteso in senso lesivo; - degli esiti della prova orale del giorno 02/04/2025 per la regione Lazio, di cui al prot. n. 29086 del 03/04/2025, ivi compresi i relativi allegati, se inteso in senso lesivo; - dei quadri di riferimento per la prova orale, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 215036/2024; - dell’integrazione ai quadri di riferimento per la prova orale, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 15551/2025; - di ogni atto di rettifica, modifica e nomina della Commissione giudicatrice, ivi compreso il decreto prot n. 368 del 28/03/2025; - di tutti i verbali di valutazione delle prove scritte, delle relative griglie, dei quadri della prova scritta, e di ogni altro atto di formazione dei gravati provvedimenti nella parte in cui escludono l’odierna parte istante; - di tutti gli atti, verbali e votazioni delle prove orali nella parte in cui escludono la ricorrente; - del calendario di espletamento della prova orale per la regione Lazio nella parte in cui non contempla l’odierna ricorrente ivi comprese ove occorra ed ove già esistenti le tracce delle prove orali; - ogni graduatoria di merito, anche dal protocollo non conosciuto, e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui escludono la ricorrente; - ove occorra di ogni atto e provvedimento scaturito dall’istanza di accesso; - nonché di ogni eventuale rettifica e/o modifica, anche dal protocollo non conosciuto, degli esiti delle prove scritte ed orali, degli elenchi degli ammessi e di tutti gli atti come sopra impugnati con i presenti motivi aggiunti e di ogni altro atto ove inteso in senso escludente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 11\6\2025 per l’annullamento: - del provvedimento n. 78963 avente data 01/04/2025, a firma del Ministero del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto il responso all’istanza di accesso agli atti e contenente la banca dati della prova preselettiva, i verbali di validazione dei quiz della prova preselettiva e la trasmissione della formulazione dei quadri di riferimento da parte del CTS; - ove occorra di tutti i provvedimenti consegnati a seguito dell’istanza di accesso; - delle graduatorie di merito pubblicate sul sito istituzionale dell’USR Lazio, con decreto n. 490 del 17/04/2025, a firma dell’USR Lazio, nonché dei relativi allegati, nella parte in cui non compare l’odierna istante; - di ogni eventuale rettifica alle graduatorie di merito, ivi compresi i decreti di approvazione ed i relativi allegati; - nonché dei verbali di valutazione delle prove orali, delle griglie, delle votazioni attribuite ai candidati e di tutti gli atti di formazione delle impugnate graduatorie, ivi comprese quelle provvisorie ove esistente e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui non compare la ricorrente in riferimento alla regione di interesse.

Giustizia amministrativa202407562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esiti della prova preselettiva e successivi atti di esclusione dalla procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici, nonché gli atti della procedura impugnati con motivi aggiunti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli esiti della prova preselettiva del concorso per dirigenti scolastici nel Lazio, deducendo, in particolare, l'illegittimità del punteggio attribuito, della soglia di sufficienza differenziata in base al numero dei partecipanti nelle diverse regioni, delle modalità di formazione e somministrazione dei quiz e dell'omessa assegnazione di misure compensative correlate alla disabilità accertata. Ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, gli atti ostesi o adottati a seguito dell'accesso, il calendario e le modalità delle prove scritte, gli elenchi degli ammessi e gli esiti delle prove scritte e orali, nonché le graduatorie di merito, nella parte in cui non comprendono la ricorrente. Il giudizio coinvolge un elevato numero di candidati controinteressati inseriti nelle graduatorie impugnate. L'ordinanza non esamina nel merito i motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, considerato il loro elevato numero e le prevedibili difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi. Ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione, sui siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, di un avviso contenente gli estremi del giudizio, l'indicazione delle parti, gli estremi degli atti impugnati, un sunto dei motivi, l'individuazione dei controinteressati, le modalità di consultazione del processo e il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti, dell'atto di intervento ad opponendum e dell'ordinanza. Le pubblicazioni devono essere effettuate entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; la prova degli adempimenti deve essere depositata entro i successivi cinque giorni. È stato prescritto alle amministrazioni di mantenere online la documentazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, di rilasciare alla ricorrente un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e di predisporre sulla home page un collegamento alla sezione dedicata agli atti di notifica. L'inosservanza degli adempimenti è espressamente sanzionata con l'improcedibilità del gravame. L'ordinanza dispone altresì che l'amministrazione esegua gli incombenti e che la Segreteria comunichi il provvedimento alle parti.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente di disporre le modalità necessarie per assicurare l'integrazione del contraddittorio quando il numero dei destinatari o le modalità di notificazione lo rendano necessario.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri

    Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Costituisce il fondamento della disciplina applicata dal giudice per l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Consente, in presenza di particolari esigenze, di autorizzare modalità diverse di notificazione, tra cui la notificazione per pubblici proclami.

Massime di principio

  • Quando un ricorso incide sulla posizione di un numero elevato di controinteressati e risulta prevedibilmente difficoltoso reperirne gli indirizzi, il giudice amministrativo può disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere realizzata mediante pubblicazione sui siti istituzionali dell'amministrazione di un avviso recante gli elementi identificativi del giudizio, degli atti impugnati, dei motivi di ricorso e dei controinteressati, insieme al testo integrale degli atti processuali rilevanti.
  • Il giudice può prescrivere alle amministrazioni destinatarie della pubblicazione di mantenere online gli atti notificati e l'elenco dei controinteressati fino alla definizione del giudizio di primo grado, nonché di attestare l'avvenuta pubblicazione.
  • Il termine assegnato per la notificazione per pubblici proclami e quello per il deposito della relativa prova possono essere qualificati come perentori; l'inosservanza degli adempimenti prescritti può comportare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela del terzo

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