Cassazione Civile, Ordinanza n. 06080/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente ha impugnato in sede di merito un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2007, fondato su accertamento sintetico (redditometro). La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso riducendo il reddito accertato; la CTR aveva confermato tale decisione. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla censura relativa al mancato esame delle giustificazioni rese in sede di contraddittorio con l'Ufficio; (2) omesso esame di un fatto decisivo, con riguardo alla dedotta assenza di un effettivo contraddittorio preventivo; (3) violazione dell'art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973, per non avere la CTR ritenuto invalido l'atto per mancato avvio del procedimento di accertamento con adesione prima dell'emissione dell'accertamento sintetico; (4) nullità per omessa pronuncia sulla contestazione relativa all'inclusione, nel redditometro, delle rate di mutuo, asseritamente contratte per finalità diverse dall'acquisto o ristrutturazione dell'abitazione; (5) omesso esame di un fatto decisivo anche in relazione alla medesima questione delle rate di mutuo. Dopo il deposito del ricorso, il contribuente ha presentato memoria dichiarando di avere chiesto la definizione agevolata delle controversie pendenti ex art. 6 d.l. n. 193/2016, ha allegato documentazione dei pagamenti, ma soprattutto ha espressamente rinunciato al ricorso e chiesto l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i cinque motivi, perché ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal contribuente. Pur rilevando che la documentazione prodotta non consentiva di verificare il perfezionamento della procedura di definizione agevolata in relazione all'atto impugnato, ha valorizzato la rinuncia espressa e ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre escluso la condanna alle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non si era costituita nel giudizio di legittimità. Infine ha affermato che, trattandosi di estinzione e non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità, non si applica l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è richiamato come parametro per i motivi di nullità della sentenza per omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è richiamato come parametro per i motivi di omesso esame di fatti decisivi
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro per il motivo di violazione di legge
art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973
è evocato dal ricorrente come norma violata per il mancato avvio del procedimento di accertamento con adesione prima dell'accertamento sintetico
art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv.
è richiamato in relazione alla domanda di definizione agevolata delle controversie pendenti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude la sua applicazione quando il processo si estingue per rinuncia, poiché la norma è eccezionale e di stretta interpretazione
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 38
disciplina dell'accertamento sintetico richiamata nel contenzioso
Massime di principio
- Quando il ricorrente deposita una rinuncia espressa al ricorso, la Corte non procede all'esame dei motivi e dichiara l'estinzione del giudizio.
- La mera allegazione di aver chiesto la definizione agevolata e di aver effettuato i versamenti non sostituisce, di per sé, la prova del perfezionamento della procedura rispetto allo specifico atto impugnato; tuttavia, ove intervenga rinuncia al ricorso, la causa viene comunque dichiarata estinta.
- L'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in quanto norma eccezionale e sanzionatoria, non si applica al caso di estinzione del giudizio per rinuncia, ma solo nei casi previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- In assenza di costituzione della parte resistente nel giudizio di legittimità, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
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