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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26179/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva l'insufficiente motivazione della Corte territoriale in ordine alla determinazione della durata delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, R.D. 267/42 (legge fallimentare). Si lamentava che la Corte non avesse spiegato le ragioni del quantum della pena accessoria adottato, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n.222/2018 e del principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. n.28910/19) secondo cui le pene accessorie con termine non fisso devono essere determinate concretamente in base ai criteri dell'art.133 c.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse rideterminato la pena accessoria in misura pari alla pena principale dopo aver ridotto la pena principale per il riconoscimento delle circostanze attenuanti equivalenti, e che il ricorrente non avesse spiegato in modo adeguato perché la durata della pena accessoria dovesse risultare inferiore. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 216, ultimo comma, R.D. 267/1942 (legge fallimentare)

    La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della parte che stabiliva una durata fissa di dieci anni; conseguentemente il giudice deve determinare la durata delle pene accessorie in concreto, entro i limiti normativi, e non necessariamente ancorata automaticamente alla pena principale

  • Sentenza Corte Costituzionale n.222 del 5/12/2018

    Ha eliminato la fissità della durata decennale delle pene accessorie previste dall'art.216, imponendo una valutazione caso per caso da parte del giudice

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione, sent. n.28910/2019

    Ha stabilito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge indica un limite non fisso deve essere determinata in concreto dal giudice secondo i criteri dell'art.133 c.p. e non rapportata alla durata della pena principale (art.37 c.p.)

  • art. 133 c.p.

    Fornisce i criteri per la concreta determinazione della pena (personalità del reo, gravità del fatto, esigenze di prevenzione, etc.), criterio richiamato per la determinazione delle pene accessorie

  • art. 37 c.p.

    Richiamato per contrasto: le Sezioni Unite hanno escluso che la durata delle pene accessorie debba essere rapportata alla pena principale ai sensi di questo articolo

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limita l'ambito dei motivi di ricorso per cassazione rispetto ai motivi articolati in secondo grado; il ricorso deve essere formulato nei limiti previsti, parametro di ammissibilità e specificità delle censure

  • art. 616 c.p.p.

    Consente alla Corte di condannare il ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende; applicata qui per fissare l'importo di euro 3.000

Massime di principio

  • Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.222/2018 e l'intervento delle Sezioni Unite (n.28910/2019), le pene accessorie previste dalla legge fallimentare con termini non fissi devono essere determinate dal giudice caso per caso secondo i criteri dell'art.133 c.p. e non automaticamente rapportate alla pena principale
  • In un ricorso in cassazione che contesta la durata delle pene accessorie è necessario formulare censure specifiche e motivazioni concrete che spieghino perché la determinazione operata dal giudice di merito sarebbe erronea o insufficiente; argomentazioni generiche rendono il ricorso inammissibile
  • Il giudice di merito, quando ridetermina la pena principale e la pena accessoria, dovrebbe esplicitare la motivazione sulla scelta del quantum delle pene accessorie, richiamando e applicando i criteri di cui all'art.133 c.p., in modo da rendere la decisione congrua e resistibile sul piano del controllo di legittimità
  • Chi impugna deve indicare elementi concreti della personalità del reo o della gravità del fatto che giustifichino una diversa modulazione della pena accessoria rispetto a quella disposta in primo o secondo grado; il mancato svolgimento di tali argomentazioni può comportare l'inammissibilità del ricorso
  • La condanna alle spese e l'obbligo di versamento a favore della Cassa delle Ammende possono essere disposti quando il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di motivazione o genericità delle censure

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