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Sentenza

Sentenza n. 1913/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto BESS da 60 MW e 120 MWh

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il silenzio serbato dall’amministrazione regionale sull’istanza di autorizzazione unica presentata il 3 giugno 2024 e reiterata telematicamente il 17 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 387/2003 e dell’art. 1, comma 2-quater, lett. b), d.l. 7/2002, per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell’energia nel Comune di Acate. La ricorrente ha dedotto: I) violazione dei termini di conclusione del procedimento e dell’obbligo di eseguire la precedente sentenza del TAR che aveva imposto la definizione del procedimento, nonché sviamento; II) violazione dell’art. 2, commi 1 e 9-ter, l. 241/1990, difetto di istruttoria e inerzia colpevole dell’amministrazione; III) violazione dell’art. 2-bis l. 241/1990 e dei doveri di correttezza e buona amministrazione, chiedendo l’indennizzo per il mero ritardo e una somma equitativa ai sensi dell’art. 26 c.p.a. La vicenda era stata preceduta da una sentenza che aveva già accertato il silenzio e ordinato all’amministrazione di provvedere; il provvedimento successivamente adottato dall’amministrazione era stato annullato dal TAR perché fondato su una simulata attività procedimentale e su un contraddittorio sostanzialmente eluso. Dopo tale annullamento, l’amministrazione non aveva riavviato adeguatamente l’istruttoria né concluso il procedimento. Il commissario ad acta precedentemente nominato aveva ritenuto esaurito il proprio incarico e non aveva attivato i poteri sostitutivi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso contro il silenzio. Ha rilevato che il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. è esperibile quando l’amministrazione ometta di concludere, entro il termine previsto, un procedimento avviato su istanza del privato, e che l’obbligo di provvedere sussiste anche quando l’amministrazione ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. Nel caso concreto, l’obbligo di provvedere derivava dall’art. 2 l. 241/1990 e dal termine speciale previsto dall’art. 12, comma 4, d.lgs. 387/2003, applicabile anche alle autorizzazioni per impianti BESS mediante il rinvio operato dall’art. 1, comma 2-quater, d.l. 7/2002. L’annullamento del precedente diniego imponeva all’amministrazione una nuova valutazione coerente, adeguata e sorretta da istruttoria completa, che non era stata effettuata. Il giudice ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato all’amministrazione di adottare il provvedimento conclusivo entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori trenta giorni. Il TAR ha precisato che né l’amministrazione né il commissario possono essere vincolati nel merito della decisione, trattandosi di potere discrezionale. È stata respinta la domanda di indennizzo per il mero ritardo, poiché la ricorrente non aveva attivato il potere sostitutivo amministrativo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990: la richiesta rivolta al precedente commissario ad acta non equivaleva a tale attivazione. È stata inoltre respinta, per genericità, la richiesta di condanna a una somma equitativa ai sensi dell’art. 26 c.p.a. L’amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Consente di accertare l’illegittimità del silenzio quando l’amministrazione ometta di provvedere su un’istanza rispetto alla quale sussiste un obbligo di conclusione del procedimento.

  • art. 117 c.p.a.

    Consente, nel giudizio sul silenzio, di ordinare all’amministrazione di provvedere e di nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto, anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.

  • art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990

    La mancata attivazione del potere sostitutivo amministrativo preclude, nella fattispecie, la liquidazione dell’indennizzo per il mero ritardo.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    Resta salva la possibilità di agire per il risarcimento del danno da ritardo secondo i relativi presupposti, ma la sentenza non riconosce l’indennizzo per il mero ritardo.

  • art. 12, comma 4, d.lgs. 387/2003

    Il termine di conclusione del procedimento autorizzatorio si applica anche alla procedura relativa all’impianto BESS, in forza del rinvio operato dalla disciplina speciale.

  • art. 1, comma 2-quater, lett. b), d.l. 7/2002

    Il rinvio alla disciplina autorizzatoria dell’art. 12 d.lgs. 387/2003 comprende anche il termine di conclusione del procedimento.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. 190/2024

    È richiamato quale disposizione che rende applicabile al procedimento la disciplina normativa considerata dal giudice.

  • art. 26 c.p.a.

    La richiesta di condanna a una somma equitativa deve essere specifica e riferita alla condotta processuale; una domanda generica diretta a sanzionare il comportamento procedimentale dell’amministrazione è respinta.

Massime di principio

  • Il ricorso contro il silenzio è esperibile quando l’amministrazione ometta di concludere, entro il termine dovuto, un procedimento avviato su istanza del privato e rispetto al quale sussiste un obbligo di provvedere, indipendentemente dal carattere discrezionale o vincolato del potere e dal contenuto finale della decisione.
  • L’obbligo di provvedere sussiste anche quando l’amministrazione ritenga l’istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata: tali valutazioni devono essere espresse mediante un provvedimento, non possono giustificare l’inerzia.
  • Quando una disciplina speciale rinvia alla procedura autorizzatoria prevista dall’art. 12 d.lgs. 387/2003, il rinvio comprende anche il termine di conclusione del procedimento, salvo un’espressa disposizione contraria.
  • Dopo l’annullamento di un provvedimento negativo fondato su un’attività procedimentale simulata o su un contraddittorio sostanzialmente eluso, l’amministrazione deve rieditare il potere mediante una valutazione coerente, adeguata e sorretta da istruttoria completa; la mera adozione di un nuovo atto non è sufficiente.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare il provvedimento conclusivo e nominare un commissario ad acta per l’ulteriore inerzia, senza sostituirsi all’amministrazione nella valutazione discrezionale del merito della pretesa.
  • Ai fini dell’indennizzo per il mero ritardo, la richiesta di attivazione di un commissario ad acta nominato in sede giurisdizionale non equivale all’attivazione del potere sostitutivo amministrativo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanzaDanno da ritardo
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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