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Sentenza

Sentenza n. 2786/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 4194/2023, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 11 dicembre 2023.

Giustizia amministrativa202505198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’erogazione della Carta docente per l’anno scolastico 2018/2019

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, docente presso istituti scolastici, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4194/2023, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 9 gennaio 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione del docente la Carta docente per l’anno scolastico 2018/2019, per l’importo di € 500,00, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, che non aveva dato esecuzione al comando giudiziale, e ha chiesto sia l’erogazione della somma dovuta sia la nomina di un Commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza. L’Amministrazione scolastica si è costituita chiedendo il rigetto, senza fornire prova dell’integrale esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c. e che era stata notificata in copia conforme alle Amministrazioni resistenti. Ha inoltre ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, necessario prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione. In assenza della prova dell’avvenuto adempimento, ha ordinato all’Amministrazione scolastica di erogare al ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, € 500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria decorrente dalla notificazione della sentenza del Tribunale fino al saldo. Per l’eventuale perdurante inottemperanza ha nominato Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli il compito di intervenire, su istanza del creditore, nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e liquidate in € 800,00, oltre oneri e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    La sentenza del Tribunale di Milano è stata ritenuta passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione costituisce il periodo minimo da rispettare prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza munita dell’attestazione di conformità, notificata presso la sede del debitore.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente, oggetto della condanna contenuta nella sentenza da ottemperare.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il provvedimento giurisdizionale da eseguire è passato in giudicato, è stato notificato alla pubblica amministrazione in copia conforme e, per l’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato favorevole al privato e dell’inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine determinato, comprendendo nel comando anche gli accessori dovuti, quali la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria quando ciò risulti dal titolo o dalla disciplina applicabile.
  • La mancata prova, da parte dell’Amministrazione, dell’integrale esecuzione del giudicato giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e l’imposizione di uno specifico obbligo conformativo e temporale.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un Commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, per assicurare l’esecuzione sostitutiva del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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