Sentenza n. 11877/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancato riconoscimento, nel calcolo dell'indennità di trascinamento, dei periodi di servizio prestati nell'Esercito presso reparti paracadutisti con percezione di indennità speciali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto alla riliquidazione della maggiorazione dell'indennità di trascinamento, sostenendo che dovessero essere computati, in misura proporzionale agli anni di servizio, anche i periodi prestati nell'Esercito presso reparti paracadutisti, durante i quali avevano percepito indennità di super campagna o di aeronavigazione. L'Amministrazione ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio. Il Collegio ha rilevato che, per le controversie relative a pubblici dipendenti in costanza di rapporto, opera il criterio speciale della sede di servizio previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a.; non risultando impugnati atti normativi o generali presupposti, non trovano applicazione i criteri ordinari collegati alla sede dell'autorità emanante. Quanto alla posizione esaminabile nel merito, relativa al militare in servizio presso l'Ambasciata d'Italia in Asmara, è stato dedotto che l'art. 5, comma 2, d.P.R. 394/1995 imponesse di includere nel trascinamento gli anni nei quali era stata percepita l'indennità di aeronavigazione durante il servizio nell'Esercito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la propria incompetenza territoriale sulle domande dei tre ricorrenti con sede di servizio rispettivamente in Calabria e Puglia, indicando come giudici competenti il TAR Calabria per le prime e il TAR Puglia per la seconda, con possibilità di riassunzione nei termini dell'art. 15 c.p.a. Ha invece ritenuto sussistente la propria competenza sulla domanda del militare in servizio presso l'Ambasciata d'Italia in Asmara e l'ha respinta nel merito. Il Collegio ha interpretato la maggiorazione prevista dall'art. 5, comma 2, d.P.R. 394/1995 come istituto perequativo destinato al personale che, dopo avere svolto impieghi speciali, passi alla percezione della sola indennità operativa di base o di un trattamento meno favorevole. La maggiorazione non è cumulabile con indennità speciali più favorevoli e spetta esclusivamente ai percettori della sola indennità operativa di base, salva l'opzione per il trattamento più favorevole. Poiché il ricorrente aveva percepito, negli anni di servizio presso i reparti paracadutisti dell'Esercito, l'indennità di aeronavigazione, senza percepire la sola indennità operativa di base, tali annualità non potevano essere computate nel trascinamento. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, c.p.a.
Nelle controversie riguardanti pubblici dipendenti in costanza di rapporto, la competenza territoriale è determinata dalla sede di servizio.
art. 13, commi 1 e 4-bis, c.p.a.
I criteri ordinari, incluso quello riferito alla sede dell'autorità emanante, prevalgono sul criterio speciale della sede di servizio quando la controversia investe direttamente atti normativi o generali presupposti; tale ipotesi non ricorreva nel caso deciso.
art. 15 c.p.a.
La declaratoria di incompetenza comporta la possibilità di riassumere il giudizio davanti al TAR indicato come competente nei termini perentori previsti dalla norma.
art. 5, comma 2, d.P.R. 31 luglio 1995, n. 394
Per il personale che anche anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3,4,5, e 6, primo, secondo e terzo comma e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78
La maggiorazione dell'indennità operativa di base ha funzione perequativa e si applica al personale che, dopo impieghi speciali, percepisca la sola indennità operativa di base; non consente di computare periodi nei quali il dipendente abbia percepito un'indennità speciale più favorevole.
art. 17 l. 23 marzo 1983, n. 78
Le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge non sono cumulabili fra loro
Le indennità operative non sono cumulabili, fatta salva l'opzione per il trattamento più favorevole.
art. 4, comma 2, d.P.R. 16 marzo 1999, n. 255
Il militare che cambi condizione d'impiego può optare tra l'indennità speciale della nuova posizione e l'indennità operativa di base maggiorata, quando quest'ultima sia più favorevole.
art. 3, comma 72, l. 24 dicembre 2003, n. 350
le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell’indennità operativa di base
La norma di interpretazione autentica limita espressamente il beneficio ai percettori della sola indennità operativa di base, ferme le disposizioni sull'opzione per il trattamento più favorevole.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a pubblici dipendenti in costanza di rapporto, la competenza territoriale è radicata presso il TAR della sede di servizio del dipendente, salvo che la controversia investa direttamente atti normativi o generali presupposti, nel qual caso possono operare i criteri ordinari di competenza.
- La maggiorazione dell'indennità operativa di base prevista dall'art. 5, comma 2, d.P.R. 394/1995 ha funzione perequativa: serve a evitare una riduzione del trattamento economico quando il militare, dopo avere svolto un impiego speciale, passa a una posizione con percezione della sola indennità operativa di base o di un trattamento meno favorevole.
- Le maggiorazioni dell'indennità operativa di base spettano esclusivamente al personale che percepisce la sola indennità operativa di base; non possono essere riconosciute per periodi nei quali il militare abbia percepito un'indennità speciale diversa e più favorevole, come l'indennità di aeronavigazione.
- Il divieto di cumulo delle indennità operative impone, in caso di mutamento della condizione d'impiego, l'opzione per il trattamento più favorevole e impedisce di sommare alla speciale indennità percepita una maggiorazione riferita all'indennità operativa di base.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1428/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1429/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1430/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1431/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1432/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1433/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →