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Sentenza

Sentenza n. 1545/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - del Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana n. 16454 del 23.07.2025, pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale in data 28.07.2025, con il quale si è esclusa dal finanziamento la domanda di sostegno prot. ARTEA n. 003/125515 del 22.10.2024 relativa al progetto identificato con CUP ARTEA 1258682 presentata della società ricorrente in relazione al bando Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014 - 2022 - attuativo della sottomisura 6.1 “Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori” - Annualità 2024; approvato con Decreto dirigenziale n. 17302 del 25.07.2024 e ss. mm. e ii; - della comunicazione prot. AOOGRT/2025/0616025 del 30.07.2025 della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana di approvazione istruttoria di ammissibilità con esito negativo e di esclusione dal finanziamento; - della nota della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana del 20/05/2025 prot. n.0360562 di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della L. 241/90; - della nota incognita del tecnico incaricato richiamata nel decreto n. 16454 del 23.07.2025, con la quale il tecnico ha ritenuto non accoglibili le controdeduzioni della società ricorrente pervenute con la PEC del 27/05/2025 prot. n. 0387709 e ha confermato l'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto del 22/10/2024 prot. ARTEA n. 003/125515 per le motivazioni della nota del Settore del 20/05/2025 prot. n.0360562 agli atti dell'Ufficio; -della F.A.Q. n. 31 richiamata nella comunicazione del 20/05/2025 prot. n. 0360562 di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della L. 241/90 e, per relationem, nel Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale n. 16454 del 23.07.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche se incognito ai ricorrenti.

Giustizia amministrativa202502531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione dal finanziamento di una domanda di sostegno relativa alla sottomisura 6.1 del PSR Toscana per l'aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione erogatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società agricola aveva presentato domanda di sostegno indicando due soci amministratori quali giovani beneficiari, titolari congiuntamente della maggioranza del capitale sociale. Dopo la domanda, uno dei soci aveva ceduto la propria quota a una nuova socia, che era subentrata anche nella carica di amministratrice. L'amministrazione, rilevando che uno dei beneficiari originari non era più presente nella compagine sociale e che l'altro non deteneva individualmente la maggioranza del capitale, aveva comunicato i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 e poi escluso la domanda dal finanziamento. La ricorrente ha dedotto, con quattro motivi, la violazione delle disposizioni del bando e del principio di tassatività delle cause di esclusione, sostenendo che il bando non vietasse la sostituzione del socio prima dell'erogazione del premio; che il CUAA dell'azienda fosse rimasto invariato e non vi fosse quindi un cambio di beneficiario; che il beneficiario sostanziale fosse la società, con irrilevanza del mutamento dei soci purché fossero conservati i requisiti; e che la FAQ n. 31 non potesse integrare la lex specialis né introdurre nuove cause di esclusione. È stata inoltre contestata la carenza di istruttoria, il travisamento, la contraddittorietà e l'eccesso di potere. A.R.T.E.A. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ma il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall'esame dell'eccezione in rito per la manifesta infondatezza del ricorso nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. I quattro motivi sono stati esaminati congiuntamente. Il bando individua come beneficiari sostanziali i giovani agricoltori che, al momento della domanda, devono possedere i requisiti di ammissibilità e, in caso di insediamento societario, essere soci, amministratori e legali rappresentanti, esercitando il pieno potere decisionale e detenendo singolarmente o congiuntamente la maggioranza del capitale sociale. Tali requisiti sono collegati all'identità personale dei giovani indicati nella domanda e non sono automaticamente trasferibili o sostituibili durante l'istruttoria. L'uscita di uno dei beneficiari originari e il subentro di altra persona, anche se astrattamente dotata degli stessi requisiti, determinano quindi il venir meno dell'assetto soggettivo dichiarato e non costituiscono una modifica irrilevante della compagine sociale. La permanenza del CUAA dimostra soltanto la continuità anagrafica e organizzativa dell'azienda, ma non supplisce al venir meno dei requisiti personali dei beneficiari. Il fatto che la domanda, il fascicolo aziendale, la fideiussione e i pagamenti siano gestiti tramite la società non trasforma quest'ultima nel beneficiario sostanziale, poiché la misura è finalizzata all'insediamento e al ricambio generazionale del giovane agricoltore-persona fisica. Le disposizioni comuni sul cambio del beneficiario, inoltre, ammettono il cambio tra la domanda e la concessione solo in ipotesi tassative e prevedono condizioni particolarmente restrittive per gli interventi di insediamento dei giovani agricoltori. La FAQ n. 31 non è stata ritenuta un atto autonomamente lesivo né fonte di una nuova causa di esclusione, ma una mera indicazione interpretativo-operativa: l'esclusione trova autonomo fondamento nel bando e nell'accertamento documentale risultante dalla visura camerale storica. La motivazione per relationem al preavviso di rigetto e agli esiti istruttori è stata ritenuta sufficiente. L'eccezione sul mancato deposito della comunicazione relativa agli impegni connessi a un precedente contributo non è stata posta a fondamento autonomo della decisione, risultando decisivo il venir meno dei requisiti soggettivi e societari.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

    Il preavviso di rigetto e le osservazioni del privato costituiscono parte dell'istruttoria; il provvedimento finale può motivare per relationem alle ragioni già espresse nel preavviso, quando queste siano puntualmente richiamate e non superate dalle controdeduzioni.

  • art. 2.1, punto 6, lett. b), del bando PSR Toscana sottomisura 6.1, annualità 2024

    ciascun beneficiario sia “socio, amministratore e legale rappresentante” e [...] dimostrare di possedere [...] la maggioranza del capitale sociale

    I requisiti personali e societari devono sussistere con riferimento ai giovani indicati nella domanda e sono essenziali per l'ammissibilità dell'insediamento societario.

  • art. 2.3, punto 9, del bando PSR Toscana sottomisura 6.1, annualità 2024

    condurre l’azienda “in qualità di capo azienda” per almeno cinque anni dal pagamento del saldo

    L'impegno quinquennale conferma il carattere personale dell'insediamento e la necessità della permanenza del giovane beneficiario nella posizione di capo azienda.

  • art. 11.3 del bando PSR Toscana sottomisura 6.1, annualità 2024

    disciplina del “cambio di titolarità dell’azienda”

    Il rinvio alle disposizioni comuni rende applicabili le regole sul cambio del beneficiario e sulle modifiche soggettive, particolarmente restrittive per gli interventi di insediamento dei giovani agricoltori.

  • art. 9.1 delle Disposizioni Comuni approvate con DGR n. 742/2024

    È richiamato quale disposizione generale rilevante per la disciplina del cambio del beneficiario, ma il testo della pronuncia non riporta la formulazione integrale.

  • art. 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 5, 7 e 9 del bando PSR Toscana sottomisura 6.1, annualità 2024

    Le disposizioni sono considerate nel loro complesso per ricostruire la natura personalistica dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità, gli impegni del beneficiario e le modalità di presentazione e gestione della domanda.

Massime di principio

  • Quando un bando di finanziamento per l'insediamento di giovani agricoltori individua come beneficiari persone fisiche e richiede che esse siano soci, amministratori, legali rappresentanti e titolari del potere decisionale e della maggioranza del capitale sociale, tali requisiti sono collegati all'identità dei soggetti indicati nella domanda e devono rimanere riferibili a essi; il loro subentro con altri soggetti durante l'istruttoria non è automaticamente consentito, anche se i subentranti possiedono requisiti analoghi.
  • La continuità del codice identificativo dell'azienda agricola e del fascicolo aziendale non rende irrilevante la sostituzione dei giovani beneficiari, poiché la permanenza dell'identità aziendale non equivale alla permanenza dei requisiti soggettivi posti a fondamento dell'aiuto.
  • La gestione della domanda tramite una società, inclusi il fascicolo aziendale, l'IBAN, la fideiussione e le domande di pagamento, attiene al profilo organizzativo e contabile del procedimento e non trasforma la società nel beneficiario sostanziale quando il bando collega il premio all'insediamento personale dei giovani agricoltori.
  • Le disposizioni comuni sul cambio del beneficiario possono ammettere modifiche soggettive solo in ipotesi tassative e prevedere limiti più stringenti per gli interventi di insediamento dei giovani agricoltori; tali limiti operano anche quando la misura sia adottata autonomamente e non nell'ambito di un programma denominato “Pacchetto Giovani”, se la sua sostanza resta quella dell'insediamento giovanile.
  • Una FAQ pubblicata dall'amministrazione non costituisce, di per sé, un atto autonomamente lesivo né può introdurre una causa di esclusione non prevista dalla lex specialis; tuttavia, il suo richiamo non vizia il provvedimento quando l'esclusione trova autonomo fondamento nel bando e nell'accertamento istruttorio dei requisiti, mentre la FAQ svolge soltanto una funzione interpretativa o applicativa.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

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