Sentenza n. 742/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, recante condanna al pagamento di euro 2.745,48 per Retribuzione Professionale Docenti relativa al periodo di supplenze
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale di Milano passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. Ha chiesto l'ordine di pagamento della somma di euro 2.745,48, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Nel corso del giudizio è emerso che, mediante il cedolino di settembre 2025, il Ministero aveva eseguito parzialmente il giudicato; residuava il pagamento degli interessi legali dal dovuto al soddisfo e degli eventuali oneri accessori riconducibili al titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato parzialmente improcedibile il ricorso limitatamente alla parte del capitale già corrisposta con il cedolino di settembre 2025. Per la parte residua ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero e ha ordinato il pagamento, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, degli importi ancora dovuti, previa deduzione di quanto eventualmente già versato. Il pagamento deve comprendere gli interessi legali e gli oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, precisando che i conteggi prodotti dal creditore non vincolano l'Amministrazione se non nei limiti degli artt. 1282 e seguenti c.c. e delle ulteriori disposizioni applicabili. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza del creditore entro i successivi centoventi giorni, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l'azione di ottemperanza; il giudice ha ordinato all'Amministrazione di conformarsi al giudicato e ha adottato misure sostitutive per il caso di ulteriore inerzia.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Rilevano per la determinazione degli interessi dovuti sul credito giudizialmente riconosciuto; i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione oltre i limiti stabiliti dalla legge.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione e della distrazione delle spese del giudizio amministrativo.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme, l'esecuzione parziale del capitale sopravvenuta nel corso del processo rende improcedibile la domanda limitatamente alla parte già soddisfatta, ma non incide sulla procedibilità della domanda relativa agli interessi e agli ulteriori accessori ancora dovuti.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a subentrare solo in caso di inutile decorso del termine e su istanza del creditore.
- Nel dare esecuzione a un giudicato pecuniario, l'Amministrazione deve determinare gli interessi secondo le disposizioni civilistiche applicabili e non è vincolata ai conteggi unilaterali del creditore oltre quanto effettivamente previsto dal titolo esecutivo e dalla legge.
- La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza è giustificata dall'inadempimento dell'Amministrazione esistente al momento della proposizione del ricorso, anche se l'adempimento parziale interviene successivamente.
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