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Sentenza

Sentenza del 21/09/2020 n. 4154 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 259/2020 IRPEF - ADEMPIMENTI FORMALI - Contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo - Obbligo di dichiarazione dei canoni locativi non percepiti - Sussiste - Limite - Risoluzione del contratto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Verifica dell'obbligo di dichiarare ai fini IRPEF i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo non percepiti dal locatore, e valutazione del momento in cui tali canoni possono essere esclusi dalla dichiarazione in ragione della risoluzione del contratto di locazione.

La decisione

La Corte ha stabilito che il locatore è tenuto a dichiarare i canoni di locazione anche se non percepiti fino a che non dimostri che il contratto di locazione è stato risolto. La produzione del provvedimento giudiziale di convalida di sfratto per morosità costituisce prova idonea dell'avvenuta risoluzione del contratto di locazione commerciale e, perciò, consente di escludere dalla dichiarazione i canoni a partire dalla data del medesimo provvedimento. Pertanto i canoni non percepiti restano imponibili fino alla data in cui sia dimostrata giudizialmente la risoluzione; la prova ha efficacia a decorrere dalla data del provvedimento di convalida di sfratto.

Norme richiamate

  • Normativa IRPEF e principi sul reddito fondiario

    I canoni di locazione costituiscono componente imponibile ai fini IRPEF salvo che sia dimostrata la risoluzione del rapporto; la convalida di sfratto per morosità è ritenuta prova idonea della risoluzione con efficacia dalla data del provvedimento.

Massime di principio

  • Il locatore deve includere nella dichiarazione dei redditi i canoni di locazione anche se non riscossi, fino a che non fornisce prova dell'effettiva risoluzione del contratto.
  • La risoluzione del contratto va provata con elementi documentali: il provvedimento giudiziale di convalida di sfratto per morosità è valido come prova e fa decorrere l'esclusione dei canoni dalla data del provvedimento.
  • In assenza di un provvedimento giudiziale o di altro atto comprovante la risoluzione, l'Amministrazione finanziaria può ragionevolmente pretendere la dichiarazione dei canoni non percepiti.
  • Per limitare l'esposizione fiscale il locatore dovrebbe tempestivamente ottenere e conservare il provvedimento giudiziale di convalida di sfratto o altra documentazione idonea a dimostrare la risoluzione del contratto e la data certa di efficacia della stessa.
  • Eventuali accordi extragiudiziali o atti formali che attestino la risoluzione possono essere rilevanti, ma la loro efficacia probatoria va valutata caso per caso; la convalida di sfratto ha natura certamente idonea.

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