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Ordinanza

Ordinanza n. 2509/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604693

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che, a una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare, le doglianze dell’appellante apparissero manifestamente infondate sotto il profilo del fumus boni iuris. Non sono indicate ulteriori valutazioni sul periculum in mora. Le spese del grado sono state compensate per la sussistenza di giusti motivi.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Lazio di reiezione della domanda cautelare. Il testo non specifica l’atto amministrativo sostanziale impugnato né le singole doglianze articolate; emerge soltanto che l’appellante ha contestato la decisione cautelare di primo grado e che il Consiglio di Stato ha valutato tali doglianze sotto il profilo del fumus boni iuris.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare contro le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase di appello cautelare, il giudice valuta le censure con una cognizione sommaria e può respingere l’appello quando, a una prima delibazione, esse risultino manifestamente infondate sotto il profilo del fumus boni iuris.
  • Il rigetto dell’appello cautelare contro un’ordinanza di reiezione della domanda cautelare di primo grado può essere motivato mediante il rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze, senza anticipare la decisione sul merito della controversia.
  • La compensazione delle spese del grado cautelare è ammissibile quando il giudice ravvisi giusti motivi, anche senza ulteriore specificazione nel dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e specialeTutela cautelareAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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