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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18345/2026 del 07/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia non riguarda il merito del tributo, ma soltanto la regolazione delle spese di lite. In appello la commissione tributaria regionale, riformando parzialmente la decisione di primo grado nella parte in cui aveva compensato le spese, aveva condannato il Comune di Messina e Riscossione Sicilia S.p.A. in solido al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidandole complessivamente in 400 euro oltre IVA e accessori, senza distinguere tra primo e secondo grado e, secondo il ricorrente, in misura inferiore ai minimi tariffari. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 86, 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la liquidazione cumulativa e non analitica delle spese dei due gradi impedisse il controllo della correttezza del calcolo e che, comunque, la somma riconosciuta fosse inferiore ai valori minimi applicabili; ha chiesto la liquidazione secondo i parametri medi indicati, distintamente per ciascun grado, con aggiunta delle spese vive relative ai contributi unificati.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che le spese e gli onorari devono essere liquidati distintamente per ciascun grado di giudizio, così da consentire alle parti il controllo dei criteri adottati e della eventuale riduzione rispetto alla nota spese; ha inoltre ribadito che, dopo le modifiche normative richiamate, non è consentito scendere sotto i valori minimi tabellari applicabili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata. La causa è stata decisa nel merito dalla stessa Corte, che ha provveduto direttamente alla liquidazione delle spese di primo grado, di appello e del giudizio di cassazione, applicando i parametri medi indicati dal ricorrente e ponendo le spese dei gradi di merito e di legittimità a carico delle controparti in solido tra loro.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è la norma processuale utilizzata per denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in tema di spese di lite.

  • art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992

    disciplina la condanna alle spese nel processo tributario e viene richiamata come parametro violato dalla liquidazione cumulativa e non analitica effettuata dal giudice di merito.

  • artt. 86, 91 e 92 c.p.c.

    sono richiamati come norme sulla regolazione delle spese processuali, sulla soccombenza e sulla compensazione, ritenute erroneamente applicate nella sentenza impugnata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie nel procedimento camerale di legittimità.

  • art. 384 c.p.c.

    consente, in un'ottica di economia processuale e ragionevole durata del processo, la decisione nel merito da parte della Corte quando non siano necessari ulteriori accertamenti.

  • art. 385, comma 2, c.p.c.

    attribuisce alla Corte ampi poteri in tema di liquidazione delle spese del giudizio di cassazione e, nel ragionamento della decisione, anche per liquidare direttamente le spese di merito in luogo del rinvio.

  • art. 111 Cost.

    è evocato come parametro di ragionevole durata del processo a sostegno della decisione senza rinvio.

  • art. 4 d.m. n. 55/2014

    come modificato, non consente di liquidare compensi al di sotto dei valori minimi tabellari applicabili.

  • d.m. n. 37/2018

    è richiamato insieme al d.m. n. 55/2014 per affermare l'inderogabilità dei valori minimi della tariffa per lo scaglione applicabile.

Massime di principio

  • Nel liquidare le spese processuali, il giudice deve indicare distintamente compensi e spese per ciascun grado di giudizio; una liquidazione cumulativa e indifferenziata è illegittima perché non consente il controllo dei criteri di quantificazione adottati.
  • La misura delle spese rientra nella discrezionalità del giudice solo entro il minimo e il massimo dei parametri tabellari: la scelta del valore concreto, se compresa nel range legale, non è di regola sindacabile in cassazione, mentre è censurabile la violazione dei limiti minimi inderogabili.
  • Quando la cassazione accoglie il ricorso sulla sola liquidazione delle spese e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito e liquidare essa stessa le spese, in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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