Cassazione Penale, Sentenza n. 37227/2025 del 14/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per ricettazione deducendo principalmente: 1) inutilizzabilità delle deposizioni dei testi di polizia giudiziaria Pesaro e Macaluso perché avrebbero riferito al dibattimento informazioni apprese da terzi (dichiarazioni della figlia Lucia e di "persone presenti in negozio") in violazione dell'art. 195, comma 4 c.p.p. e dell'art. 64 c.p.p.; secondo il ricorrente, escludendo tali dichiarazioni non rimarrebbe prova utile a carico; 2) carenza della prova della provenienza illecita della merce sequestrata: mancherebbero atti che documentino l'individuazione della merce come proveniente dalla rapina subita da Oliva Santina (le dichiarazioni della persona offesa non risultano acquisite e le operazioni di riconoscimento non formalizzate), e il semplice riscontro di targhette su oggetti seriali non basterebbe a ricondurre definitivamente quei beni alla rapina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le motivazioni di primo e secondo grado si integrino e, lette congiuntamente, mostrano che la sussistenza oggettiva del reato è provata: la persona offesa Oliva Santina ha riconosciuto parte della merce in dibattimento e alcuni monili avevano ancora la targhetta del marchio SIKE. Quanto al vincolo di riconducibilità al ricorrente, la Corte ha valorizzato elementi direttamente osservati dagli investigatori (il comportamento concludente dell'imputato giunto sul luogo, la conoscenza degli inventari e dei dati contabili durante il sequestro) e la denominazione dell'esercizio commerciale "Salice Angelo e figli", ritenendo che non si trattasse di meri riferimenti a dichiarazioni di terzi ma di fatti osservati dagli operatori. Inoltre il ricorrente non ha fornito giustificazioni o documentazione fiscale che spiegasse il possesso dei beni. Pertanto la sentenza d'appello e di primo grado, nel loro insieme, non risultano viziabili in cassazione. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 195, comma 4 c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente per censurare l'uso di dichiarazioni di polizia giudiziaria come mero rapporto di terzi; la Corte ha distinto tra riferimenti illeciti a terzi e fatti direttamente osservati dagli investigatori, ritenendo utilizzabili questi ultimi
art. 64 c.p.p.
Richiamata nella censura sulla forma delle deposizioni; la Corte non ha ritenuto sussistente il vizio perché parte delle informazioni erano frutto di attività investigative e comportamenti direttamente osservati
Giurisprudenza consolidata (Sez. 2, n. 1309/1993; Sez. 3, n. 13926/2011)
Principio secondo cui le motivazioni di primo e secondo grado si integrano a vicenda formando un tutto unitario: in presenza di motivazioni conformi dei due gradi vanno lette congiuntamente per valutare la congruità della decisione
Massime di principio
- Le deposizioni di operatori di polizia giudiziaria sono utilizzabili quando riportano fatti direttamente osservati o atti compiuti dagli investigatori; sono invece inutilizzabili se si limitano a riferire dichiarazioni di terzi non formalizzate agli atti (mero "sentito dire").
- In contestazioni sulla provenienza illecita di beni seriali, la prova può fondarsi su una combinazione di elementi: riconoscimento della vittima in dibattimento, elementi materiali identificativi (es. targhette), mancanza di documentazione di acquisto e comportamenti del detentore che collegano il bene all'attività commerciale del soggetto.
- Per confutare l'utilizzabilità di atti o dichiarazioni, la difesa deve dimostrare con riferimento concreto che i passaggi decisivi poggiano esclusivamente su riferimenti a terzi e non su osservazioni dirette o atti di indagine documentati.
- Le motivazioni fornite dal giudice di primo grado e dalla corte d'appello devono essere lette congiuntamente: quando sono omogenee e riferiscono a elementi differenti che si integrano, la Cassazione valuta l'insieme per verificare la logicità e completezza della decisione.
- Per evitare la perdita probatoria, gli atti di polizia giudiziaria e le operazioni di riconoscimento della persona offesa devono essere documentati formalmente (verbali, atti di restituzione, fotografie, registrazioni) per consentire la piena utilizzazione in giudizio e rendere difficoltose censure per mere carenze formali.
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