Sentenza n. 579/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento a) DECRETO DIRIGENZIALE “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” N°. 14118 del 21/12/2020 e relativi elenchi allegati, con la quale la domanda di finanziamento proposta dal Comune di Acri è stata giudicata “ammessa ma non agevolabile per carenza di risorse” e collocata all'ottantunesimo posto della graduatoria definitiva con un punteggio pari a 38,64 e dell'atto istruttorio oggetto di detto giudizio, pubblicata sul BURC n.128 del 31.12.2020; b) DECRETO DIRIGENZIALE “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” N°.226 del 16/01/2020, e dei relativi elenchi allegati, con cui è stata resa nota la graduatoria provvisoria; c) verbale n.4 del 21.03.2019 e del verbale n.5 del 25.03.2019 della Commissione di valutazione proposte progettuali; d) di tutti i verbali della Commissione di valutazione, in cui sono stati espressi i punteggi dei Comuni controinteressati; e) nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e atti di valutazione relativi a una domanda di finanziamento, con ammissione ma non agevolabilità per carenza di risorse e collocazione all'ottantunesimo posto
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Acri ha impugnato il decreto dirigenziale regionale n. 14118 del 21 dicembre 2020, la graduatoria provvisoria, i verbali della commissione di valutazione e gli atti connessi, contestando la collocazione della propria domanda di finanziamento al posto n. 81, con 38,64 punti, e la conseguente dichiarazione di ammissione senza agevolazione per carenza di risorse. Sono state dedotte violazioni degli artt. 3, 11 e 12 della l. n. 241/1990, dell'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 ed eccesso di potere. Con il primo motivo il Comune ha sostenuto che i criteri di valutazione fossero stati determinati dal soggetto che aveva redatto l'avviso, anziché dall'organo politico, e che avrebbero dovuto essere contenuti in un regolamento. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riesame delle osservazioni presentate dopo la graduatoria provvisoria. Con l'ultima doglianza ha contestato l'insufficienza del punteggio numerico e l'erroneità delle valutazioni relative ai criteri A.1, A.2 e A.3, con particolare riferimento al progetto di recupero della Torre Civica e all'inserimento del territorio comunale nel Parco Nazionale della Sila e nell'Area MaB. Ha inoltre dedotto una diversa valutazione rispetto ad altri Comuni e, con perizia di parte, ha prospettato carenze di istruttoria, illogicità e disparità di trattamento. La Regione ha eccepito l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha prescisso dall'esame delle eccezioni processuali della Regione e ha respinto il ricorso nel merito. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il Comune non aveva impugnato l'avviso pubblico approvato con decreto n. 918/2018, che, in attuazione dell'art. 12 l. n. 241/1990, fissava criteri, parametri, modalità della procedura e punteggi; inoltre, non erano state dedotte deviazioni della commissione dai criteri della lex specialis. Il giudice ha altresì rilevato che la disciplina della procedura selettiva costituiva atto gestionale riconducibile all'amministrazione attiva e non all'organo politico. Il secondo motivo è stato respinto perché il decreto impugnato e i verbali richiamati nell'allegato 3 contenevano motivazioni sufficienti sulle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni, senza che il ricorrente avesse formulato censure specifiche e adeguatamente pregnanti. Le contestazioni sui punteggi sono state respinte. Quanto al criterio A.3, è stata ritenuta non irragionevole la scelta di non valorizzare il riconoscimento relativo all'Area MaB, riferibile al Parco Nazionale della Sila e non al Comune, anche perché l'appartenenza del territorio a un parco era valorizzata da un diverso criterio, D.3. Quanto agli altri criteri, le censure miravano a sostituire la valutazione della commissione con quella del Comune e della sua perizia di parte; non sono emerse, attraverso uno scrutinio esterno, evidenze manifeste di irragionevolezza o illogicità. Il punteggio numerico è stato ritenuto sufficiente motivazione poiché la procedura prevedeva criteri e sub-criteri chiari, analitici e articolati, con punteggi massimi idonei a rendere comprensibile l'iter valutativo. Le doglianze sui punteggi attribuiti agli altri Comuni sono state considerate uno sconfinamento nel merito tecnico-valutativo della commissione. Ricorso respinto; spese compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La censura relativa alla motivazione non è stata accolta; il giudice ha ritenuto sufficiente il sistema di criteri, sub-criteri e punteggi previsto dall'avviso e ha considerato adeguatamente motivate le valutazioni della commissione.
art. 11 l. 241/1990
Richiamato tra i parametri di legittimità dedotti dal ricorrente, senza una specifica autonoma applicazione nella motivazione decisoria.
art. 12 l. 241/1990
L'avviso pubblico deve predeterminare criteri e modalità per la concessione di contributi e sovvenzioni; l'avviso impugnato fissava parametri, criteri, indicatori e punteggi per la formazione della graduatoria.
art. 26 d.lgs. 33/2013
Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente, senza una specifica autonoma applicazione nella decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive per la concessione di finanziamenti, la contestazione della legittimità dei criteri di valutazione deve essere rivolta tempestivamente contro l'avviso che li predetermina; non è utilmente deducibile soltanto contro la graduatoria finale quando l'amministrazione abbia applicato quei criteri senza deviazioni.
- La disciplina di una procedura selettiva per l'attribuzione di contributi, se adottata nell'ambito dell'attività amministrativa gestionale e coerente con gli indirizzi previamente approvati dagli organi competenti, non deve necessariamente essere adottata dall'organo politico né contenuta in un regolamento.
- Il punteggio numerico costituisce motivazione sufficiente dei giudizi espressi in una procedura selettiva quando la lex specialis prevede criteri e sub-criteri chiari, analitici e articolati, con una graduazione dei punteggi idonea a delimitare la discrezionalità della commissione e a rendere comprensibile l'iter logico della valutazione.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della commissione di una procedura selettiva resta esterno e non consente al giudice o al concorrente di sostituire la propria valutazione a quella amministrativa, salvo che emergano errori manifesti, travisamento, illogicità o irragionevolezza.
- Il riconoscimento ambientale o territoriale riferibile a un ente diverso dal Comune partecipante non deve necessariamente essere valorizzato se il criterio di selezione richiede un riconoscimento ottenuto dall'ente concorrente e se la caratteristica territoriale è già considerata da un distinto criterio della procedura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 663/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 664/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 666/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 667/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 668/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 669/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →