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Sentenza

Sentenza n. 3449/2026 - Roma, Sezione 1T

RICORSO PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DEL DECRETO DI INAMMISSIBILITA` DELLA RICHIESTA DI PRIMO RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE RICHIESTO DAL SIG. BALJINDER SINGH CON ASSICURATA N. 055998937315, PROVVEDIMENTO NOTIFICATO IN DATA 13/11/2025, DATA IN CUI IL RICORRENTE HA AVUTO PIENA ED EFFETTIVA CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO, DI OGNI ATTO PRESUPPOSTO, CONSEGUENTE E CONNESSO,

Giustizia amministrativa202601264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di inammissibilità della domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificato il 13 novembre 2025, deducendo di essere entrato in Italia nell'ambito del Decreto Flussi e di non avere potuto sottoscrivere il contratto di soggiorno perché la richiesta di appuntamento per il primo ingresso e la stipula del contratto era rimasta inevasa, nonostante fosse stata reiterata dal difensore mediante PEC del 22 settembre 2025. Ha quindi presentato direttamente alla Questura la domanda di rilascio del permesso di soggiorno. Ha censurato il provvedimento per motivazione erronea e illogica, eccesso di potere, violazione degli artt. 2, 7, 8, 9, 10-bis e 21-bis della legge n. 241/1990, degli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 5, comma 9, del medesimo testo unico e dell'art. 35, comma 1, del d.P.R. n. 394/1999, nonché per violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, in assenza del contratto di soggiorno sottoscritto presso lo Sportello Unico per l'immigrazione competente, la dichiarazione di inammissibilità della domanda di permesso di soggiorno costituisse un atto dovuto e vincolato. Dagli atti risultava infatti che non era stato prodotto il contratto di soggiorno sottoscritto dal richiedente e dal datore di lavoro che aveva presentato la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato. Secondo il giudice, gli artt. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. n. 286/1998 e gli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 394/1999 impongono la preventiva formalizzazione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, quale passaggio preliminare alla richiesta del permesso in Questura. La domanda presentata direttamente alla Questura è stata quindi ritenuta proposta al di fuori dell'iter previsto dalla legge e in deroga alla normativa vigente. L'eventuale inerzia della Prefettura avrebbe dovuto essere contestata mediante l'azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31, commi 1 e 2, e 117 c.p.a., non mediante la presentazione diretta della domanda di permesso alla Questura. Il ricorso è stato pertanto respinto; le spese di lite sono state compensate, anche in considerazione del tempo trascorso dal rilascio del nulla osta che aveva consentito l'ingresso in Italia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.

  • artt. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998

    La disciplina richiede il completamento dell'iter relativo al contratto di soggiorno prima della richiesta del permesso di soggiorno presso la Questura.

  • artt. 21, 22 e 24 d.lgs. 286/1998

    Le disposizioni disciplinano il percorso amministrativo per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, compresa la necessità di completare gli adempimenti presso lo Sportello Unico per l'immigrazione.

  • artt. 35 e 36 d.P.R. 394/1999

    Prevedono gli adempimenti presso lo Sportello Unico per l'immigrazione, inclusa la stipula del contratto di soggiorno, e i controlli preliminari alla richiesta del permesso.

  • artt. 31, commi 1 e 2, e 117 c.p.a.

    In caso di inerzia della Prefettura nello svolgimento degli adempimenti di competenza, il rimedio indicato è l'azione contro il silenzio dell'amministrazione.

  • artt. 2, 7, 8, 9, 10-bis e 21-bis l. 241/1990

    Le violazioni dedotte dal ricorrente non sono state ritenute idonee a superare il carattere vincolato della decisione di inammissibilità.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il giudice non ne ha tratto una diversa soluzione rispetto alla necessità di completare l'iter amministrativo.

Massime di principio

  • La domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata alla Questura è procedibile solo dopo il completamento degli adempimenti preliminari presso lo Sportello Unico per l'immigrazione competente, compresa la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
  • In assenza del contratto di soggiorno sottoscritto presso lo Sportello Unico per l'immigrazione, la Questura può dichiarare inammissibile la domanda di permesso di soggiorno, trattandosi di un atto dovuto e vincolato.
  • L'eventuale inerzia della Prefettura o dello Sportello Unico nell'organizzazione degli adempimenti necessari alla stipula del contratto di soggiorno deve essere fatta valere mediante l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione, non mediante la presentazione diretta alla Questura di una domanda di permesso priva dei presupposti procedurali.
  • La Questura non può rilasciare il permesso di soggiorno richiesto al di fuori dell'iter previsto dagli artt. 21, 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998 e dagli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 394/1999.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicitàBuona fede e correttezza della PA

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