Sentenza n. 4492/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’accertamento della illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza del 28 ottobre 2024, con cui si chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la corresponsione dell’equo indennizzo per le infermità colà partitamente individuate. e per la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere sulla relativa istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato, ai sensi degli artt. 31 e 117 del D.Lgs. 104/2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto sull'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di corresponsione dell'equo indennizzo
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato un'istanza volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità, deducendo di averle contratte a cagione e nello svolgimento delle proprie mansioni, nonché chiedendo la corresponsione dell'equo indennizzo. Ha lamentato la violazione dell'art. 2 l. 241/1990 e del d.P.R. 461/2001 per la mancata conclusione del procedimento entro il termine indicato di 290 giorni. Il Ministero si è costituito sostenendo di avere avviato l'istruttoria e di avere convocato l'interessato presso la Commissione Medica Ospedaliera. Il ricorrente ha tuttavia rilevato che, alla data del ricorso e della decisione, non era stato adottato alcun provvedimento espresso e conclusivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso avverso il silenzio. Ha ritenuto irrilevante che l'Amministrazione avesse attivato la Commissione Medica Ospedaliera e convocato il dipendente, poiché tali attività hanno natura istruttoria e non sostituiscono l'adozione di un provvedimento conclusivo, espresso e motivato. Nel giudizio sul silenzio il bene della vita immediatamente tutelato consiste, in presenza di margini di discrezionalità e della necessità di ulteriori accertamenti, nell'ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell'Amministrazione, quale che ne sia il contenuto. Il Ministero è stato quindi ordinato a completare sollecitamente l'istruttoria, compulsando la Commissione Medica Ospedaliera e successivamente il Comitato di Verifica per le cause di servizio, e ad adottare un provvedimento espresso e motivato sull'istanza, senza anticipare il giudizio sulla fondatezza sostanziale della pretesa. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Impone all'Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 31 c.p.a.
la pronuncia giudiziale non impinge sulla “sostanziale fondatezza” della pretesa di parte ricorrente, essendo demandata alla Amministrazione la effettuazione dei necessari “adempimenti istruttori”
Nel giudizio avverso il silenzio, quando residuano discrezionalità o necessità di accertamenti istruttori, il giudice ordina la conclusione del procedimento senza pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale della pretesa.
art. 117 c.p.a.
Consente di ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e l'ordine all'Amministrazione di provvedere con un atto espresso.
art. 97 Cost.
È richiamato quale fondamento dell'obbligo di tempestiva conclusione del procedimento e di clare loqui dell'Amministrazione.
d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
Disciplina il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, che richiede gli apporti tecnici della Commissione Medica Ospedaliera e del Comitato di Verifica per le cause di servizio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'attivazione di attività istruttorie o la convocazione dell'interessato presso un organo tecnico non equivalgono alla conclusione del procedimento e non escludono l'illegittimità dell'inerzia, se manca un provvedimento espresso e motivato.
- Quando residuano margini di discrezionalità amministrativa o sono necessari accertamenti istruttori, il giudice dell'azione avverso il silenzio deve ordinare all'Amministrazione di concludere il procedimento, senza pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale della pretesa né imporre un determinato contenuto decisorio.
- L'Amministrazione deve fornire una formale manifestazione di volontà, quale che ne sia il contenuto, entro un termine ragionevole e nel rispetto dell'obbligo di tempestiva conclusione del procedimento; l'esigenza di completare l'istruttoria non giustifica un'indefinita protrazione dell'incertezza, soprattutto quando sono in gioco benefici economici o previdenziali.
- Nel procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, l'Amministrazione deve completare gli apporti istruttori della Commissione Medica Ospedaliera e del Comitato di Verifica e adottare successivamente un provvedimento espresso e motivato.
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