Cassazione Penale, Sentenza n. 17217/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva, in sede esecutiva, l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. (riduzione per il rito abbreviato) in relazione alla sentenza emessa in appello il 7 aprile 2022. Il Giudice dell'esecuzione dichiarò l'istanza inammissibile de plano ritenendo che la richiesta fosse tardiva e costituiva mera riproposizione di una domanda già rigettata nel giudizio di legittimità (sentenza della Corte di cassazione del 5/07/2023). La ricorrente impugnava l'ordinanza denunciando la illegittimità dell'adozione de plano senza contraddittorio, sostenendo che la questione non fosse incontroversa e dovesse essere esaminata in udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittimo il decreto de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., perché l'istanza era tardiva e costituiva riproposizione di una richiesta già respinta dalla stessa Corte di cassazione (Sez. 5, n. 39774 del 05/07/2023) e mancava dei requisiti di legge, senza necessità di accertamenti cognitivi o valutazioni discrezionali. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina la riduzione di pena per il rito abbreviato; la Corte ha affermato che il diritto alla diminuzione spetta solo se l'imputato ha presentato nei termini la richiesta di accesso al rito abbreviato nel giudizio di cognizione, prospettando la necessità della riqualificazione dei fatti
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'esecuzione di emettere un decreto 'de plano' di inammissibilità quando l'istanza costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata o è manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge; in tali casi non è necessario fissare udienza né svolgere contraddittorio
Norma sulla nullità degli atti processuali; la Corte ricorda che la nullità di un provvedimento adottato fuori dai casi previsti sarebbe rilevabile d'ufficio
Norma complementare sulle nullità e sulla loro rilevabilità: la Corte sottolinea che le nullità di ordine generale sono rilevabili in ogni stato e grado del procedimento
Sez. 5, n. 39774 del 05/07/2023 (C.)
Sez. 5, n. 39774 del 05/07/2023, C., Rv. 285771 - 01
Precedente che ha già respinto analoga richiesta della medesima ricorrente, affermando che l'imputato ha diritto alla riduzione ex art. 442, comma 2, solo se abbia presentato nei termini la richiesta di accesso al rito abbreviato prospettando la necessità di riqualificazione dei fatti; la decisione precedente giustifica la deplanità dell'odierna pronuncia
Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018 (Focoso)
Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 - 01
Principio secondo cui il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano solo quando l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti cognitivi o valutazioni discrezionali
Massime di principio
- In sede esecutiva il giudice può dichiarare l'inammissibilità de plano quando l'istanza è mera riproposizione di una richiesta già rigettata o è manifestamente priva dei requisiti di legge, senza necessità di fissare udienza o svolgere contraddittorio.
- La domanda di applicazione della diminuente per il rito abbreviato (art. 442, comma 2, c.p.p.) va formulata tempestivamente nel giudizio di cognizione; la mancata presentazione nei termini preclude in genere la sua accoglienza in sede esecutiva.
- Se la decisione impugnata o precedenti pronunce di legittimità hanno già risolto negativamente la stessa questione, il giudice dell'esecuzione può legittimamente decidere de plano per manifesta infondatezza.
- Il decreto de plano è legittimo solo quando non sussistono questioni di fatto o valutazioni discrezionali che richiedano accertamenti: in presenza di dubbi che comportino apprezzamenti cognitivi è necessario l'udienza e il contraddittorio.
- Quando si intenda prospettare la diminuente per il rito abbreviato, è consigliabile formulare e documentare la richiesta nella fase di cognizione e, se negata, valutare immediatamente i rimedi disponibili; riproporre la stessa richiesta in sede esecutiva è rischioso se la questione è già stata definitivamente decisa.
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