Cassazione Civile, Ordinanza n. 32173/2023 del 20/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un appalto stipulato per il servizio di censimento delle unità immobiliari e per la riscossione dei tributi connessi. L'appaltatrice otteneva in primo grado un decreto ingiuntivo per il pagamento di un importo assai rilevante a titolo di corrispettivo contrattuale; il comune proponeva opposizione sostenendo che, in base al capitolato, il compenso era dovuto solo in relazione alle somme effettivamente riscosse e non già per la sola attività di accertamento, e che comunque la società non aveva provato né l'effettiva riscossione né il quantum del credito. Nel corso della vicenda interveniva anche un soggetto qualificatosi come mandatario di una cessionaria del credito, che agiva per il pagamento di somme asseritamente cedute. Il tribunale revocava il decreto ingiuntivo e riconosceva alla società solo una somma molto inferiore, rigettando invece la domanda del cessionario; la corte d'appello confermava. Con il ricorso per cassazione la società lamentava: 1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 101, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso che il verbale di conto e stato finale avesse valore di ricognizione di debito e/o di prova legale; 2) violazione degli artt. 1988, 1358 e 1359 c.c., per non aver riconosciuto al verbale valore di ricognizione di debito o confessione stragiudiziale, e per aver attribuito alla società l'onere di provare l'avveramento della condizione; 3) violazione degli artt. 1218, 2697, 1358 e 1359 c.c. e degli artt. 210 e 213 c.p.c., sostenendo che, essendo il compenso subordinato alla effettiva riscossione, l'onere di provare gli incassi dovesse gravare sul comune e che il giudice avrebbe dovuto disporre esibizione o acquisizione documentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, censurassero in realtà valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito: in particolare, la corte d'appello aveva escluso che il verbale di conto e stato finale costituisse una ricognizione di debito o una confessione stragiudiziale; aveva ritenuto che, anche ipotizzandone la natura ricognitiva, da esso non risultasse un obbligo incondizionato di pagamento; e aveva accertato che il credito era contrattualmente subordinato all'effettiva riscossione delle somme, circostanza non provata dalla società. La Cassazione ha ribadito che la promessa di pagamento e la ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. comportano solo una relevatio ab onere probandi rispetto al rapporto fondamentale, ma non ne eliminano la necessaria esistenza, validità e contenuto; pertanto, se il rapporto è soggetto a condizione sospensiva, grava sulla parte che invoca il credito la prova dell'avveramento della condizione. Conseguentemente la società, non avendo tempestivamente assolto tale onere probatorio anche mediante richiesta ex art. 210 c.p.c., non poteva ottenere la cassazione della sentenza impugnata. È stata inoltre disposta la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata, ma non ritenuto decisivo dalla Corte poiché la censura investiva in realtà il merito della valutazione probatoria
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la doglianza fosse di fatto e quindi inammissibile
art. 116 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione del verbale di conto; la Corte ha ribadito che la valutazione delle risultanze istruttorie era insindacabile nei limiti del giudizio di legittimità
art. 1988 c.c.
la promessa di pagamento e la ricognizione di debito non sono autonome fonti di obbligazione, ma producono solo una relevatio ab onere probandi sul rapporto fondamentale, che deve comunque esistere, essere valido e avere il contenuto dedotto in giudizio
art. 1358 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di condizione; la Corte ha affermato che, se il credito è condizionato, incombe al creditore provare l'avveramento della condizione sospensiva
art. 1359 c.c.
richiamato dalla ricorrente; la Corte non vi ha attribuito rilievo autonomo rispetto al principio per cui la condizione sospensiva deve essere provata da chi invoca il credito
art. 1218 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'onere probatorio del debitore; la Corte ha ritenuto invece corretta la ripartizione dell'onere della prova operata dai giudici di merito alla luce del rapporto fondamentale e della condizione
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente; la Corte ha confermato che l'onere di provare il fatto costitutivo del credito, compreso l'avveramento della condizione sospensiva, grava su chi lo aziona
art. 210 c.p.c.
è stata ritenuta necessaria una tempestiva istanza di esibizione da parte della società, se incapace di produrre la documentazione sull'effettiva riscossione
art. 213 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente; la Corte ha osservato che l'ordine di informazioni non può sostituire l'onere probatorio della parte e riguarda atti/documenti propri della pubblica amministrazione
art. 5 del d.lgs. n. 231/2002
richiamato dalla parte cessionaria per gli interessi sulle somme richieste; non è stato esaminato nel merito perché la domanda è stata respinta
art. 58 del d.lgs. n. 385/1993
richiamato in relazione alla cessione dei crediti tra intermediari bancari; la questione è rimasta assorbita dall'infondatezza/inammissibilità della pretesa
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 384 comma 2 c.p.c.
richiamato nel primo motivo, ma la Corte non ha ravvisato una violazione autonoma idonea a fondare l'accoglimento
Cass. Sez. U. n. 4315/2020
richiamata per i presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Cass. n. 2091/2022
richiamata come precedente conforme sul carattere non autonomamente costitutivo della promessa di pagamento e della ricognizione di debito
Massime di principio
- La promessa di pagamento e la ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. non costituiscono una fonte autonoma dell'obbligazione, ma producono soltanto un effetto confermativo del rapporto fondamentale e una mera relevatio ab onere probandi sul suo contenuto; resta sempre necessaria la prova dell'esistenza, validità e persistenza di quel rapporto.
- Quando il rapporto fondamentale da cui si pretende di far discendere il credito è sottoposto a condizione sospensiva, la parte che agisce per il pagamento deve provare l'avveramento della condizione; la sola dichiarazione ricognitiva non basta se non è dimostrato il presupposto condizionante.
- Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella di merito sulla natura probatoria di un documento e sulla ricostruzione del fatto, se la censura si risolve in una contestazione delle risultanze istruttorie e della motivazione.
- L'ordine di esibizione o di acquisizione documentale non può essere utilizzato per supplire alla carenza dell'allegazione e della prova a carico della parte; chi non dispone della documentazione rilevante deve attivarsi tempestivamente per ottenerla nelle forme processuali corrette.
- L'invocazione di una violazione di legge non è sufficiente se, nella sostanza, la doglianza mira a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove compiuta dai giudici di merito.
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