Sentenza n. 1472/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della patente di guida di categoria B e di ogni altro documento di guida, disposta dal Prefetto di Vibo Valentia dopo l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 120, comma 2, del Codice della strada, nonché eccesso di potere, difetto di motivazione e irragionevolezza. Ha sostenuto che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 99/2020, la revoca della patente non consegue automaticamente all'applicazione di una misura di prevenzione, poiché il Prefetto dispone di un potere discrezionale espresso dalla formula 'può provvedere'. Ne deriverebbe l'obbligo di svolgere una valutazione concreta e motivata sui presupposti della revoca. Il ricorrente ha lamentato che il Prefetto si fosse limitato a prendere atto della misura di prevenzione penale, senza considerare il percorso di recupero dalle tossicodipendenze intrapreso. L'amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la posizione del privato avesse natura di diritto soggettivo, e ha comunque dedotto l'infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che la revoca della patente conseguente all'applicazione di una misura di sicurezza personale è espressione di una valutazione discrezionale del Prefetto; pertanto, il privato è titolare di un interesse legittimo e la controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il Prefetto aveva disposto la revoca dopo il decreto del Tribunale ordinario di Catanzaro che aveva applicato al ricorrente la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per due anni. Il provvedimento aveva inoltre richiamato i plurimi arresti per reati in materia di stupefacenti e l'assenza di attività lavorativa, ritenendo che l'uso della patente potesse agevolare la commissione di ulteriori reati della stessa natura. Secondo il TAR, tali elementi integravano un grave e ampio compendio istruttorio e consentivano un giudizio prognostico congruamente motivato sulla sussistenza di un concreto pericolo per la sicurezza pubblica e sull'assenza dei requisiti morali necessari per conservare il titolo di guida. Il Prefetto aveva quindi esercitato legittimamente la propria discrezionalità, anche se il provvedimento non aveva esaminato espressamente il percorso di recupero dalle tossicodipendenze dedotto dal ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 120, comma 2, d.lgs. 285/1992
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 99/2020, la previsione deve essere intesa nel senso che il Prefetto può disporre la revoca della patente all'esito di una valutazione discrezionale e motivata, non automaticamente per il solo fatto dell'applicazione della misura di prevenzione.
art. 120 d.lgs. 285/1992
La revoca della patente dopo l'applicazione di una misura di sicurezza personale costituisce esercizio di potere discrezionale prefettizio, il cui sindacato spetta al giudice amministrativo.
sentenza Corte costituzionale n. 99/2020
Ha escluso l'automatismo della revoca della patente, imponendo al Prefetto una valutazione discrezionale sulla sussistenza dei presupposti della misura.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali del ricorrente.
Massime di principio
- La revoca della patente disposta dopo l'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza personale non opera automaticamente: il Prefetto deve esercitare una valutazione discrezionale e motivata sulla concreta sussistenza dei presupposti della revoca.
- La controversia relativa alla revoca prefettizia della patente fondata su una misura di prevenzione appartiene alla giurisdizione amministrativa, poiché l'atto è espressione di un potere discrezionale e incide su un interesse legittimo del destinatario.
- La motivazione della revoca della patente è congrua quando richiama un compendio grave e ampio di elementi, comprendente la misura di prevenzione applicata, precedenti arresti per reati in materia di stupefacenti e ulteriori circostanze idonee a fondare un giudizio prognostico di pericolo per la sicurezza pubblica.
- Nel sindacato sulla revoca della patente, il giudice amministrativo verifica la ragionevolezza e la sufficienza della motivazione prefettizia, senza sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell'amministrazione quando il giudizio prognostico risulti adeguatamente fondato sugli elementi di fatto acquisiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 907/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1621/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1622/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1623/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1624/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1625/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →