Cassazione Penale, Sentenza n. 03660/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione per presunta omessa risposta ai motivi di appello. La difesa sosteneva che i dati di bilancio 2016 avrebbero dimostrato l'assenza di dissesto al momento dell'uscita della Capponi dalla società, che l'erosione del capitale sociale non dimostrerebbe di per sé lo stato di insolvenza, che la cessione delle quote e la cessazione della qualità di socio erano anteriori ad alcune operazioni contestate e che, quindi, eventuali condotte successive (affitto a prezzo vile, cessazione attività, sottrazione di liquidità) avrebbero da sole determinato il fallimento senza contributo causale della ricorrente. Il ricorso chiedeva quindi che si ritenesse che i giudici di merito abbiano valutato i fatti ex post e non ex ante rispetto alle singole operazioni a lei addebitate.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso, in parte inammissibile, e complessivamente infondato, rigettandolo. Ha confermato i principi secondo cui, in presenza di una "doppia conforme", la motivazione della sentenza di appello si integra con quella di primo grado e la Corte di legittimità è limitata nel sindacato, non potendo rivalutare i fatti né le prove. Ha inoltre condiviso la valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto provata una scelta gestionale consapevole della ricorrente di omettere sistematicamente i versamenti tributari, con conseguente depauperamento "apparente" dell'attivo e progressivo dissesto: i dati del curatore (patrimonio netto negativo, incremento debiti verso l'Erario, riduzione debiti bancari) sono stati ritenuti sintomatici dello stato di dissesto e della prevedibilità dell'aggravamento. La condotta è stata quindi collegata eziologicamente al dissesto; il ricorso è stato respinto e sono conseguite le determinazioni su spese e oneri processuali secondo la normativa richiamata.
Norme richiamate
R.D. 16 maggio 1942, n. 267 - art. 223 (legge fallimentare)
Incriminazione della bancarotta impropria per operazioni dolose: punisce gli amministratori che, con operazioni dolose o omissioni gestionali, cagionano o contribuiscono al dissesto della società. Le "operazioni dolose" possono consistere anche in omissioni sistematiche (es. mancati versamenti fiscali) se frutto di scelte gestionali dolose e prevedibili nella produzione del dissesto.
Legge fallimentare - art. 216
Richiamata per distinguere il "fallimento" in senso formale (provvedimento giurisdizionale) dalla nozione di "dissesto" in senso sostanziale rilevante ai fini dell'art. 223.
Codice civile - art. 2482-ter
Obblighi di ricapitalizzazione della società: la mancata ricapitalizzazione rientra nelle scelte gestionali rilevanti e può essere sintomo di condotta omissiva produttiva di dissesto.
Codice civile - art. 2484, n. 4
Prevede la causa di scioglimento per perdite che riducono il capitale sotto il minimo legale; la mancata azione in tal senso può aggravare il danno per i creditori.
Codice di procedura penale - art. 606, lett. e)
Vizio di motivazione e manifesta illogicità: la Corte di cassazione può censurare la motivazione solo se il vizio emerge dal testo del provvedimento e non per semplice diversa valutazione dei fatti.
Codice penale - art. 41
Concorso di cause: la presenza di cause pregresse o concause efficaci non esclude necessariamente il nesso causale tra un'operazione dolosa e il dissesto; è possibile il concorso causale.
Codice della crisi d'impresa - art. 329
Riproduce il contenuto di art. 223 L. fall., confermando la medesima interpretazione giurisprudenziale in materia di responsabilità degli amministratori.
Codice di procedura penale - art. 616
Norma richiamata con riferimento agli effetti della declaratoria di rigetto del ricorso (conseguenze sulle spese e sulla statuizione).
Massime di principio
- In presenza di una "doppia conforme" (concordanza di primo e secondo grado) la sentenza di appello si integra con quella di primo grado: la Cassazione non è tenuta a ripetere dettagliatamente tutta la motivazione e ha un sindacato limitato sulla valutazione di merito.
- Il giudice di legittimità non può rinnovare la valutazione delle prove: la censura per vizio di motivazione o travisamento della prova è efficace solo se il difetto emerge con chiarezza dal testo delle decisioni impugnate e disarticola l'intero ragionamento probatorio.
- La fattispecie dell'art. 223 punisce operazioni dolose (anche omissive) che determinino un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa; il mancato versamento sistematico di tributi/contributi può integrare operazioni dolose se frutto di scelte gestionali consapevoli.
- La nozione di "dissesto" è distinta dallo "stato di insolvenza" e si valuta come situazione economico‑patrimoniale progressiva e aggravantesi; quello che rileva è il profilo sostanziale (prevedibilità dell'aggravamento e nesso eziologico), non soltanto la dichiarazione formale di fallimento.
- Il nesso causale tra condotte dolose e dissesto non viene escluso dalla presenza di concause ovvero da eventi successivi potenzialmente efficaci: è sufficiente che l'operazione dolosa abbia contribuito o aggravato il dissesto.
- La valutazione della prevedibilità del dissesto deve essere, quanto possibile, riferita al momento di compimento dell'operazione (sindacato ex ante), ma la prova della scelta gestionale sistematica e degli indici contabili negativi (patrimonio netto negativo, crescita dei debiti tributari) può legittimare la conclusione di responsabilità.
- I motivi di cassazione che si limitano a riprodurre in termini generici le argomentazioni già respinte in appello e a sollecitare una rivalutazione dei fatti sono, in gran parte, inammissibili o destinati al rigetto.
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