Sentenza n. 2325/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza - della sentenza n. 372/2024 emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 729/2023, pubblicata in data 12.07.2024, notificata in data 20.10.2024, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale: «accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici dedotti in ricorso per l'importo di € 500,00 per ciascun anno e conseguentemente condanna il Ministero convenuto … a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge. (…)».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pavia che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza n. 372/2024 del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a ottenere la carta docente, o altro strumento equipollente, per l'importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Il ricorrente ha chiesto l'attribuzione degli importi e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare o documentare l'integrale esecuzione del giudicato. Il TAR ha inoltre verificato la procedibilità del ricorso, rilevando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza quale titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, poiché tra la notifica della sentenza passata in giudicato al Ministero e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero: la pretesa del ricorrente risultava provata dalla sentenza e dalla documentazione depositata, mentre l'Amministrazione non aveva dimostrato l'avvenuta esecuzione. Il Ministero è stato quindi ordinato di accreditare al ricorrente gli importi di 500 euro per ciascuno dei tre anni scolastici, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e da esercitare entro i successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo residuo e adottare gli atti necessari all'esecuzione, senza compenso aggiuntivo poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza avente valore di titolo esecutivo.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente la nomina del commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
art. 2233, comma 2, c.c.
È richiamato quale criterio di adeguatezza nella liquidazione delle spese professionali, anche in rapporto alla limitata attività difensiva concretamente svolta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è procedibile la domanda proposta contro una pubblica amministrazione quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza avente valore di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996.
- Quando una sentenza passata in giudicato ha riconosciuto a un privato una prestazione determinata o determinabile e l'amministrazione non dimostra di avervi dato integrale esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'adempimento entro un termine.
- In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione oltre il termine fissato nella sentenza di ottemperanza, il giudice può nominare fin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- Il commissario ad acta individuato tra dirigenti pubblici già preposti alla gestione della spesa pubblica non ha diritto a un compenso aggiuntivo quando le funzioni commissariali rientrano nei suoi compiti istituzionali.
- L'amministrazione che non abbia contestato l'inadempimento e non abbia documentato l'integrale esecuzione del giudicato deve essere condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in misura adeguata all'attività difensiva concretamente svolta.
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