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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33784/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da due avvisi di accertamento sintetico emessi per gli anni 2005 e 2006, fondati su incrementi patrimoniali relativi a un'abitazione principale e ad altri immobili acquistati o posseduti in tempi diversi (Casalzuigno, Pescia e Gavirate). La contribuente aveva impugnato gli atti davanti alla CTP, che aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva poi riformato la decisione. In Cassazione la contribuente deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 38, comma 5, d.P.R. 600/1973: contestava che l'Ufficio avesse incluso negli accertamenti per il 2005 e 2006 una quota di spesa per l'acquisto dell'immobile di Pescia, sostenuta nel 2007, e soprattutto una quota di spesa per l'immobile di Gavirate, sostenuta nel 2009. Con il secondo motivo lamentava, sotto la veste formale dell'art. 360, n. 3, c.p.c., un vizio motivazionale per il mancato esame della documentazione prodotta sin dal primo grado.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il profilo del primo motivo relativo alla spesa del 2007, perché nel previgente art. 38, comma 5, d.P.R. 600/1973 la spesa sostenuta in un anno poteva essere imputata pro quota anche agli anni precedenti compresi nei quattro anni anteriori. Ha invece accolto il primo motivo nella parte in cui censurava l'inclusione, negli accertamenti per il 2005 e 2006, di quote di una spesa sostenuta nel 2009 per l'immobile di Gavirate, poiché per le spese dell'anno 2009 trovava applicazione la nuova disciplina introdotta dal d.l. 78/2010, operante per i redditi ancora dichiarabili alla data di entrata in vigore. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente rubricato come violazione di legge, denunciava in realtà un vizio di motivazione non più deducibile nel testo dell'art. 360 c.p.c. riformato. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione per il riesame nei limiti indicati e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 5, d.P.R. 600/1973

    Nel testo previgente consente l'accertamento sintetico sulla base di spese per incrementi patrimoniali imputandole in quote continue all'anno in cui sono effettuate e ai quattro precedenti; nella disciplina novellata le spese dell'anno 2009 e successivi rilevano per intero nell'anno di sostenimento.

  • art. 22 del d.l. 78/2010

    La novella del redditometro ha efficacia per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, con barriera temporale collegata all'anno d'imposta 2009.

  • art. 2, comma 2, d.P.R. 322/1998

    Serve a individuare il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, rilevante per stabilire se alla data del 31 maggio 2010 il termine fosse ancora pendente per l'anno 2009.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura formalmente proposta come violazione di legge è stata ritenuta inammissibile nella parte in cui in realtà deduceva un vizio di motivazione non consentito nella formulazione applicabile dell'art. 360 c.p.c.

  • art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 83/2012

    Ha modificato l'art. 360 c.p.c. restringendo il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale, rendendo inammissibile la doglianza formulata come insufficienza della motivazione.

Massime di principio

  • Nel previgente accertamento sintetico basato su incrementi patrimoniali, la spesa sostenuta in un certo anno può essere ripartita pro quota anche sugli anni anteriori compresi nel quadriennio previsto dalla norma, sicché non è illegittimo imputare agli anni accertati una quota di spesa successiva, se ricadente nel periodo di copertura della presunzione.
  • La disciplina introdotta dal d.l. 78/2010 sul redditometro opera come spartiacque temporale per le spese sostenute dal 2009 in poi: per tali spese non si applica più il meccanismo della ripartizione in quote continue, ma la spesa rileva integralmente secondo la nuova regola.
  • Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile all'accertamento sintetico, è decisivo verificare se, alla data di entrata in vigore della novella, il termine per la dichiarazione del reddito dell'anno considerato fosse ancora pendente.
  • In cassazione, una doglianza che, pur formalmente incanalata nel vizio di violazione di legge, contesti in realtà l'insufficienza o il difetto di motivazione è inammissibile se il sindacato motivazionale non è più deducibile nel regime processuale applicabile.
  • L'accoglimento parziale del ricorso è possibile quando solo uno dei profili del motivo principale risulti fondato, mentre gli altri siano infondati o inammissibili, con conseguente cassazione con rinvio per il solo capo interessato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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