Ordinanza n. 1306/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima bis) n. 838 del 6 febbraio 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I-bis, che aveva respinto la domanda cautelare contro l’esclusione dal reclutamento per motivi psicofisici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio deducendo censure riferite alla valutazione dei requisiti psicofisici compiuta dagli organi sanitari militari. Il Consiglio di Stato rileva che il giudizio tecnico sull’idoneità psicofisica dei candidati è riservato alle commissioni mediche militari e può essere sindacato soltanto per manifesta illogicità, travisamento o abnormità, non essendo consentita una rivalutazione del quadro clinico o la sostituzione del giudice alle commissioni. Il ricorrente non ha dimostrato criticità degli strumenti di accertamento concretamente utilizzati, né ha fornito elementi idonei a superare il valore fidefacente del verbale della commissione. Sono state inoltre prospettate valutazioni sanitarie di parte e mutamenti successivi delle condizioni psicofisiche, ma tali elementi non sono stati ritenuti sufficienti, rispettivamente, a prevalere sul giudizio militare o a rilevare ai fini della par condicio tra candidati. Non è stato infine allegato o provato un pregiudizio grave e irreparabile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora richiesti dagli artt. 55, comma 1, e 62 c.p.a. Le censure non apparivano favorevolmente valutabili perché l’Amministrazione e il TAR avevano correttamente applicato la disciplina speciale sul reclutamento e i relativi principi. In particolare, la valutazione dell’idoneità psicofisica spetta esclusivamente agli organi sanitari militari ed è sindacabile solo entro i limiti del controllo estrinseco sulla manifesta illogicità, sul travisamento o sull’abnormità; non sono ammesse rivalutazioni di merito, fondate su certificazioni sanitarie private o su miglioramenti sopravvenuti delle condizioni del candidato. L’appellante è stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare; la concessione della misura richiede la sussistenza dei presupposti cautelari.
art. 55, comma 1, c.p.a.
Richiede la concorrente presenza del fumus boni iuris e del periculum in mora per la concessione della tutela cautelare.
art. 134 c.p.a.
Il riferimento è utilizzato per escludere il controllo di merito del giudice sulle valutazioni tecniche, salvo le ipotesi tassative di giurisdizione di merito.
artt. 635, 638 e 640 c.m.
Norme del codice dell’ordinamento militare richiamate quali disciplina del micro-ordinamento settoriale in materia di reclutamento e accertamento dei requisiti psicofisici.
artt. 580 e 587 r.m.
Norme del regolamento militare richiamate insieme alle disposizioni del codice dell’ordinamento militare quali disciplina applicabile agli accertamenti di idoneità psicofisica.
Massime di principio
- Nel reclutamento nelle forze armate, l’accertamento dei requisiti psicofisici degli aspiranti è riservato agli organi sanitari militari competenti.
- Il giudizio tecnico degli organi sanitari militari è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o abnormità; è esclusa la sostituzione del giudice alla commissione medica e la rivalutazione del merito clinico, salvo le ipotesi tassative di giurisdizione di merito.
- Le certificazioni sanitarie di parte, considerate isolatamente, non sono idonee a superare il giudizio tecnico espresso dalla commissione medica militare, se quest’ultimo risulta motivato secondo criteri tecnico-scientifici attendibili.
- Per garantire la par condicio tra i candidati, i miglioramenti sopravvenuti delle condizioni psicofisiche del candidato escluso non incidono sulla legittimità della valutazione riferita al momento dell’accertamento concorsuale.
- Ai fini della tutela cautelare, la mancata dimostrazione di criticità degli strumenti di accertamento e il valore fidefacente del verbale della commissione medica impediscono di ritenere integrato il fumus boni iuris; occorre inoltre allegare e provare un pregiudizio grave e irreparabile per il periculum in mora.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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