Cassazione Penale, Sentenza n. 01747/2026 del 15/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 26/05/2025 che aveva rigettato le istanze dirette a ottenere la revoca della sentenza di condanna n. 412/2023, irrevocabile dal 12/07/2023, per identità di fatti ai sensi dell'art. 669 c.p.p. Il ricorrente deduceva l'identità tra il fatto giudicato con la sentenza n. 412/2023 (truffa ai danni di Iolanda Nunnari, 19/11/2018) e il fatto oggetto della sentenza n. 27/2022 del GIP di Savona (capo 68), nonché di altri provvedimenti (GIP Genova n. 240 e GIP Lucca n. 274), e chiedeva la revoca dei titoli in esecuzione. La difesa ha inoltre sostenuto che eventuale errore materiale circa la data (19/11/2019 vs 19/11/2018) poteva essere corretto ex art. 130 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione del reclamo come ricorso per cassazione perché la richiesta di revoca per identità di fatti ex art. 669 c.p.p. non rientra nelle materie definibili con ordinanza ai sensi dell'art. 667, comma 4, e quindi non è opponibile con il procedimento di cui all'art. 676 c.p.p. Quanto al merito dell'impugnazione, il ricorso è risultato generico e inammissibile per mancata specificazione dei motivi e dei profili di identità dei fatti (si è limitato ad un richiamo assertivo al numero di iscrizione nel registro degli indagati senza indicare elementi determinanti). La Corte ha altresì precisato che le memorie e i nuovi motivi depositati successivamente non possono supplire l'inammissibilità dell'atto principale ai sensi dell'art. 593 c.p.p. Sono state inoltre liquidate le spese processuali e ordinato il pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo le condizioni di esenzione previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
art. 669 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la revoca della sentenza per identità di fatti; la Corte ha ritenuto che la richiesta di revoca ex art. 669 non rientri nelle materie decidibili con ordinanza ai sensi dell'art. 667, comma 4, e quindi non sia opponibile mediante il procedimento previsto dall'art. 676 c.p.p.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede il procedimento per alcune ordinanze del Giudice dell'esecuzione e l'opposizione avanti allo stesso Giudice; la Corte ha stabilito che tale struttura procedimentale non è applicabile alle istanze di revoca per identità di fatti ex art. 669.
art. 676 cod. proc. pen.
Indicazione delle materie per le quali è previsto il procedimento di cui all'art. 667, comma 4; la Corte ha considerato che il caso non rientra tra le 'altre competenze' rinviate a tale schema.
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Riguarda i requisiti di articolazione del motivo di ricorso in cassazione; la Corte ha richiamato la necessità di conformità formale dei motivi di ricorso.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Individua i vizi denunciabili in cassazione; la Corte ha ricordato che il motivo deve enucleare specificamente il vizio denunciato e la sua decisività rispetto al percorso logico della decisione impugnata.
art. 593 cod. proc. pen.
Stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso principale, l'inammissibilità si estende anche ai motivi nuovi depositati successivamente; la Corte ha escluso l'esame delle memorie integrative depositate dopo l'atto principale.
art. 130 cod. proc. pen.
Norma sulla correzione di errori materiali; citata dal ricorrente per giustificare la rettifica della data, la Corte ha però ritenuto che l'adeguamento formale non supplisce alla mancanza di specificità del ricorso principale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Riferimento relativo alle condizioni per l'esenzione o riduzione dei contributi/ammende; la Corte ha escluso la sussistenza delle condizioni per esonerare il ricorrente dal pagamento della somma disposta a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La richiesta di revoca di una sentenza per identità di fatti ex art. 669 c.p.p. non rientra automaticamente fra le materie decidibili con ordinanza opponibile mediante il procedimento di cui all'art. 667, comma 4, e art. 676 c.p.p.; pertanto può rendersi necessario il ricorso per cassazione.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici: non è sufficiente un'affermazione generica di identità di fatti o la mera indicazione del numero di iscrizione a registro indagati; bisogna descrivere puntualmente le coincidenze fattuali e probatorie che configurano l'identità.
- Non è possibile supplire con memorie e nuovi motivi depositati successivamente se il ricorso principale è inammissibile: l'art. 593 c.p.p. impedisce l'esame di nuovi argomenti quando l'impugnazione principale è inammissibile.
- Se la questione riguarda un errore materiale (es. data errata) è utile procedere alla correzione ex art. 130 c.p.p. e produrre documentazione probante, ma tale correzione non sostituisce la necessità di motivare adeguatamente l'identità dei fatti nel ricorso principale.
- Per impugnazioni davanti al Giudice dell'esecuzione è essenziale valutare preliminarmente quale rimedio è consentito (opposizione ex art. 667 vs ricorso per cassazione) e scegliere la via corretta per evitare l'inammissibilità formale.
- Quando si chiede la revoca di titoli in esecuzione per identità di fatti, predisporre una mappa comparativa dettagliata tra i capi contestati (date, persone offese, fatti materiali, ruolo dell'imputato, atti di indagine) aumenta le possibilità di superare i controlli di ammissibilità.
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