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Sentenza

Sentenza del 08/07/2020 n. 14277 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della C.T.R. che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente, la quale aveva contestato una cartella di pagamento per riprese IRPEF, addizionale regionale, ritenute alla fonte, IRAP, recupero credito d'imposta e IVA per l'anno 2002. Nodo centrale della controversia era la mancata notifica, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento motivato di diniego dell'istanza di condono (L. n. 289/2002, art. 9-bis): la C.T.R. aveva ritenuto che tale mancata notifica determinasse il perfezionamento della definizione del condono e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo. L'Agenzia denunciava, tra l'altro, carenza di motivazione della decisione e la errata applicazione delle norme sul condono.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia limitatamente al motivo relativo all'erronea interpretazione della mancata notifica del diniego di condono. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata motivazione e ha respinto le eccezioni preliminari sulla rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato e sul presunto giudicato interno. Sul punto principale ha affermato l'orientamento consolidato secondo cui la mancata notifica del provvedimento motivato di rigetto dell'istanza di condono non comporta decadimento dell'Amministrazione né violazione del diritto di difesa; il contribuente può dedurre tutte le censure avverso il provvedimento presupposto nell'impugnazione della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992, poiché la notifica della cartella equivale a manifestazione implicita della volontà dell'Ufficio di non ammettere il condono. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo giudizio; liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Costituzione

    denunciata dall'Agenzia come violata per presunta carenza di motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la motivazione della C.T.R. è conforme ai requisiti costituzionali e di legge.

  • Codice di procedura civile

    art. 132, comma 2, n. 4; art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    richiamati in relazione ai vizi di motivazione e ai mezzi di impugnazione; la Corte ha escluso carenza motivazionale e ha approfondito le questioni dedotte con i motivi di cassazione.

  • Decreto Legislativo n. 546/1992

    art. 36; art. 19, comma 3

    art. 36 richiamato sul contenuto della motivazione; art. 19, comma 3 interpretato nel senso che il contribuente può dedurre tutte le censure avverso il provvedimento presupposto (anche se non notificato) nell'impugnazione della cartella, sicché la mancata notifica del diniego di condono non preclude l'azione dell'Amministrazione.

  • L. n. 289/2002

    norma sul procedimento di definizione agevolata (condono) la cui mancata notifica del diniego non determina, di per sé, la perfezione del condono se la pretesa è poi iscritta a ruolo e notificata.

  • Decreto Legge n. 223/1996

    citato nel quadro normativo relativo alle definizioni e alle procedure di riscossione; la Corte non ha ritenuto che impedisca l'applicazione del principio secondo cui la cartella sostituisce la notifica del diniego.

  • D.P.R. n. 600/1973

    richiamato nella cornice delle norme tributarie coinvolte; nessuna interpretazione alternativa idonea a escludere il recupero tributario è stata ritenuta fondata.

  • L. n. 388/2000

    parte del quadro normativo citato dalle parti; la Corte ha deciso sulla base del più specifico principio di compatibilità tra notifiche e impugnazioni.

  • Decreto Legislativo n. 300/1999

    stabilisce la possibilità per le Agenzie fiscali di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato; la Corte ha confermato che l'Avvocatura rappresenta l'Agenzia senza necessità di procura speciale.

  • Regio Decreto n. 611/1933

    richiamato in relazione al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; contribuisce a giustificare l'immedesimazione organica tra Agenzie fiscali e Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • La mancata notifica del provvedimento motivato di diniego dell'istanza di condono non impedisce all'Amministrazione di procedere al recupero delle imposte: il contribuente può invece dedurre tutte le censure relative al provvedimento presupposto nell'impugnazione della cartella esattoriale (art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992).
  • La notifica della cartella esattoriale equivale a una manifestazione dell'Ufficio della volontà di non ammettere il condono e consente al contribuente di esercitare la propria difesa dinanzi al giudice tributario anche su provvedimenti non precedentemente notificati.
  • Le eccezioni procedurali sulla rappresentanza processuale delle Agenzie fiscali dall'Avvocatura dello Stato sono in genere infondate: l'Avvocatura può patrocinare le Agenzie senza procura specifica alla luce della normativa vigente (D.Lgs. 300/1999, art. 72 e R.D. 611/1933, art. 43).
  • Per censurare la motivazione di una decisione dei gradi precedenti è necessario mostrare l'effettiva insufficienza o apparente natura della motivazione: la Corte valuta se i giudici di merito hanno indicato le ragioni in modo comprensibile e coerente, anche applicando principi come quello della "ragione più liquida".
  • In caso di contrasto giurisprudenziale o di errata applicazione di principi consolidati, la Corte di Cassazione può cassare la decisione e rinviare la causa alla corte territoriale in diversa composizione per nuovo esame.

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