Cassazione Penale, Sentenza n. 3747/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli con tre motivi principali: (1) nullità per inosservanza dell'art. 179 c.p.p. per omessa/irregolare notificazione dell'avviso di conclusione indagini e del decreto di citazione a giudizio, deducendo che la successiva dichiarazione di domicilio (depositata il 31/03/2017 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord) avrebbe dovuto sostituire l'elezione di domicilio effettuata il 05/04/2016 presso il difensore; (2) omessa notificazione della citazione per l'udienza d'appello del 02/12/2022 presso la sua abitazione (deducendo un "cambio di domicilio" depositato il 13/03/2018) e irregolarità per la notifica via PEC (sarebbe stato notificato un solo avviso); (3) nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 9 c.p.p. e vizio di competenza territoriale, sostenendo che la stessa vicenda e lo stesso verbale non potevano dar luogo a due procedimenti e a due condanne.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che la dichiarazione di domicilio del 31/03/2017 potesse incidere sul procedimento pendente presso la Procura di Santa Maria Capua Vetere: quella dichiarazione era relativa esclusivamente al procedimento trasferito alla Procura di Napoli Nord dopo la separazione dei fascicoli, mentre l'elezione di domicilio del 05/04/2016 presso lo studio del difensore rimaneva efficace per il procedimento originario; conseguentemente le notificazioni (avviso conclusione indagini e decreto di citazione) effettuate al difensore domiciliatario erano valide. Sul secondo motivo ha confermato la validità della notificazione via PEC al difensore domiciliatario e richiamato il consolidato principio secondo cui l'invio in unica copia tramite PEC non comporta di per sé nullità. Il terzo motivo è stato ritenuto aspecifico: la Corte ha osservato che i due fatti di ricettazione e detenzione per la vendita sono distinti e possono dare luogo a competenze territoriali diverse; inoltre l'eventuale quantificazione del reato continuato è rimessa alla fase esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato che i motivi dedotti rientravano nelle fattispecie contestate ma che erano infondati o aspecifici
art. 179 cod. proc. pen.
Disciplina della dichiarazione/elezione di domicilio: la Corte ha interpretato che la dichiarazione di domicilio depositata presso una Procura successivamente alla separazione dei procedimenti si riferisce solo al procedimento pendente presso quella Procura e non incide sui procedimenti mantenuti presso altra Procura
art. 599 cod. proc. pen.
Norma sulle modalità di notificazione della citazione; applicata nella valutazione della regolarità della notifica via PEC al difensore domiciliatario
art. 586 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e alla nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto il motivo relativo all'art. 9 c.p.p. aspecifico e quindi inammissibile
art. 9 cod. proc. pen.
Norma sulla competenza per territorio: il ricorrente deduceva violazione, ma la Corte ha spiegato che fatti diversi possono determinare competenze territoriali diverse e che la censura era generica
art. 671 cod. proc. pen.
Richiamato come rimedio possibile: la valutazione dell'eventuale reato continuato può essere chiesta in sede di esecuzione secondo questa norma
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento per il ricorso inammissibile
Massime di principio
- L'elezione di domicilio operata in un procedimento vale per quel procedimento; se i fascicoli vengono separati, una successiva dichiarazione di domicilio depositata in una Procura diversa è riferibile soltanto al procedimento pendente presso quella Procura e non modifica automaticamente l'elezione di domicilio nei procedimenti distinti.
- La notifica al difensore domiciliatario mediante PEC è valida anche se l'atto è inviato in una sola copia, salvo che non emergano altre irregolarità specifiche che incidano sulla garanzia del diritto di difesa.
- Le questioni di competenza territoriale richiedono censure specifiche e un confronto puntuale con la motivazione resa dalla giurisdizione di merito; motivi generici o aspecifici sono destinati all'inammissibilità.
- Fatti distinti (anche se simili nella tipologia e collegati temporalmente) possono dare luogo a procedimenti pendenti presso uffici diversi: la pluralità di procedimenti non è di per sé illecita se l'oggetto dei singoli procedimenti non coincide integralmente.
- L'eventuale qualificazione del vincolo di continuazione tra reati può essere rimessa alla fase di esecuzione e richiesta ai sensi dell'art. 671 c.p.p., pertanto la sua mancata decisione nel merito non è sempre motivo di nullità.
- Chi contesta vizi di notifica o di domicilio deve dimostrare concretamente l'alterazione del diritto di difesa o la mancanza di efficacia della notifica; la mera asserzione formale non è sufficiente per ottenere l'annullamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3728/2024 del 30/01/2024
- Sentenza penale · 30 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3729/2024 del 30/01/2024
- Sentenza penale · 30 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3730/2024 del 30/01/2024
- Sentenza penale · 30 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3734/2024 del 30/01/2024
- Sentenza penale · 30 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3735/2024 del 30/01/2024
- Sentenza penale · 30 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3736/2024 del 30/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →