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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3747/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli con tre motivi principali: (1) nullità per inosservanza dell'art. 179 c.p.p. per omessa/irregolare notificazione dell'avviso di conclusione indagini e del decreto di citazione a giudizio, deducendo che la successiva dichiarazione di domicilio (depositata il 31/03/2017 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord) avrebbe dovuto sostituire l'elezione di domicilio effettuata il 05/04/2016 presso il difensore; (2) omessa notificazione della citazione per l'udienza d'appello del 02/12/2022 presso la sua abitazione (deducendo un "cambio di domicilio" depositato il 13/03/2018) e irregolarità per la notifica via PEC (sarebbe stato notificato un solo avviso); (3) nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 9 c.p.p. e vizio di competenza territoriale, sostenendo che la stessa vicenda e lo stesso verbale non potevano dar luogo a due procedimenti e a due condanne.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che la dichiarazione di domicilio del 31/03/2017 potesse incidere sul procedimento pendente presso la Procura di Santa Maria Capua Vetere: quella dichiarazione era relativa esclusivamente al procedimento trasferito alla Procura di Napoli Nord dopo la separazione dei fascicoli, mentre l'elezione di domicilio del 05/04/2016 presso lo studio del difensore rimaneva efficace per il procedimento originario; conseguentemente le notificazioni (avviso conclusione indagini e decreto di citazione) effettuate al difensore domiciliatario erano valide. Sul secondo motivo ha confermato la validità della notificazione via PEC al difensore domiciliatario e richiamato il consolidato principio secondo cui l'invio in unica copia tramite PEC non comporta di per sé nullità. Il terzo motivo è stato ritenuto aspecifico: la Corte ha osservato che i due fatti di ricettazione e detenzione per la vendita sono distinti e possono dare luogo a competenze territoriali diverse; inoltre l'eventuale quantificazione del reato continuato è rimessa alla fase esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato che i motivi dedotti rientravano nelle fattispecie contestate ma che erano infondati o aspecifici

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Disciplina della dichiarazione/elezione di domicilio: la Corte ha interpretato che la dichiarazione di domicilio depositata presso una Procura successivamente alla separazione dei procedimenti si riferisce solo al procedimento pendente presso quella Procura e non incide sui procedimenti mantenuti presso altra Procura

  • art. 599 cod. proc. pen.

    Norma sulle modalità di notificazione della citazione; applicata nella valutazione della regolarità della notifica via PEC al difensore domiciliatario

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e alla nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto il motivo relativo all'art. 9 c.p.p. aspecifico e quindi inammissibile

  • art. 9 cod. proc. pen.

    Norma sulla competenza per territorio: il ricorrente deduceva violazione, ma la Corte ha spiegato che fatti diversi possono determinare competenze territoriali diverse e che la censura era generica

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamato come rimedio possibile: la valutazione dell'eventuale reato continuato può essere chiesta in sede di esecuzione secondo questa norma

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento per il ricorso inammissibile

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio operata in un procedimento vale per quel procedimento; se i fascicoli vengono separati, una successiva dichiarazione di domicilio depositata in una Procura diversa è riferibile soltanto al procedimento pendente presso quella Procura e non modifica automaticamente l'elezione di domicilio nei procedimenti distinti.
  • La notifica al difensore domiciliatario mediante PEC è valida anche se l'atto è inviato in una sola copia, salvo che non emergano altre irregolarità specifiche che incidano sulla garanzia del diritto di difesa.
  • Le questioni di competenza territoriale richiedono censure specifiche e un confronto puntuale con la motivazione resa dalla giurisdizione di merito; motivi generici o aspecifici sono destinati all'inammissibilità.
  • Fatti distinti (anche se simili nella tipologia e collegati temporalmente) possono dare luogo a procedimenti pendenti presso uffici diversi: la pluralità di procedimenti non è di per sé illecita se l'oggetto dei singoli procedimenti non coincide integralmente.
  • L'eventuale qualificazione del vincolo di continuazione tra reati può essere rimessa alla fase di esecuzione e richiesta ai sensi dell'art. 671 c.p.p., pertanto la sua mancata decisione nel merito non è sempre motivo di nullità.
  • Chi contesta vizi di notifica o di domicilio deve dimostrare concretamente l'alterazione del diritto di difesa o la mancanza di efficacia della notifica; la mera asserzione formale non è sufficiente per ottenere l'annullamento.

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