Sentenza n. 870/2026 - Lecce, Sezione 1
per l’annullamento della determinazione 24/02/2021 n. 272 del Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Funzioni di Edilizia Sismica della Provincia di Lecce; nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale ivi compresa la nota 08/02/2021 prot. n. 005463.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione provinciale che ha nuovamente negato l’annullamento straordinario, ai sensi dell’art. 39 d.P.R. 380/2001, del permesso di costruire rilasciato a una controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (ente competente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione con cui la Provincia di Lecce, in esecuzione di una precedente sentenza del Consiglio di Stato, ha respinto l’istanza di annullamento straordinario del permesso di costruire relativo a un manufatto di due livelli, collocato a meno di trenta metri dalla costa, in area sottoposta a vincolo paesaggistico e prospiciente l’hotel della ricorrente. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R. 380/2001, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza istruttoria e sviamento, nonché violazione degli artt. 3, 6 e 10 l. 241/1990. In particolare, ha sostenuto che la Provincia avrebbe limitato il riesame al solo eccesso altimetrico accertato dal Consiglio di Stato, omettendo di valutare ulteriori elementi indicati nella memoria del 25 gennaio 2021: difformità tra opera assentita e realizzata, sbancamento dell’area, scadenza del permesso di costruire, insanabilità edilizia e paesaggistica del manufatto, pregiudizio alle visuali panoramiche, profili di sicurezza, salubrità e infrastrutturali. È stata inoltre contestata la mancata sospensione del procedimento in attesa del giudizio relativo alla SCIA di completamento dell’intervento. La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità per intervenuta scadenza del permesso di costruire.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure e prescindendo dall’esame delle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità. Ha chiarito che l’art. 39 d.P.R. 380/2001 disciplina un potere di annullamento straordinario, distinto dalla revoca, esercitabile solo in presenza dell’illegittimità del titolo edilizio per contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento del rilascio e di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione. L’illegittimità non determina quindi automaticamente l’annullamento, né l’interesse pubblico può identificarsi con il mero ripristino della legalità violata: occorre una valutazione attuale e concreta, comparata con gli interessi secondari e con le posizioni consolidate dei destinatari. Nel caso concreto, la Provincia ha rispettato il vincolo conformativo derivante dalla precedente sentenza del Consiglio di Stato, che aveva accertato l’eccesso altimetrico e imposto una nuova valutazione motivata dell’interesse pubblico. Il provvedimento impugnato ha esaminato la collocazione e la conformazione dell’edificio, le visuali panoramiche, la sicurezza, la salubrità, l’accessibilità, gli aspetti igienico-sanitari, idrologici, infrastrutturali e la navigazione aerea, escludendo effetti pregiudizievoli significativi. Il giudice ha ritenuto sufficiente una motivazione comprensibile e congrua, senza necessità di confutare analiticamente ogni allegazione difensiva, e ha escluso profili manifesti di irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà o travisamento. La sopravvenuta scadenza del permesso di costruire non imponeva l’annullamento del titolo né la rimozione degli effetti già prodotti. Non sussisteva inoltre un obbligo di sospendere il procedimento ex art. 39 in attesa della definizione del distinto giudizio sulla SCIA, non essendo quest’ultimo condizionante. Spese compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. 380/2001
entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla Regione
Il potere di annullamento straordinario richiede sia l’illegittimità del titolo edilizio sia un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione; non coincide con una revoca per opportunità o mutamento della situazione di fatto.
art. 21-nonies l. 241/1990
Pur con le proprie peculiarità, l’annullamento ex art. 39 d.P.R. 380/2001 deve essere letto alla luce dei presupposti generali dell’autotutela decisoria, inclusa la necessità di valutare e comparare l’interesse pubblico concreto e attuale, gli interessi secondari e le posizioni consolidate.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Il potere ex art. 39 d.P.R. 380/2001 non consente il ritiro del titolo edilizio per mere ragioni di opportunità o per il mutamento della situazione di fatto, secondo lo schema della revoca.
artt. 3, 6 e 10 l. 241/1990
Le osservazioni procedimentali devono essere considerate, ma l’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni singola allegazione quando la motivazione rende comprensibile l’iter logico e le ragioni della decisione.
art. 48 c.p.a.
La controversia è stata ritualmente trasposta in sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione dell’amministrazione al ricorso straordinario.
art. 10 d.P.R. 1199/1971
Disciplina il ricorso straordinario originariamente proposto e l’opposizione dell’amministrazione che ne ha determinato la trasposizione davanti al giudice amministrativo.
art. 97 Cost.
Impone di interpretare il potere di annullamento straordinario in coerenza con imparzialità, buon andamento e ragionevolezza.
Massime di principio
- L’annullamento straordinario regionale o dell’ente delegato previsto dall’art. 39 d.P.R. 380/2001 richiede, oltre all’illegittimità del titolo edilizio per contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento del rilascio, la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione; la sola esigenza di ripristinare la legalità violata non è sufficiente.
- Il potere di cui all’art. 39 d.P.R. 380/2001 non ha natura di revoca e non può essere esercitato per mere ragioni di opportunità o per il mutamento della situazione di fatto, ma deve essere ricondotto allo schema dell’annullamento d’ufficio, con la necessaria comparazione tra interesse pubblico attuale, interessi secondari e posizioni giuridiche consolidate.
- In sede di riesercizio del potere dopo l’annullamento giurisdizionale di un precedente diniego, l’amministrazione deve rispettare il vincolo conformativo del giudicato e svolgere una valutazione motivata dell’interesse pubblico indicato dal giudice, senza che ciò imponga necessariamente l’annullamento del titolo edilizio.
- L’obbligo di motivazione sulle osservazioni procedimentali è soddisfatto quando il provvedimento esamina in modo sostanziale i profili rilevanti e rende comprensibile l’iter logico seguito; non è necessaria la confutazione analitica di ogni singola allegazione del privato.
- La sopravvenuta scadenza del permesso di costruire non determina automaticamente l’obbligo di annullare il titolo né di rimuovere gli effetti già prodotti dal medesimo.
- L’amministrazione non è tenuta a sospendere il procedimento di annullamento straordinario in attesa della definizione di un distinto procedimento o giudizio relativo a una SCIA quando quest’ultimo non condiziona la decisione da assumere.
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