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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23719/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Il creditore aveva intimato precetto per euro 7.254,17 sulla base di un titolo esecutivo giudiziale costituito da ordinanza collegiale emessa ex art. 669 terdecies c.p.c., con la quale erano state liquidate le spese del procedimento di reclamo cautelare e una ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. I debitori avevano proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., contestando la correttezza della liquidazione delle spese processuali, sia quanto ai compensi sia quanto alle spese vive, nonché la condanna ex art. 96 c.p.c. nel suo an e nel quantum. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione solo per euro 100,00 relativi alle spese vive, rigettandola per il resto; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo non contestabile in sede esecutiva il contenuto del titolo giudiziale salvo fatti sopravvenuti. Con il ricorso per cassazione i debitori denunciavano violazione degli artt. 669 terdecies e 615 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la giurisprudenza di legittimità consente di ridiscutere in opposizione all'esecuzione la sola quantificazione delle spese liquidate nel reclamo cautelare, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c., e che la Corte territoriale avrebbe quindi dovuto esaminare nel merito le loro censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, quanto alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., la decisione impugnata fosse conforme al principio secondo cui tale statuizione, come quella sulle spese, è contestabile solo nel giudizio di merito e non può essere rimessa in discussione in sede di opposizione all'esecuzione. Quanto alle doglianze sul quantum delle spese del procedimento cautelare, la Corte ha rilevato un difetto di specificità del ricorso: i ricorrenti non avevano indicato se fosse stato instaurato il giudizio di merito dopo il reclamo cautelare, né avevano indicato gli elementi necessari per verificare la correttezza della liquidazione delle spese e della condanna accessoria. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso e ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 669 terdecies c.p.c.

    Il provvedimento reso nel reclamo cautelare può costituire titolo per le spese; la loro contestazione in opposizione all'esecuzione è ammessa solo nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione è il rimedio utilizzato dai debitori, ma non consente di rimettere in discussione il contenuto del titolo giudiziale oltre i limiti dei fatti sopravvenuti e delle specifiche contestazioni ammissibili.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La condanna alla somma ulteriore a titolo di responsabilità aggravata è trattata, ai fini della contestazione, come la condanna alle spese e va dedotta nel giudizio di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro di censura per violazione di legge.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato come vizio di omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.

    Il ricorso è risultato carente di specificità per mancata indicazione dei fatti processuali e dei documenti rilevanti.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    Norme richiamate per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La condanna alle spese contenuta in un'ordinanza resa all'esito di reclamo cautelare può essere oggetto di opposizione all'esecuzione solo entro limiti ristretti: la contestazione del quantum può essere ammessa solo se non sia stato instaurato il giudizio di merito, mentre la contestazione dell'an della condanna o della compensazione resta devoluta al merito.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. non è liberamente rivedibile in sede di opposizione all'esecuzione quanto al suo contenuto sostanziale, ma deve essere contestata nel giudizio di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non indica con precisione i fatti processuali decisivi, come l'eventuale instaurazione del giudizio di merito, e non fornisce gli elementi necessari per il controllo della correttezza della liquidazione delle spese o della condanna accessoria.
  • Il principio di non contestazione non opera se nel ricorso manca una chiara allegazione del fatto processuale rilevante: l'onere di specificazione grava integralmente sul ricorrente in cassazione.
  • Quando il ricorso difetta di specificità e non consente il controllo delle circostanze fattuali poste a base della censura, la Corte può dichiararlo inammissibile senza esaminare il merito delle doglianze.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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