Cassazione Penale, Sentenza n. 29774/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado: aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni segmenti dei capi di imputazione, ma aveva confermato la responsabilità dell'imputato per vari reati tributari e rideterminato la pena residua. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con tre motivi. Con il primo ha dedotto violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., travisamento della prova e vizio di motivazione nella valutazione della chiamata in correità di un coimputato/dichiarante, sostenendo che le dichiarazioni fossero generiche, contraddittorie, riferite in larga parte al fratello dell'imputato e prive di sufficienti riscontri individualizzanti. Con il secondo ha contestato la prova del concorso nei reati ascritti ai capi relativi a fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele/omessa dichiarazione, occultamento o distruzione di documenti contabili e, in parte, la qualifica di amministratore di fatto, sostenendo di non avere poteri gestori né competenze fiscali, di aver fornito al più indicazioni generiche, e che l'omessa tenuta delle scritture sarebbe eventualmente imputabile all'amministratore di diritto. Con il terzo ha censurato la configurabilità del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, sostenendo che mancasse un previo accertamento o una cartella esattoriale notificata a suo nome, che l'immobile era stato ceduto a prezzo congruo prima della notifica della misura cautelare e che gli eventuali avvisi al fratello erano irrilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e fossero comunque mere reiterazioni delle doglianze già disattese in appello, in un contesto di doppia conforme. Ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era logica, coerente e sorretta da plurimi riscontri, anche documentali, alla chiamata in correità e al concorso dell'imputato nelle condotte contestate. Quanto al terzo motivo, lo ha giudicato manifestamente infondato, affermando che per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte non è necessario un previo accertamento fiscale o una riscossione esattoriale in atto, essendo sufficiente la condotta fraudolenta idonea, in concreto, a rendere inefficace l'esecuzione coattiva e a pregiudicare la garanzia patrimoniale del Fisco. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, c.p.p.
La chiamata in correità deve essere valutata verificandone credibilità del dichiarante, attendibilità intrinseca delle dichiarazioni e presenza di riscontri individualizzanti.
artt. 581 e 591 c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e una critica argomentata al provvedimento impugnato; la mera riproposizione dei motivi d'appello è inammissibile.
art. 606, comma 3, c.p.p.
In cassazione non è consentita la rivalutazione del merito, salvo i limiti del vizio denunciabile; il motivo nuovo fuori dai casi consentiti è inammissibile.
art. 609, comma 2, c.p.p.
In cassazione non possono proporsi questioni nuove non devolute in appello, salvo i casi previsti dalla legge.
art. 616 c.p.p.
Con la declaratoria di inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in assenza di colpa scusabile, al versamento in favore della Cassa delle ammende.
art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000
Concorso nella emissione di fatture per operazioni inesistenti, anche mediante fornitura di indicazioni per la compilazione.
art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000
Dichiarazione infedele, integrata dall'indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi.
art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000
Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.
art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
Occultamento o distruzione di documenti contabili o fiscali.
art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000
La sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è un reato di pericolo concreto: non richiede un accertamento fiscale già notificato né l'avvio di una riscossione esattoriale in atto, ma atti simulati o fraudolenti idonei a rendere inefficace l'esecuzione coattiva.
art. 110 c.p.
Richiamo al concorso di persone nel reato per le condotte contestate in concorso con altri soggetti.
art. 81 c.p.
Richiamo alla continuazione nei capi di imputazione contestati.
art. 2740 c.c.
Il bene giuridico tutelato dall'art. 11 d.lgs. 74/2000 è la garanzia patrimoniale generale del debitore verso il Fisco.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, né riesaminare il compendio probatorio per proporre una diversa lettura del fatto.
- Il vizio di motivazione è deducibile solo se la carenza o illogicità è manifesta e desumibile dal testo della sentenza; non sono sufficienti incongruenze minime o prospettazioni alternative altrettanto plausibili.
- Il travisamento della prova è configurabile solo come errore percettivo, non valutativo, e solo se decisivo, cioè idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio complessivo.
- In presenza di doppia conforme, il travisamento non può essere dedotto in cassazione come mera riproposizione di questioni fattuali già esaminate in appello, salvo che il giudice di secondo grado abbia fondato la decisione su prove diverse da quelle considerate in primo grado.
- La chiamata in correità può fungere da fondamento della decisione solo se accompagnata da una verifica complessiva di credibilità e da riscontri esterni individualizzanti, anche documentali.
- La sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex art. 11 d.lgs. 74/2000 non presuppone un formale avviso di accertamento o una riscossione coattiva già avviata: è sufficiente la commissione di atti simulati o fraudolenti idonei, secondo un giudizio ex ante, a pregiudicare la futura azione recuperatoria dell'Erario.
- Per il reato di sottrazione fraudolenta il riferimento decisivo è la tutela della garanzia patrimoniale del Fisco, che si valuta sulla consistenza dei beni del debitore e sull'idoneità della condotta a sottrarli alla pretesa erariale.
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