Parere n. 410/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. k10/236970 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego della concessione della cittadinanza italiana, provvedimento n. k10/236970
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Con il primo motivo ha sostenuto che i procedimenti e i precedenti penali posti a fondamento del diniego fossero riferibili a persone diverse, rilevando che il certificato del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti a lui intestati erano negativi. Con il secondo motivo ha dedotto che, comunque, i fatti fossero di modesta entità e risalenti nel tempo. Il Ministero dell’interno ha chiesto il rigetto del ricorso, indicando specificamente gli alias cui erano riferiti i numerosi pregiudizi penali considerati nel provvedimento.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il diniego e ha espresso parere per il rigetto del ricorso. La concessione della cittadinanza costituisce oggetto di una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale; il richiedente è titolare di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo all’acquisto dello status. La valutazione può considerare l’integrazione stabile nel tessuto sociale, le condizioni lavorative, economiche e familiari e, in particolare, l’irreprensibilità della condotta e il rispetto delle regole della convivenza civile. Nel caso concreto, la negatività dei certificati del casellario e dei carichi pendenti non è stata ritenuta decisiva, poiché l’Amministrazione aveva indicato gli alias cui erano riferiti i procedimenti e i precedenti. Il numero, la gravità e l’eterogeneità dei reati contestati o accertati sono stati ritenuti sufficienti a escludere il vizio dedotto e a giustificare il diniego.
Osservazioni
Primo motivo - riferibilità dei procedimenti e dei precedenti penali
Il motivo è stato ritenuto infondato. La negatività del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti non esclude la rilevanza dei pregiudizi penali indicati dall’Amministrazione, poiché il diniego specificava gli alias ai quali essi erano riferiti.
Secondo motivo - modestia e risalenza dei fatti
Il motivo è stato ritenuto infondato. Il numero, la gravità e l’eterogeneità dei reati, comprendenti procedimenti per occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, atti osceni, traffico illecito di rifiuti e falso ideologico in atto pubblico, nonché precedenti per abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione, vendita, proiezione e trasmissione di opere cinematografiche, rendono immune da vizi la valutazione amministrativa.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La disposizione costituisce la base normativa della richiesta di concessione della cittadinanza italiana esaminata nel parere.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.
art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana è oggetto di una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale e il richiedente è titolare di un interesse legittimo, non di un diritto soggettivo all’acquisto dello status.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l’Amministrazione può valutare, oltre alle condizioni lavorative, economiche e familiari, anche l’irreprensibilità della condotta e il rispetto delle regole della convivenza civile, non limitandosi ai soli fatti penalmente rilevanti.
- La negatività dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti non impedisce di per sé all’Amministrazione di considerare procedimenti o precedenti riferiti ad alias, quando l’identificazione del richiedente attraverso tali alias sia specificamente indicata nel provvedimento.
- Il numero, la gravità e l’eterogeneità dei reati contestati o accertati possono rendere immune da vizi la valutazione discrezionale negativa sull’integrazione e sull’affidabilità del richiedente, anche quando siano dedotte la modesta entità o la risalenza dei fatti.
Diniego della cittadinanza italiana e ricorso straordinario
Il parere riguarda il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino della Repubblica di Guinea contro il Ministero dell’interno, per l’annullamento del provvedimento n. k10/236970 con cui era stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Premesse e svolgimento del procedimento
La domanda di cittadinanza era stata presentata il 20 settembre 2010. Il Ministero aveva respinto l’istanza valorizzando la pendenza di procedimenti penali per occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, atti osceni, traffico illecito di rifiuti e falso ideologico in atto pubblico, nonché due precedenti penali per reati concernenti l’abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione, vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche.
Il ricorrente ha notificato il ricorso il 15 luglio 2017, deducendo che i procedimenti e i precedenti penali fossero riferibili a persone diverse e rilevando la negatività del proprio certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti. Ha inoltre sostenuto che i fatti fossero comunque di modesta entità e risalenti nel tempo. Il Ministero dell’interno ha trasmesso la relazione di rito il 5 luglio 2024, chiedendo il rigetto del ricorso. La relazione è stata comunicata al ricorrente, che non ha presentato osservazioni o controdeduzioni.
Natura della valutazione sulla cittadinanza
La Sezione ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la concessione della cittadinanza implica una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale. La posizione del richiedente ha consistenza di interesse legittimo, poiché l’attribuzione dello status determina l’inserimento dello straniero nella collettività nazionale e l’acquisizione dei diritti e dei doveri propri dei cittadini.
La valutazione amministrativa deve considerare un complesso di circostanze idonee a dimostrare la stabile integrazione nel tessuto sociale, comprese le condizioni lavorative, economiche e familiari e l’irreprensibilità della condotta. Assume particolare rilievo il rispetto delle regole della convivenza civile, non soltanto di quelle penalmente sanzionate. La Sezione ha richiamato, tra gli altri, i pareri della Sezione prima dell’11 luglio 2022, n. 1225, e del 16 giugno 2022, n. 943, nonché alcune pronunce della Sezione terza.
Valutazione dei motivi di ricorso
Il primo motivo, relativo all’erronea riferibilità dei precedenti, è stato respinto. La Sezione ha ritenuto non decisiva la circostanza che i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti fossero negativi, poiché l’Amministrazione aveva specificamente indicato gli alias cui erano riferiti i pregiudizi penali posti a fondamento del diniego.
Anche il secondo motivo è stato respinto. Il numero, la gravità e l’eterogeneità dei reati contestati o accertati sono stati ritenuti idonei a sostenere la valutazione negativa dell’Amministrazione e a escludere il vizio dedotto dal ricorrente. La Sezione non ha quindi ravvisato ragioni sufficienti per considerare determinanti la risalenza o la modestia dei fatti.
Conclusioni
La Sezione prima ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. Il ricorrente non prevale, sicché l’esito è sfavorevole alla sua pretesa di annullamento del diniego di cittadinanza.
In applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, è stato disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 5 mar 2026Parere n. 396/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 5 mar 2026Parere n. 397/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 5 mar 2026Parere n. 398/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 5 mar 2026Parere n. 399/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 5 mar 2026Parere n. 400/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 5 mar 2026Parere n. 401/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →