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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29647/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello denunciando vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. Denuncia un travisamento per omissione perché la Corte non avrebbe valutato la prova liberatoria costituita dalle dichiarazioni di Sara Tubini e da un messaggio di posta elettronica del difensore, dalle quali emergerebbe che la documentazione contabile era in possesso della Tubini e la mancata consegna al curatore dipese dalla sua inadempienza. Inoltre contesta la ricostruzione del dolo: la Corte avrebbe tratto il dolo specifico dalla presunta volontà di occultare la distrazione di veicoli, mentre l'imputato era già stato assolto, con sentenza definitiva, dal reato di distrazione dei veicoli; quindi il dolo specifico non è stato provato e la motivazione è contraddittoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio. Ha censurato un grave vulnus motivazionale: il capo d'imputazione e le decisioni di merito hanno fatto confusione fra le due ipotesi alternative previste dall'art. 216, comma 1, n.2 legge fall. (la fattispecie "specifica" a dolo specifico e la fattispecie "generale" a dolo generico), determinando una fusione non consentita. Il giudice di primo grado aveva sostituito il dolo generico al dolo specifico e la Corte d'appello, nel tentativo di colmare il difetto, ha ricavato il dolo specifico da fatti (la sparizione dei furgoni) per i quali l'imputato era stato definitivamente assolto. Inoltre la Corte d'appello ha fondato la condanna anche su ipotesi non contestate (alterazione dei libri) e non ha valutato compiutamente le prove liberatorie. Per questi motivi la sentenza è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte territoriale per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    "ha sottratto o distrutto, in parte, i libri e le altre scritture contabili con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari"

    La norma comprende due ipotesi alternative: (i) la fattispecie 'specifica' (sottrazione/distruzione/falsificazione) che richiede dolo specifico diretto a procurare un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori; (ii) la fattispecie 'generale' (tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione) che riguarda libri effettivamente rinvenuti e richiede dolo generico. Le due ipotesi non sono cumulabili né assimilabili l'una all'altra senza adeguata motivazione.

  • art. 217, legge fallimentare

    Richiamata come norma distinta che punisce la bancarotta semplice documentale: la mancata tenuta della contabilità, se priva del dolo specifico richiesto dall'art. 216, può rientrare in questa fattispecie meno grave.

  • art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020

    Norma procedurale richiamata per segnalare che il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti secondo la disciplina delle decisioni in pubblica udienza in Cassazione (modalità di trattazione del ricorso).

Massime di principio

  • Distinguere sempre le due ipotesi alternative di bancarotta documentale previste dall'art. 216: la sottrazione/distruzione/falsificazione (richiede dolo specifico) e la tenuta di contabilità idonea a rendere impossibile la ricostruzione (richiede dolo generico). Non si possono fondere senza motivazione.
  • Se l'accusa riguarda una mancata consegna o una sottrazione di libri contabili (ipotesi tipica), il giudice deve accertare e motivare il dolo specifico (volontà di ottenere un ingiusto profitto o di arrecare danno ai creditori); la mera omessa consegna senza prova del fine non è sufficiente.
  • Non è ammissibile desumere il dolo specifico dall'esistenza di fatti per i quali l'imputato è stato definitivamente assolto: la motivazione non può fondarsi su elementi incompatibili con sentenze passate in giudicato.
  • Il giudice deve valutare e motivare espressamente le eventuali prove liberatorie riportate dall'imputato; il travisamento per omissione di tali elementi determina vizio di motivazione idoneo all'annullamento.
  • Se la motivazione è contraddittoria o non chiarisce quale delle fattispecie alternative si ritenesse integrata e con quale tipo di dolo, la decisione va annullata e rinviata per un nuovo esame.
  • Quando la tenuta della contabilità è contestata, gli organi fallimentari devono poter esaminare i libri rinvenuti; l'accusa di alterazione o falsificazione richiede prova specifica della falsità originaria o della manipolazione.

Testo integrale

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