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Sentenza

Sentenza n. 1443/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione della sentenza n. 6743/2024 del 16 ottobre 2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro.

Giustizia amministrativa202506342

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva disposto il pagamento di 2.500 euro mediante carta del docente, oltre alle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo il passaggio in giudicato e la mancata esecuzione della sentenza n. 6743/2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirgli la somma di 2.500 euro mediante emissione di buono elettronico (carta del docente), oltre alle spese di giudizio. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione alla penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alla penalità di mora, determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta agli eventuali interessi già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termine finale coincidente con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, e limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto in base al giudicato. Il giudice ha ritenuto la misura non manifestamente iniqua perché funzionale a garantire l'effettività della tutela senza trasformarsi in una sproporzionata locupletazione del privato. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 1.500 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    articolo 114, comma 4, lett. e)

    Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre la penalità di mora, secondo criteri di non manifesta iniquità, per assicurare l'esecuzione del giudicato.

  • art. 1 c.p.a.

    La penalità di mora assolve una funzione compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura ministeriale cui fa capo il responsabile nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di un giudicato e l'assenza di elementi ostativi dedotti dall'amministrazione, il giudice deve ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, purché sia aggiuntiva rispetto agli interessi già dovuti e rispetti il criterio della non manifesta iniquità.
  • Ai fini della penalità di mora, il dies a quo può essere fissato alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adempiere; il dies ad quem coincide con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, poiché la titolarità del potere di provvedere rimane in capo all'amministrazione anche dopo l'insediamento del commissario ad acta.
  • La penalità di mora deve essere soggetta a un limite massimo proporzionato, individuabile nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato, per evitare che la funzione compulsoria si trasformi in una sproporzionata compensazione economica a favore del privato.
  • L'insediamento del commissario ad acta non esclude il potere dell'amministrazione di adempiere spontaneamente, configurandosi un esercizio concorrente del potere amministrativo da parte dell'amministrazione titolare e del commissario incaricato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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