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Sentenza

Sentenza del 26/02/2019 n. 5562 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il recupero di maggiori diritti doganali derivanti dalla sottofatturazione di merci importate. La CTR aveva ritenuto applicabile l'art. 202 del Codice doganale comunitario, qualificando la condotta come introduzione irregolare delle merci e riconoscendo la buona fede del rappresentante indiretto. L'Agenzia delle Dogane ha contestato tale impostazione, sostenendo che, essendo stata presentata una dichiarazione doganale riferita proprio alle merci importate, dovesse applicarsi l'art. 201 CDC, con responsabilità del dichiarante. Ha inoltre contestato l'esenzione dal recupero dei dazi per asserita buona fede, deducendo che non erano stati verificati tutti i presupposti richiesti dalla normativa.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Dogane e ha cassato la sentenza della CTR. Ha stabilito che la sottofatturazione realizzata mediante una dichiarazione doganale contenente dati falsi, ma riferita alle merci effettivamente importate, rientra nell'art. 201 CDC e non nell'art. 202 CDC. Il dichiarante, e quindi il rappresentante indiretto, resta responsabile dell'obbligazione doganale; l'art. 202 si applica solo quando le merci siano introdotte senza dichiarazione o quando la dichiarazione non abbia alcun rapporto con esse. La Corte ha inoltre escluso che la mera buona fede sia sufficiente a impedire il recupero a posteriori: il dichiarante deve provare cumulativamente un errore attivo dell'autorità doganale, non ragionevolmente riconoscibile da un operatore diligente, e il rispetto di tutte le prescrizioni doganali. La causa è stata rinviata alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992, art. 201 (Codice doganale comunitario)

    L'obbligazione doganale sorge in seguito all'immissione in libera pratica e il dichiarante è debitore dell'obbligazione doganale.

    Quando la merce è presentata in dogana e viene accettata una dichiarazione riferita alla merce effettivamente importata, l'obbligazione doganale nasce dalla dichiarazione, anche se i quantitativi o i valori indicati sono falsi o inesatti. Il dichiarante, compreso il rappresentante indiretto, è responsabile secondo i presupposti previsti dalla norma.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992, art. 202

    La disposizione riguarda l'introduzione irregolare di merci, ossia l'ingresso senza una valida dichiarazione doganale o in assenza di qualsiasi rapporto tra la dichiarazione e le merci effettivamente introdotte. Non si applica alla semplice sottofatturazione di merci regolarmente dichiarate.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992, art. 201, comma 3

    La responsabilità può estendersi anche a chi abbia fornito dati errati utilizzati nella dichiarazione, purché tali soggetti sapessero o dovessero ragionevolmente sapere che i dati erano erronei.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992, art. 5

    La persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo, o che lo dichiari senza disporre del potere di rappresentanza, è considerata agire a suo nome e per proprio conto.

    La posizione del soggetto dipende dal ruolo formalmente assunto nella dichiarazione. Il rappresentante indiretto agisce in nome proprio e per conto dell'importatore e, come dichiarante, è soggetto all'obbligazione doganale.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992, art. 220, paragrafo 2, lett. b)

    L'esenzione dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi richiede cumulativamente che il mancato recupero derivi da un errore attivo dell'autorità doganale, che l'errore non fosse ragionevolmente rilevabile da un debitore in buona fede e diligente e che il dichiarante abbia rispettato tutte le prescrizioni applicabili. La prova di tali condizioni spetta al dichiarante.

  • Codice civile, art. 1176, comma 2

    La diligenza richiesta nell'esercizio di un'attività professionale è valutata in relazione alla natura dell'attività svolta. Nel caso del rappresentante doganale professionale, tale parametro può assumere rilievo nella valutazione della conoscibilità delle irregolarità.

  • D.P.R. n. 43/1973, art. 40 (TULD)

    La norma è richiamata per fondare la responsabilità del dichiarante e del rappresentante indiretto per i diritti doganali dovuti.

Massime di principio

  • Se la merce è stata effettivamente presentata in dogana e la dichiarazione riguarda proprio quella merce, l'indicazione di valori o quantitativi falsi configura normalmente una dichiarazione inesatta nell'ambito dell'art. 201 CDC, non un'introduzione irregolare ai sensi dell'art. 202.
  • Il rappresentante indiretto è normalmente responsabile come dichiarante, anche se non ha partecipato alla frode dell'importatore e anche se non è penalmente responsabile. La responsabilità tributaria doganale è distinta da quella penale.
  • L'art. 202 CDC tende a operare nei casi più radicali, come l'assenza totale di dichiarazione, l'occultamento della merce o una dichiarazione priva di qualsiasi rapporto con le merci introdotte.
  • La verifica fisica effettuata dalla dogana non esclude automaticamente la responsabilità per valori o quantità non veritieri: ciò che rileva è che la merce sia stata presentata e dichiarata, non che il controllo sia stato efficace.
  • La buona fede, da sola, non impedisce il recupero a posteriori dei dazi. Occorre dimostrare tutti i presupposti dell'esenzione, inclusa l'esistenza di un errore imputabile all'autorità doganale e non originato da documenti o dichiarazioni inesatti dell'operatore.
  • Un operatore professionale dovrebbe adottare procedure di verifica della documentazione e valutare, ove possibile, l'utilizzo della rappresentanza diretta o di adeguate clausole contrattuali e garanzie nei rapporti con l'importatore.

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