Ordinanza n. 2972/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, a seguito di trasposizione ex art. 48 c.p.a., - del decreto n. 4901 del 13/09/2024, dell’USR Molise, ATP Campobasso, Ufficio III, avente ad oggetto “O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 – Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, nella parte in cui esclude l’odierno ricorrente, per assenza dei titoli, dalle classi di concorso A027 (matematica e fisica alle scuole superiori) ed A040 (scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche alle scuole superiori) delle seconde fasce delle Graduatorie provinciali per le supplenze di Campobasso; - del provvedimento di cui al prot. n. 4987 del 17/09/2024, dell’USR Molise, ATP Campobasso, Ufficio III, avente ad oggetto “Reclamo avverso la Comunicazione di esclusione dalle GPS – classi di concorso A027, A040 - prot. n. 4901 del 13.09.2024”, con il quale la parte pubblica ha confermato l’esclusione del ricorrente, in risposta al reclamo di cui al prot. n. 4937 del 16/09/2024; - nonché ed in via gradata, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ossia ove occorra del: Decreto ministeriale n. 255 pubblicato in GU il 10/02/2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto: “Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado”, ivi compresa la Tabella A, con riferimento alla classe di concorso A027, ed in relazione alla laurea in Ingegneria conseguita nell’anno accademico 2000/2001; - nonché, ove occorra, del DPR n. 19/2016 Tabella A, come modificato dal Dm n. 259/2017 Tabella A, nonché del Dm n. 39/98 Tabella A, del Dm 354/1998 compreso l’Ambito Disciplinare n. 8; - nonché del decreto prot. n. 3940 del 14/08/2024, dell’USR Molise, ATP Campobasso, Ufficio III, con il quale venivano pubblicate le impugnate GPS di Seconda Fascia per la provincia di Campobasso, ivi compresi i relativi allegati e graduatorie, con particolare riferimento alle classi di concorso A027 ed A040 da cui è stato escluso il ricorrente; - del decreto prot. n. 4444 del 30/08/2024, dell’USR Molise, ATP Campobasso, Ufficio III, con il quale venivano ripubblicate le impugnate GPS di Seconda Fascia per la provincia di Campobasso, ivi compresi i relativi allegati e graduatorie, con particolare riferimento alle classi di concorso A027 ed A040; - ove occorra, sempre in via subordinata e gradata, dell’ordinanza ministeriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 88 del 16/05/2024, avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, nella parte in cui ha disposto l’aggiornamento delle seconde fasce delle graduatorie provinciali per le supplenze entro il 24/06/2024; - nonché di tutti gli atti allegati alla predetta ordinanza, ivi compresi gli allegati da A1 sino a C2, tra cui gli allegati A, B, e C; - della nota n. 71491 del 20/05/202 del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico - Uff. III Reclutamento del personale docente ed educativo, avente ad oggetto “Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 - Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, tramite cui è stata resa nota anche agli Uffici Scolastici Regionali la predetta ordinanza n. 88/2024; - nonché della nota 6108 del 20/05/2024 avente ad oggetto la trasmissione dell’ordinanza n. 88/2024 riguardante la procedura di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo; - dell’ordinanza n. 114 del 10/06/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito ed avente ad oggetto “Disposizioni modificative dell’Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, tramite cui è stata disposta la proroga per l’aggiornamento delle GPS, ivi compresi tutti i relativi allegati e tabelle, tra cui, ove occorra, le pedisseque istruzioni riguardanti la procedura di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze; - nonché, in quanto atti presupposti, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”; - nonché dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”; - nonché dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione 6 maggio 2022, n. 112, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”; - nonché del D.M. n. 51 del 17 marzo 2023, recante: “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per supplenze personale docente ed educativo, art.10 Ordinanza Ministro Istruzione n.112 6/5/2022” e dei relativi allegati; - nonché della nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1290 del 22 luglio 2020, avente ad oggetto “Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020”; - nonché della nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1550 del 4 settembre 2020, avente ad oggetto “Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze”; - nonché, ove occorra, di ogni provvedimento o decreto, anche dal protocollo sconosciuto, tramite cui è disposta l’autorizzazione delle assunzioni con riferimento alle graduatorie provinciali per le supplenze nell’interesse della ricorrente; - nonché di ogni altro ed eventuale avviso, nota o circolare, o provvedimento di aggiornamento, ivi compresa ogni rettifica delle graduatorie di interesse e del relativo decreto, anche dal protocollo sconosciuto, nella parte in cui escludono il ricorrente dalle seconde fasce delle GPS per le classi di interesse; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CLORI GIOVANNI il 14\10\2025 : 1) del decreto di cui al prot. n. 4632 del 17/07/2025, a firma dell’ATP di Campobasso, nonché dei relativi allegati, tramite cui sono state ripubblicate le GPS per la provincia di Campobasso valevoli per il biennio 2024/2026 per la classi di concorso di interesse, seconda fascia, nella parte in cui non compare l’odierno ricorrente in quanto depennato dalle graduatorie per la fascia di interesse; 2) nonché di ogni ulteriore ed eventuale rettifica e/o modifica delle predette graduatorie, anche dal protocollo non conosciuto e dei relativi decreti di approvazione, nella parte in cui sono intesi in senso escludente Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CLORI GIOVANNI il 8\4\2026 : Per l’annullamento e/o nullità previa sospensione 1) dell’ordinanza ministeriale n. 27/2026, pubblicata in data 16/02/2026, nonché dei relativi allegati, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, tramite cui è stato previsto l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per il biennio 2026/2028, nella parte in cui è intesa in senso escludente per le classi di concorso di interesse dell’odierno ricorrente; 2) nonché di qualunque altro atto o provvedimento mediante cui è stata disposta l’esclusione dell’odierno ricorrente dalle GPS per le classi di concorso di interesse. 3) ivi compreso ogni eventuale comunicazione della predetta ordinanza agli uffici scolastici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalle seconde fasce delle GPS di Campobasso per le classi di concorso A027 e A040, nonché successivo depennamento e disciplina ministeriale di aggiornamento delle GPS
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, anche a seguito di trasposizione da ricorso straordinario, il provvedimento dell'Ambito Territoriale di Campobasso che lo aveva escluso dalle seconde fasce delle Graduatorie provinciali per le supplenze relative alle classi A027 e A040 per asserita carenza dei titoli, oltre al rigetto del reclamo e agli atti presupposti, inclusi il decreto ministeriale di revisione delle classi di concorso e l'ordinanza ministeriale disciplinante l'aggiornamento delle GPS per il biennio 2024-2026. Con il primo atto di motivi aggiunti ha impugnato la successiva ripubblicazione delle graduatorie, nella parte in cui risultava depennato. Con il secondo atto di motivi aggiunti ha impugnato l'ordinanza ministeriale n. 27/2026 e gli ulteriori atti escludenti relativi all'aggiornamento delle GPS per il biennio 2026-2028, chiedendo anche la tutela cautelare. Il giudizio non è stato definito nel merito: il Collegio ha rilevato d'ufficio che la pubblicazione della nuova ordinanza ministeriale potrebbe aver determinato la sopravvenuta carenza di interesse e quindi l'improcedibilità del ricorso introduttivo e del primo atto di motivi aggiunti, riferiti al precedente biennio, e ha sottoposto tale questione al contraddittorio. Quanto alla nuova domanda cautelare, il ricorrente ha dedotto un periculum in mora ritenuto generico e non attuale.
La decisione
Il TAR non ha deciso definitivamente né sulla legittimità dell'esclusione dalle GPS né sulla domanda cautelare relativa al biennio 2026-2028. Ha sottoposto alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo e del primo atto di motivi aggiunti, assegnando un termine di 30 giorni per il deposito di memorie. Ha inoltre rilevato che il periculum in mora posto a fondamento della nuova istanza cautelare era assolutamente generico e non attuale, senza tuttavia adottare una decisione cautelare definitiva. In ragione dell'elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito dell'Amministrazione, secondo termini e modalità già indicati in una precedente ordinanza. Ha rinviato la trattazione piena del ricorso e dei motivi aggiunti all'udienza pubblica del 25 novembre 2026 e ha compensato le spese della fase.
Norme richiamate
art. 48 c.p.a.
La controversia è stata trattata dal TAR a seguito della trasposizione del ricorso straordinario.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone il previo contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio suscettibili di definire il giudizio; il TAR lo ha applicato alla possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124
È la disposizione richiamata quale base delle procedure di istituzione e aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, viene pubblicato un nuovo atto regolatore relativo a un periodo successivo rispetto a quello cui si riferiscono gli atti impugnati, il giudice deve verificare se sia venuto meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sugli atti riferiti al periodo precedente; ove intenda rilevare d'ufficio tale possibile improcedibilità, deve previamente sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- La domanda cautelare richiede la deduzione di un periculum in mora concreto, attuale e specificamente riferito agli effetti pregiudizievoli dell'atto impugnato; una prospettazione generica non è sufficiente a fondarla.
- Quando il numero dei controinteressati rende difficoltosa o eccessivamente onerosa la notificazione individuale, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami secondo modalità idonee ad assicurare la conoscibilità del giudizio.
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