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Sentenza

Sentenza n. 799/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501947

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva condannato il Ministero a costituire la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di 500 euro per l'anno scolastico compreso tra il 2024 e il 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito, ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Treviso n. 635/2025, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione il 9 settembre 2025. La sentenza civile aveva imposto al Ministero di costituire in favore del docente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante l'accredito di 500 euro per l'anno scolastico indicato nel titolo. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, che non aveva spontaneamente eseguito il giudicato, chiedendo inoltre la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'azione di ottemperanza, essendo la sentenza civile passata in giudicato e previamente notificata all'Amministrazione, anche ai fini del decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Nel merito, ha accertato l'inadempimento non contestato del Ministero e ha ordinato l'esecuzione della sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito della somma di 500 euro prevista dal titolo. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, consentendogli di subdelegare gli adempimenti a un altro direttore generale o dirigente del Ministero, da eseguire entro ulteriori sessanta giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al Commissario, trattandosi di dipendente pubblico interno all'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico, delle difficoltà derivanti dai vincoli normativi e finanziari e delle altre ragioni ostative. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti fatti notori e sufficienti a escludere la condanna. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 339 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale fondamento della proponibilità dell'azione di ottemperanza rispetto a una sentenza passata in giudicato non spontaneamente eseguita.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo applica per ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare il Commissario ad acta e valutare la richiesta di penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    penalità di mora (cd. astreinte)

    La penalità di mora è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione inadempiente, ma la sua concreta irrogazione è rimessa al potere discrezionale del giudice dell'ottemperanza, che deve considerare le condizioni del debitore pubblico e le eventuali ragioni ostative, comprese quelle connesse ai vincoli finanziari.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    È richiamato quale presupposto relativo all'esecuzione delle pronunce nei confronti delle pubbliche amministrazioni e al termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la cui costituzione e alimentazione costituiscono oggetto dell'obbligo esecutivo imposto al Ministero.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità attraverso cui deve essere costituita e resa disponibile la Carta elettronica oggetto dell'esecuzione.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato per ritenere utilizzabili, ai fini della valutazione della domanda di astreinte, le circostanze relative alla crisi della finanza pubblica e all'ammontare del debito pubblico, qualificate come fatti notori.

  • art. 99 c.p.a.

    La pronuncia richiama il principio elaborato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014 in tema di penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, la previa notificazione del titolo all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni consentono di accertare l'inadempimento e di ordinare all'amministrazione l'esecuzione entro un termine fissato dal giudice.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un Commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente della stessa amministrazione debitrice e consentendogli di subdelegare gli adempimenti esecutivi nei limiti stabiliti dalla pronuncia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma la sua irrogazione non è automatica: il giudice dell'ottemperanza deve valutare concretamente le condizioni del debitore pubblico, le difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio, la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti e ogni altra ragione ostativa.
  • La crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico possono costituire, se considerati fatti notori, ragioni ostative sufficienti a escludere in concreto la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'astreinte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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