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Sentenza

Sentenza n. 12497/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di diniego del visto emesso in data 25.02.2026 dal Consolato Generale d'Italia a Gedda codice pratica n. 20260001787.

Giustizia amministrativa202604569

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto emesso dal Consolato Generale d'Italia a Gedda

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto emesso il 25 febbraio 2026 dal Consolato Generale d'Italia a Gedda, chiedendone l'annullamento previa concessione di misure cautelari. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di una valida procura alle liti. Il ricorrente ha sostenuto l'avvenuto deposito di una procura munita di apostille, ma tale documento non risultava agli atti. Era invece presente una procura recante quale luogo di sottoscrizione “Fondi – Gedda”, autenticata dal difensore italiano con la formula relativa alla firma apposta da remoto mediante collegamento audiovisivo sulla piattaforma Zoom, previa esibizione del passaporto.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione del Ministero e ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare la legittimità del diniego del visto né la domanda cautelare. Richiamando la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025, il giudice ha affermato che il giudizio instaurato da un legale privo di valido jus postulandi non è validamente radicato. La procura rilasciata all'estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; il difensore italiano non può autenticarla, poiché il relativo potere non si estende oltre il territorio nazionale, e tale limite non è superato dall'utilizzo di collegamenti video a distanza. Per poter essere utilizzata in Italia, la procura deve inoltre essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, per gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille. Poiché il ricorrente non aveva provato il deposito dell'apostille e non aveva dedotto un errore scusabile, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961

    La procura formata all'estero, in alternativa alla legalizzazione consolare, deve essere munita di apostille quando lo Stato di formazione aderisce alla Convenzione.

  • art. 33 d.P.R. 445/2000

    La procura estera deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo il ricorso all'apostille nei casi previsti.

  • art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011

    Richiamato quale fondamento dell'adempimento di legalizzazione della procura estera da parte delle autorità diplomatiche o consolari italiane.

  • legge 1253/1966

    Ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 relativa all'apostille.

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudice ha deciso la controversia in camera di consiglio, sentite le parti, definendo il giudizio con sentenza.

Massime di principio

  • La procura alle liti sottoscritta all'estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale dello Stato estero competente ad attribuirle pubblica fede; il difensore italiano non può autenticarla, poiché il suo potere certificativo è territorialmente limitato.
  • L'autenticazione da remoto mediante collegamento audiovisivo non estende il potere del difensore italiano oltre il territorio nazionale e non rende valida la procura formata all'estero.
  • Per essere utilizzabile in un processo amministrativo italiano, una procura rilasciata all'estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, se ricorrono i presupposti convenzionali, munita di apostille.
  • La mancata valida instaurazione del rapporto processuale per difetto di jus postulandi determina l'inammissibilità del ricorso, senza esame dei motivi di merito relativi all'atto impugnato.
  • La parte che intende evitare l'inammissibilità derivante dalla procura estera deve dimostrare il perfezionamento degli adempimenti di autenticazione e legalizzazione o apostille; in assenza di deduzione di un errore scusabile, non può superare la preclusione processuale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

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