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Sentenza

Sentenza n. 1584/2026 - Salerno, Sezione 1

PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO delle sentenze n. 1469/2024 e n. 183/2026 rese dalle Autorità giudiziarie di NOCERA INFERIORE, SALERNO (Tribunale) sezione Lavoro e Previdenza, con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore del ricorrente per complessivi € 1.377,19

Giustizia amministrativa202601139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la convergenza tra la dichiarazione del ricorrente circa l’avvenuto pagamento e la documentazione ministeriale sull’emissione degli ordini di pagamento dimostrava la piena attuazione della pretesa azionata. Ha compensato integralmente le spese di lite, ritenendo che il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale giustificasse tale statuizione.

TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione delle sentenze del Tribunale di Nocera Inferiore n. 1469/2024 e del Tribunale di Salerno n. 183/2026, recanti condanna al pagamento delle spese legali con distrazione in favore del ricorrente per complessivi € 1.377,19

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulle due sentenze del giudice ordinario, che avevano disposto il pagamento, con distrazione in suo favore, delle spese legali per complessivi € 1.377,19. Dopo il deposito da parte del Ministero della documentazione relativa all’emissione degli speciali ordini di pagamento, il ricorrente ha dichiarato che entrambi i titoli erano stati pagati il 21 agosto 2026, insistendo tuttavia per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    Considerato che, con riferimento ai suddetti titoli, la convergenza delle dichiarazioni della parte e l’attestazione dell’avvenuta emissione degli ordini di pagamento dimostrano la piena attuazione della pretesa azionata, configurando i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando gli elementi acquisiti, inclusa la convergenza delle dichiarazioni delle parti e la documentazione dell’amministrazione, dimostrano la piena soddisfazione della pretesa azionata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la piena attuazione della pretesa risultante dal titolo, dimostrata dalla documentazione dell’amministrazione e dalla convergente dichiarazione della parte ricorrente, giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • Il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale dedotta in giudizio può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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