Cassazione Penale, Sentenza n. 1378/2022 del 14/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona che, rideterminando la pena per il reato di tentato furto commesso in un centro commerciale, aveva escluso un'aggravante. Il ricorrente deduceva: (1) nullità dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio e quindi della notifica del decreto di citazione per mancata presenza di un interprete e incapacità di comprendere l'atto essendo alloglotta (violazione dell'art. 420 bis c.p.p. e dell'art. 6 CEDU); (2) illegittimità della procedibilità per querela irregolare, poiché la querela era stata presentata da un dipendente della società di vigilanza mediante delega assembleare e sarebbe priva dei requisiti di cui agli artt. 336 e 337 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sulla prima censura, ha ritenuto che dagli atti non emergessero elementi a dimostrazione dell'incapacità del ricorrente di comprendere l'italiano: l'elezione di domicilio è risultata inserita in verbale di identificazione sottoscritto dall'imputato, senza alcuna annotazione di difficoltà linguistica, e l'imputato risultava residente in Italia; pertanto le notifiche effettuate presso il difensore di ufficio sono corrette. Sulla seconda censura, la Corte ha ritenuto valida la querela proposta dal dipendente della vigilanza, richiamando orientamenti secondo cui il responsabile della sicurezza è legittimato a proporre querela per furti nel supermercato in quanto titolare della detenzione qualificata; inoltre l'art. 337 c.p.p. richiede solo l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza e la veridicità delle dichiarazioni al riguardo si presume fino a prova contraria. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. In precedenza, il Tribunale aveva condannato l'imputato a 2 mesi di reclusione e 120 euro di multa per tentato furto; la Corte d'appello aveva escluso l'aggravante e rideterminato la pena in 1 mese e 10 giorni e 80 euro di multa.
Norme richiamate
Codice penale
art. 624, art. 625 n.2, art. 56
Le norme definiscono il reato di furto e il tentativo; la Corte ha confermato la responsabilità per tentato furto e ha applicato la pena rideterminata dalla Corte d'appello dopo esclusione dell'aggravante
Codice di procedura penale
art. 420 bis; artt. 336, 337; art. 606 c.p.p.; art. 162, comma 4-bis (richiamato)
Art. 420 bis citato in relazione ai motivi di impugnazione; la Corte ha ritenuto che l'elezione di domicilio risultante da verbale sottoscritto non fosse nulla per mancanza di interprete in assenza di elementi che dimostrino l'incomprensione. Quanto agli artt. 336 e 337, la Corte ha affermato che la querela è valida quando la fonte dei poteri di rappresentanza è indicata e la veridicità di tale indicazione si presume fino a prova contraria. Art. 606 utilizzato per valutare i motivi di cassazione
Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Richiamata dal ricorrente per il principio del giusto processo; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata la garanzia del contraddittorio né dell'informazione dell'imputato in assenza di prova della sua effettiva incomprensione della lingua
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso il difensore, inserita in un verbale di identificazione sottoscritto dall'imputato, è valida salvo prova concreta e specifica che l'imputato non comprendeva la lingua e quindi non aveva piena consapevolezza dell'atto.
- La mera assenza di un interprete al momento dell'elezione di domicilio non determina automaticamente la nullità delle notifiche: grava sulla difesa l'onere di fornire elementi che dimostrino l'effettiva incapacità di comprensione dell'imputato.
- La querela proposta dal responsabile della sicurezza del luogo in cui è commesso il furto è ritenuta in linea di principio legittima, anche se il soggetto non è titolare formale della rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa custodita.
- Per la riferibilità di una querela a una persona giuridica l'art. 337 c.p.p. richiede l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza; la verifica della veridicità di tale indicazione è rimessa alla fase istruttoria e la dichiarazione si presume corretta fino a prova contraria.
- In Cassazione non sono ammissibili argomentazioni 'nuove' o ampliative rispetto a quanto effettivamente dedotto in grado di appello; nuove teorie non prospettate nei gradi precedenti possono essere dichiarate inammissibili.
- Un ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese e, in casi previsti, a sanzioni (es. ammende).
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