Cassazione Penale, Sentenza n. 33171/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Macerata che aveva condannato il Coppari per il reato di molestie o disturbo alle persone (art. 660 c.p.), con quattro censure: (i) violazione dell'art. 521 c.p.p. per presunta illegittima riqualificazione dall'originaria imputazione di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) in art. 660 c.p.; (ii) vizio di motivazione e insufficiente prova rispetto all'episodio del 12 novembre 2022 (mozzicone di sigaretta sulla vettura); (iii) vizio di motivazione per non avere considerato la possibile responsabilità di terzi nel periodo in cui la persona offesa si era allontanata; (iv) doglianza sulla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 660 c.p. e sull'assenza di prova dell'abitualità qualora non ricorra l'attribuzione certa di tutti gli episodi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte e ha annullato la sentenza di merito limitatamente all'attribuzione dell'episodio del 12 novembre 2022, ritenendo la motivazione circa la certezza dell'attribuzione affetta da iato logico (la persona offesa non vide gettare il mozzicone e tra la vista dell'imputato che fumava e la comparsa del mozzicone trascorsero dieci minuti). Per il restante (in particolare l'episodio del 19 dicembre 2022 e la qualificazione giuridica in reato di cui all'art. 660 c.p.) la Corte ha ritenuto la motivazione e la riqualificazione lecite e ha rigettato il ricorso. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, per nuovo giudizio sull'episodio del 12 novembre 2022, affinché colmi le lacune probatorie indicate.
Norme richiamate
art. 660 cod. pen.
Il reato di molestie o disturbo alle persone può realizzarsi anche con atti non abituali ma la reiterazione delle condotte può assumere forma di 'abitualità'; l'articolo è stato ritenuto applicabile alle condotte affermate dal Tribunale, che hanno arrecato molestia/disturbo alla coppia, pur non raggiungendo la gravità degli atti persecutori.
art. 612-bis cod. pen.
L'originaria imputazione per atti persecutori è stata ritenuta non sussistente nei suoi elementi; il giudice di merito ha operato una riqualificazione in una fattispecie meno grave (art. 660), decisione considerata non illegittima dalla Corte se prevedibile e non lesiva del diritto di difesa.
art. 521 cod. proc. pen.
La Corte chiarisce che la riqualificazione dell'imputazione in sentenza è lecita se non comporta una mutazione radicale del fatto né pregiudica concretamente il diritto di difesa; è ammissibile quando la diversa qualificazione era prevedibile e non ha impedito all'imputato di difendersi (anche con l'impugnazione).
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Richiamati come principi che garantiscono il giusto processo e il diritto di difesa; la Corte afferma che la diversa qualificazione non viola tali principi se è prevedibile e non determina lesione concreta delle garanzie difensive.
Massime di principio
- La riqualificazione giuridica del fatto in sentenza è lecita se non muta radicalmente il nucleo essenziale dell'addebito e se la diversa qualificazione era prevedibile, così da non ledere concretamente il diritto di difesa.
- Per l'attribuzione di responsabilità a specifici episodi occorre motivazione logica e congrua: se la prova dell'attribuzione è indiretta e vi sono intervalli di tempo in cui terzi avrebbero potuto intervenire, il giudice deve affrontare e confutare esplicitamente tali alternative oppure il punto può essere cassato per vizio di motivazione.
- Il reato di molestie o disturbo (art. 660 c.p.) può essere realizzato anche da singoli atti, ma la reiterazione può configurare abitualità; la qualificazione tra 612-bis e 660 dipende dalla gravità e dall'evento lesivo effettivamente dimostrato.
- In caso di annullamento parziale con rinvio, il giudice di merito dovrà integrare la motivazione colmando le lacune indicate dalla Cassazione e valutare la possibilità di prove richieste dalle parti (es. perizie) per accertare l'attribuzione degli episodi.
- La semplice produzione di reperti (es. mozzicone) non supplisce automaticamente alla mancanza di prova dell'azione personale dell'imputato; occorre collegare il reperto all'azione compiuta dall'imputato in modo logico e probante.
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