Cassazione Penale, Sentenza n. 29146/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi hanno contestato l'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva, su appello del Procuratore, applicato nei confronti di Antonio D'Agostino la misura interdittiva del divieto di esercitare la funzione direttiva in Tek.Ra. s.r.l. e aveva rigettato le esigenze cautelari relative al delitto di peculato (capo 1) e nei confronti di Nicolò Sciglio relativamente al capo 3) (violenza privata / inizialmente contestata come estorsione). Il Procuratore ha dedotto (i) errata esclusione del peculato per aver ritenuto i beni appartenenti alla società e non alla P.A.; (ii) errata esclusione delle esigenze cautelari per Sciglio nonostante le dimissioni, perché il pericolo di recidiva deve valutarsi anche rispetto a reati della stessa indole e tenendo conto di comportamenti intimidatori successivi; (iii) travisamento della prova per omessa valutazione di denunce successive trasmesse prima dell'udienza; (iv) inadeguatezza e eccessiva durata della misura. D'Agostino ha criticato la gravità indiziaria rispetto al capo 3) per mancato confronto con il capitolato d'appalto, e ha dedotto l'assenza di esigenze cautelari alla luce delle dimissioni di Sciglio e della sua, asserita, posizione ancillare, nonché ha contestato l'assunto sul rischio di indurre ritrattazioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, congiuntamente, il secondo, il terzo e il quarto motivo del Procuratore e ha quindi annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla valutazione delle esigenze cautelari con riferimento a Nicolò Sciglio e nella parte relativa all'adeguatezza della misura interdittiva applicata a Antonio D'Agostino, rinviando al Tribunale di Messina per nuovo giudizio (art. 309, comma 7, c.p.p.). Ha invece rigettato il ricorso del Pubblico Ministero nel resto. Il primo motivo del Procuratore, relativo al peculato, è stato ritenuto infondato nei limiti dell'inammissibilità per genericità: la Corte ha osservato che non è chiaro se i mezzi fossero destinati esclusivamente a finalità pubbliche e che l'accusa era troppo generica. Il ricorso di Antonio D'Agostino è stato dichiarato inammissibile (con condanna alle spese e pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende). Di conseguenza la parte di ordine cautelare è stata rimessa al Tribunale per nuovo esame, mentre il resto dell'ordinanza è stato confermato.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza per la posizione di Sciglio in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia omesso di valutare atti intimidatori successivi alla conoscenza dell'appello e che le dimissioni non siano di per sé decisive nella valutazione del pericolo di recidiva
art. 275 cod. proc. pen.
Richiesto dal Procuratore in relazione all'adeguatezza e durata della misura; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale sulla adeguatezza della misura nei confronti di D'Agostino fosse viziata per omissione di valutazione di comportamenti successivi e ha annullato la parte relativa all'adeguatezza per nuovo esame
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma richiamata per il rinvio al Tribunale di Messina competente a riesaminare le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura dopo l'annullamento parziale dell'ordinanza
art. 314 c.p. (peculato)
La Corte osserva che, ai fini della configurabilità del peculato, non è sufficiente affermare genericamente che i mezzi siano stati sottratti alla finalità pubblicistica: va chiarito se i beni fossero comunque destinati all'esercizio di un servizio pubblico o fossero beni sociali con diversa destinazione; l'accusa è stata ritenuta eccessivamente generica
art. 629 c.p. (estorsione) / art. 610 c.p. (violenza privata)
I capi relativi alle condotte intimidatorie/minacciose sono stati valutati alla luce delle dichiarazioni dei lavoratori e della documentazione: la Corte ha ritenuto fondate le doglianze del Procuratore circa la mancata considerazione di atti intimidatori successivi, rilevanti per la sussistenza delle esigenze cautelari
Massime di principio
- La dimissione dal pubblico incarico non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione o di influenza sui testimoni: il giudice deve valutare le circostanze concrete e comportamenti successivi all'apprendimento delle indagini
- Comportamenti intimidatori posti in essere dopo la conoscenza di atti processuali (per es. appello) sono fatti rilevanti che, se non valutati, possono rendere viziata la motivazione cautelare e giustificare l'annullamento e il rinvio
- Per la ricorrenza del reato di peculato quando il bene è in capo a una società concessionaria di pubblico servizio, è necessario accertare se il bene fosse destinato esclusivamente o comunque in modo funzionalmente pubblico: affermazioni generiche della pubblica accusa possono risultare inammissibili
- L'omessa valutazione di documentazione o denunce successive depositate prima dell'udienza può integrare travisamento della prova e giustificare l'annullamento della decisione cautelare
- Un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile se il ricorrente non produce o non indica documenti decisivi in suo favore; il mancato allegare il documento chiave (per es. capitolato) può portare all'inammissibilità
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