Sentenza n. 1060/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi relativa a opere edilizie ritenute prive di valido titolo, al mutamento d’uso di un magazzino rurale in abitazione e alla difformità delle altezze della copertura
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale sostenendo che il fabbricato fosse assistito da titoli edilizi originari, da una concessione in sanatoria e da due SCIA, una del 2022 relativa al mutamento di destinazione d’uso del piano terra e alla sistemazione di un porticato e una del 2024 relativa alla realizzazione di una scala esterna. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione della normativa edilizia, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e motivazione illogica, contestando la qualificazione dell’immobile come edificio su due elevazioni fuori terra, la ricostruzione dello stato dei luoghi e la mancata considerazione dell’efficacia dei titoli e delle SCIA. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza e buon andamento, lamentando l’insufficiente individuazione delle norme urbanistiche violate, la carenza di motivazione, la mancata attivazione del contraddittorio e l’omesso esercizio tempestivo dei poteri inibitori sulle SCIA. Il Comune ha eccepito la tardività dell’impugnazione della nota comunale precedente all’ordinanza e, nel merito, ha sostenuto che la concessione in sanatoria del 2009 fosse divenuta inefficace per mancata esecuzione delle opere prescritte, che la SCIA in sanatoria del 2022 non producesse effetti in assenza di un provvedimento espresso e che la SCIA del 2024 fosse stata sospesa.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità, ritenendo tempestiva l’impugnazione dell’ordinanza. La nota comunale precedente è stata qualificata come atto endoprocedimentale di avvio del procedimento repressivo, non autonomamente lesivo, anche se contenente una valutazione anticipata di inammissibilità della SCIA in sanatoria. Nel merito, il Collegio ha ritenuto legittimo l’ordine relativo alla copertura, poiché la concessione in sanatoria del 2009 subordinava la regolarizzazione alla realizzazione di opere compensative interne, tra cui controsoffittature e interventi di adeguamento, mai eseguite. La mancata esecuzione e il mancato rispetto dei termini di efficacia del titolo hanno comportato la decadenza degli effetti sananti e il permanere delle difformità rispetto alla concessione originaria. Quanto al cambio di destinazione d’uso e ai due manufatti adiacenti, il TAR ha affermato che la SCIA in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. 380/2001 non produce effetti abilitativi per il solo decorso del tempo. L’art. 37 non prevede silenzio-assenso né altro silenzio significativo e richiede una valutazione espressa sulla doppia conformità e sulla sanzione pecuniaria. Non sono applicabili, neppure analogicamente, i termini e i poteri inibitori previsti dall’art. 19 della l. 241/1990 per la SCIA ordinaria, poiché la SCIA in sanatoria ha natura diversa: non liberalizza un’attività futura, ma mira alla regolarizzazione postuma di opere già eseguite abusivamente. In assenza di un provvedimento espresso favorevole, il mutamento d’uso e i manufatti sono rimasti privi di titolo e repressibili. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni e per l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. 380/2001
La SCIA in sanatoria non contempla alcuna forma di silenzio significativo.
La presentazione della SCIA in sanatoria non determina, per il mero decorso del tempo, né silenzio-assenso né altro effetto provvedimentale tacito; occorre un provvedimento espresso che accerti i presupposti della sanatoria, inclusa la doppia conformità e la sanzione pecuniaria.
art. 19 l. 241/1990
Non è possibile ritenere che l’Amministrazione fosse tenuta all’esercizio dei poteri inibitori alle condizioni e nei termini di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990.
La disciplina della SCIA ordinaria, compresi i termini per l’esercizio dei poteri inibitori e il consolidamento degli effetti, non si applica alla SCIA in sanatoria prevista dall’art. 37 del d.P.R. 380/2001.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il privato ben avrebbe potuto sollecitare [il provvedimento espresso] mediante l’esperimento dell’azione avverso il silenzio-inadempimento.
In caso di inerzia dell’amministrazione sulla SCIA in sanatoria, il privato può attivare l’azione contro il silenzio-inadempimento per ottenere una determinazione espressa.
art. 3 l. 241/1990
La censura di carenza motivazionale è stata respinta implicitamente attraverso il riconoscimento della sufficienza della ricostruzione comunale dei titoli, delle opere e delle ragioni dell’ordine di ripristino.
art. 27 l.r. Sicilia 7/2019
La norma è stata richiamata dal ricorrente in relazione ai termini per l’esercizio dei poteri comunali sulle SCIA, ma il TAR ha escluso l’applicabilità alla SCIA in sanatoria della disciplina propria della SCIA ordinaria.
Massime di principio
- La SCIA in sanatoria prevista dall’art. 37 del d.P.R. 380/2001 non produce effetti abilitativi o sananti per il solo decorso del termine previsto per la SCIA ordinaria: in assenza di un provvedimento espresso favorevole, l’opera resta priva di titolo e può essere assoggettata ai poteri repressivi edilizi.
- La disciplina dell’art. 19 della l. 241/1990, compresi i termini e le condizioni per l’esercizio dei poteri inibitori e il consolidamento degli effetti, non è applicabile alla SCIA in sanatoria, perché quest’ultima non liberalizza un’attività futura ma mira alla regolarizzazione postuma di opere già eseguite.
- Il silenzio dell’amministrazione su una SCIA in sanatoria integra silenzio-inadempimento e non silenzio-assenso o silenzio-rigetto; il privato può reagire mediante l’azione prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere una determinazione espressa.
- La concessione edilizia in sanatoria subordinata alla realizzazione di opere compensative non regolarizza definitivamente lo stato dei luoghi se tali opere non vengono eseguite nei termini e secondo le modalità prescritte; in tal caso, gli effetti sananti vengono meno e possono riespandersi i parametri del titolo originario.
- Gli atti endoprocedimentali, anche quando contengano valutazioni anticipate sull’esito della pratica edilizia, non sono autonomamente impugnabili se non producono una lesione diretta e immediata; l’interesse a ricorrere sorge con il provvedimento conclusivo lesivo.
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