Sentenza n. 3988/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego e omessa integrale evasione dell’istanza di accesso documentale presentata il 9 febbraio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, nell’ambito di un giudizio civile pendente, chiedeva ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 la visione e l’estrazione di copia di documenti relativi allo statuto dell’ente gestore, al riconoscimento della parità scolastica di una scuola primaria privata, agli eventuali precedenti atti autorizzativi e alla documentazione attestante l’attività lavorativa o di collaborazione della controinteressata presso l’istituto quale insegnante di inglese. Deduceva di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, strumentale all’esercizio del diritto di difesa nel giudizio civile, nonché la violazione degli artt. 22, 24 e 25 della l. 241/1990, dei principi di trasparenza e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e l’eccesso di potere per carenza di motivazione. L’amministrazione sosteneva di avere evaso l’istanza mediante una nota del 5 marzo 2026, con la quale aveva comunicato il riconoscimento della parità scolastica e la relativa decorrenza, segnalando tuttavia, quanto alla posizione lavorativa della controinteressata, la necessità di precisare l’anno di riferimento e di effettuare la comunicazione prevista dall’art. 3 del d.P.R. 184/2006.
La decisione
Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l’amministrazione avesse fornito soltanto una soddisfazione parziale dell’istanza. La nota del 5 marzo 2026 aveva dato riscontro solo ad alcuni profili della richiesta e non aveva consentito l’ostensione della documentazione residua, in particolare di quella relativa alla posizione lavorativa della controinteressata. Il giudice ha rilevato che, anche considerando la sospensione del termine connessa alla comunicazione alla controinteressata, il relativo periodo era ormai decorso senza che l’amministrazione avesse esibito i documenti mancanti o indicato specifiche ragioni ostative. Trattandosi di accesso difensivo, e non essendo stati dedotti motivi idonei a giustificare il diniego o la mancata ostensione, il ricorso è stato accolto. Le amministrazioni sono state ordinate, ciascuna per quanto di competenza, a esibire e consegnare copia della documentazione non ancora ostesa entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stata riservata, in caso di inutile decorso del termine, la nomina di un commissario ad acta su istanza notificata della ricorrente. Le amministrazioni sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e restituzione del contributo unificato; le spese sono state compensate nei confronti della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso
La ricorrente ha fondato l’accesso su un interesse difensivo collegato a un giudizio civile; il TAR ha ritenuto che la richiesta, non integralmente evasa, dovesse essere soddisfatta per la parte residua.
Il riferimento al diritto di difesa sostiene la qualificazione della richiesta come accesso difensivo.
Il decorso del termine senza integrale ostensione o adeguata motivazione non giustifica il protrarsi dell’inerzia amministrativa.
La comunicazione alla controinteressata può comportare la sospensione del termine per dieci giorni, ma, decorso tale termine, l’amministrazione deve definire la richiesta oppure motivare specificamente l’eventuale diniego.
Le spese sono state distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- In materia di accesso difensivo, la comprovata esigenza di acquisire documenti per tutelare una situazione giuridica nell’ambito di un giudizio pendente integra un interesse diretto, concreto e attuale, purché la documentazione richiesta sia collegata alla difesa da esercitare.
- L’amministrazione non adempie all’obbligo di definire un’istanza di accesso mediante una risposta limitata soltanto ad alcuni documenti richiesti: l’ostensione parziale non esclude l’obbligo di pronunciarsi e provvedere sui documenti residui.
- La comunicazione al controinteressato e la conseguente sospensione del termine procedimentale non consentono all’amministrazione di mantenere indefinitamente l’inerzia; decorso il periodo di sospensione, essa deve ostendere i documenti oppure adottare un diniego specificamente motivato.
- Nel giudizio sull’accesso, ove l’amministrazione non dimostri l’integrale soddisfazione dell’istanza né indichi ragioni concrete che impediscano l’ostensione, il giudice può ordinare la consegna della documentazione residua entro un termine prefissato e riservare la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
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