Sentenza del 03/12/2019 n. 31463 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione del principio di autosufficienza e per mancata individuazione di specifici vizi della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.000 euro oltre spese generali e accessori di legge, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva confermato il rigetto della sua opposizione all'accertamento TARSU. Ha contestato, tra l'altro, la mancata considerazione della denuncia relativa a una superficie di 283,25 mq e a un utilizzo stagionale dei locali, la tassazione dell'intera superficie di 806 mq dello stabilimento balneare per tutto l'anno, la determinazione delle tariffe mediante delibere della Giunta comunale anziché del Consiglio comunale, l'assenza o insufficienza di motivazione dell'avviso e la violazione delle norme sulla TARSU. La Corte ha però rilevato che le censure erano generiche, rivolte prevalentemente contro l'atto amministrativo anziché contro la sentenza impugnata e fondate su continui rinvii ad atti del giudizio di merito non prodotti né trascritti.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 366
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di valutare le censure senza dover accedere autonomamente agli atti del giudizio di merito. Gli atti e i documenti rilevanti devono essere specificamente indicati e il loro contenuto deve essere riprodotto, almeno nella parte necessaria.
Codice di procedura civile, art. 360
Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifici motivi riconducibili alle ipotesi tassative di impugnazione
Non è sufficiente chiedere una nuova valutazione degli atti o delle prove: occorre indicare uno specifico vizio della sentenza impugnata riconducibile a una delle ragioni previste dalla norma.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
Richiamato dal ricorrente in relazione alla specificità dei motivi di impugnazione nel processo tributario.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 59, 70, 71 e 72
Norme richiamate dal contribuente in materia di presupposti della TARSU, dichiarazione delle superfici e delle variazioni, accertamento e applicazione del tributo.
Legge n. 241 del 1990, art. 3
Prevede l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi; il ricorrente ne ha denunciato la violazione, ma la censura non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione degli atti tributari; anche questa doglianza è rimasta assorbita dall'inammissibilità del ricorso.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 42
Richiamato per sostenere che la determinazione delle tariffe TARSU spettasse al Consiglio comunale e non alla Giunta; la Corte non ha deciso nel merito della questione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, impone il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre le contestazioni già mosse contro l'atto tributario: bisogna dimostrare uno specifico errore commesso dalla sentenza di merito.
- Il ricorrente deve trascrivere o riprodurre nel ricorso le parti rilevanti degli atti e dei documenti sui quali fonda le proprie censure, indicando anche dove tali atti sono stati prodotti; il semplice rinvio agli atti del processo comporta il rischio di inammissibilità.
- La Corte di cassazione non è un ulteriore giudice del fatto e non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione della superficie tassabile, del periodo di utilizzo o delle prove documentali.
- Anche quando si denuncia un errore procedurale o un'omessa pronuncia, il motivo deve indicare con precisione quale domanda o eccezione sia stata ignorata, come sia stata prospettata nei precedenti gradi e perché la motivazione della sentenza sia giuridicamente viziata.
- Le questioni sostanziali relative alla legittimità dell'accertamento, delle tariffe o della motivazione dell'atto possono non essere esaminate se il ricorso è dichiarato inammissibile per difetti formali.
- In materia di tributi locali, chi contesta la superficie o il periodo di tassazione dovrebbe conservare e produrre dichiarazioni, variazioni, concessioni, planimetrie, ordinanze e ogni documento utile, collegandoli puntualmente alle specifiche censure rivolte alla sentenza.
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