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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 790/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena (subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità per tre mesi) per mancato adempimento, ritenendo che, in mancanza di un termine fissato in sentenza per l'adempimento, tale termine dovesse coincidere con i cinque anni dall'irrevocabilità della condanna ai sensi dell'art. 163 c.p.; la Procura aveva chiesto in via subordinata che, in sede di esecuzione, fosse fissato il termine per l'adempimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino perché, in sede di esecuzione e su richiesta della parte, fissi il termine per l'adempimento dell'obbligo di fare. La Corte ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite (Liguori, 23/06/2022) e la giurisprudenza di merito che stabilisce che, in mancanza di indicazione del termine nella sentenza di cognizione, il giudice dell'esecuzione può (e, se richiesto, deve) fissarlo; ha inoltre ricordato che la determinazione del termine dipende dalla natura dell'obbligo quando non si tratta di obblighi pecuniari immediatamente esigibili.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    fissa i termini (cinque o due anni) rilevanti per la sospensione condizionale della pena e può essere assunto come termine coincidente per l'adempimento quando il giudice non ha fissato un termine, secondo la più recente interpretazione delle Sezioni Unite, salvo che la natura dell'obbligo richieda diversa determinazione

  • Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022 (sentenza Liguori)

    principio secondo cui, nel caso di sospensione condizionale subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine per l'adempimento deve essere fissato dal giudice della cognizione o, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o da quello dell'esecuzione; in difetto, il termine coincide con quelli di cui all'art. 163 c.p.

  • Sez. 1, n. 5217 del 22/09/2000 (Bertoncello)

    principio secondo cui, per obblighi diversi da quelli pecuniari, l'individuazione del termine d'adempimento, se omesso dal giudice di cognizione, dipende dalla natura e dalla specie dell'obbligo e non può essere regolata da un criterio universale

Massime di principio

  • Se la sospensione condizionale della pena è subordinata all'adempimento di un obbligo e la sentenza non fissa il termine per l'adempimento, il giudice dell'esecuzione può e, se la parte lo richiede, deve fissare tale termine in sede esecutiva prima di procedere alla revoca del beneficio.
  • Per obblighi pecuniari immediatamente esigibili la giurisprudenza recente (Sez. U., Liguori) prevede che, in mancanza di fissazione, il termine coincida con i termini di cui all'art. 163 c.p.; per obblighi di fare la determinazione deve tener conto della natura specifica dell'obbligo e quindi richiede valutazione caso per caso.
  • Il pubblico ministero, se denuncia il mancato adempimento, dovrebbe chiedere alternativamente la fissazione del termine in sede esecutiva prima di chiedere la revoca; il giudice non dovrebbe dichiarare inammissibile la richiesta di revoca per mancata specificazione del termine senza aver dato prima la possibilità di fissarlo.
  • Prima di adottare provvedimenti revocatori della sospensione condizionale, il giudice deve assicurare che il condannato abbia un termine certo e conoscibile per adempiere: l'assenza di tale termine può rendere iniquo il provvedimento di revoca.

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