Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 121/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 L.82/91 in data 10.09.2025, notificata all'interessato l'11.10.2025, con cui è stata modificata la delibera del 18.12.2024 nei seguenti termini “erogare al collaboratore di giustizia -OMISSIS- la somma pari alla capitalizzazione delle misure di assistenza percepite, in totale riferite al periodo di due anni in stato di detenzione, con riserva di integrazione all'atto della scarcerazione, come previsto con delibera di massima del 2 marzo 2022” (doc.01); della delibera di massima del 2 marzo 2022, non notificata e non cognita richiamata nella gravata delibera del 10.09.2025; di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale e/o comunque lesivo dei diritti del ricorrente.

Giustizia amministrativa202515073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991 che ha modificato la precedente delibera sulla capitalizzazione delle misure di assistenza, limitandola al periodo di due anni di detenzione con riserva di integrazione alla scarcerazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare, la delibera del 10 settembre 2025, notificata l'11 ottobre 2025, con cui la Commissione Centrale ha modificato la precedente delibera del 18 dicembre 2024 disponendo l'erogazione di una somma pari alla capitalizzazione delle misure di assistenza percepite, riferite al periodo di due anni di detenzione, con riserva di integrazione al momento della scarcerazione. È stata inoltre contestata la delibera di massima del 2 marzo 2022, richiamata nell'atto impugnato e non notificata al ricorrente. Il ricorrente ha chiesto un nuovo computo del beneficio economico, sostenendo di aver bisogno di una somma maggiore, riferita complessivamente a quattro persone o, in subordine, a una persona, per acquistare un'abitazione e poter così beneficiare di permessi premio e/o della detenzione domiciliare. Dal testo dell'ordinanza non risultano ulteriori motivi di illegittimità articolati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che il ricorrente fosse ancora detenuto, con fine pena fissato al 6 dicembre 2031, e che mancasse agli atti un principio di prova concreto della necessità attuale di disporre di un'abitazione per ottenere misure alternative alla detenzione. In particolare, non risultava presentata un'apposita istanza di permesso premio o di detenzione domiciliare effettivamente negata dal magistrato di sorveglianza per l'assenza di un alloggio. Per tale ragione il danno prospettato è stato ritenuto privo di sufficiente concretezza e attualità e la tutela cautelare non è stata concessa. Le spese della fase cautelare sono state compensate in considerazione della peculiarità della vicenda. L'ordinanza non definisce il merito dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 10 l. 82/1991

    Commissione Centrale ex art. 10 L.82/91

    La disposizione è richiamata quale base normativa della Commissione Centrale che ha adottato la delibera contestata; l'ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR nega la misura per l'assenza di un danno sufficientemente concreto e attuale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata come presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il danno prospettato deve risultare concreto e attuale; non è sufficiente allegare una necessità futura o ipotetica collegata alla possibile richiesta di misure alternative alla detenzione.
  • Quando il pregiudizio è fondato sulla necessità di un'abitazione per ottenere permessi premio o detenzione domiciliare, occorre almeno un principio di prova concreto, quale la presentazione di una specifica istanza e il suo rigetto per la mancanza di un alloggio; in difetto, non ricorre il presupposto del danno cautelare attuale.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.