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Ordinanza

Ordinanza n. 1171/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento -OMISSIS-10/11/2025 (prot. uscita -OMISSIS- del 6 novembre 2025) emesso dal Viceprefetto della Provincia di Roma, notificato il 23 novembre 2025, con il quale si vieta al Dott.-OMISSIS- la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti; - di ogni atto e provvedimento ad esso presupposto e conseguente, ivi espressamente compreso quello di revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale rilasciata dalla Prefettura di Latina.

Giustizia amministrativa202600203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio che vieta la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, con conseguente revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Viceprefetto della Provincia di Roma gli ha vietato la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, nonché gli atti presupposti e conseguenti, compresa la revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale rilasciata dalla Prefettura di Latina. La contestazione riguardava l'applicazione dell'obbligo di custodia diligente delle armi. Il ricorrente aveva lasciato un'arma da fuoco e due proiettili, regolarmente detenuti, all'interno di un'autovettura parcheggiata e incustodita, sebbene nascosti in una borsa avvolta in un telo nero e chiusa con lucchetto; l'arma era stata poi sottratta da ignoti. Il ricorso cautelare mirava a dimostrare l'insussistenza dei presupposti per il divieto e l'illegittimità della valutazione amministrativa sulle modalità di custodia.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di cognizione sommaria ha ritenuto che l'Amministrazione avesse prima facie correttamente applicato l'art. 20 della legge n. 110/1975, secondo cui la custodia di armi ed esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza per prevenire pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il fatto, non contestato dal ricorrente, di avere lasciato l'arma e i proiettili in un'automobile parcheggiata e incustodita, anche per una breve sosta e nonostante l'occultamento, la chiusura con lucchetto e la custodia in una borsa, è stato ritenuto non compatibile prima facie con una custodia sufficientemente diligente, poiché comportava la perdita del contatto con l'arma e aveva concretamente consentito la sottrazione da parte di ignoti. Il giudice ha valorizzato il rischio per la sicurezza pubblica e ha ritenuto ragionevole e proporzionata la valutazione amministrativa. Il periculum non è stato espressamente analizzato, risultando decisivo il difetto di fumus boni iuris. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 20 l. 110/1975

    la custodia delle armi e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza, al fine di prevenire pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica

    L'obbligo di custodia diligente impone modalità idonee a prevenire il rischio di sottrazione e di circolazione incontrollata delle armi; la custodia di un'arma in un'autovettura parcheggiata e incustodita, anche se occultata e chiusa con lucchetto, può risultare prima facie inidonea quando l'arma venga sottratta.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale e costituisce il fondamento processuale della valutazione sommaria svolta dal TAR.

Massime di principio

  • L'obbligo di custodia diligente delle armi previsto dall'art. 20 della legge n. 110/1975 richiede modalità concretamente idonee a prevenire il rischio di sottrazione e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
  • La custodia di un'arma e delle relative munizioni all'interno di un'autovettura parcheggiata e incustodita può essere ritenuta non diligente anche se l'arma è occultata, riposta in una borsa chiusa con lucchetto e lasciata nell'auto solo per un breve periodo, quando tale modalità comporti la perdita del contatto diretto con l'arma e questa venga sottratta.
  • Nella fase cautelare, la concreta sottrazione dell'arma da parte di ignoti costituisce un elemento idoneo a confermare, in giudizio sommario, l'inadeguatezza delle modalità di custodia rispetto all'interesse pubblico al controllo della circolazione delle armi.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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