Cassazione Civile, Ordinanza n. 32393/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all'anno d'imposta 2000, con cui venivano ripresi a tassazione sia un maggior reddito di lavoro autonomo (attività di geometra) sia un reddito di partecipazione in una società a responsabilità limitata. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto; in appello la CTR aveva accolto parzialmente il gravame, annullando la ripresa per reddito di partecipazione perché riteneva non sufficientemente provata la presunzione di distribuzione di utili societari non dichiarati. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per ultrapetizione: il giudice di appello avrebbe deciso su una questione non specificamente devoluta, perché nell'atto di appello il contribuente aveva censurato solo la ripresa sul reddito di lavoro autonomo e non anche quella sul reddito di partecipazione. Il secondo motivo è stato assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che il giudice tributario di appello aveva pronunciato oltre i limiti della devoluzione, poiché la contestazione relativa al reddito di partecipazione non risultava proposta con specifico motivo di appello. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito respingendo il ricorso originario del contribuente anche quanto alla ripresa per reddito di partecipazione nella società. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato il contribuente alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 546/1992
violazione dell'art. 53, d.lgs 546/1992
l'appello tributario deve contenere specifici motivi di censura, perché essi delimitano l'oggetto del giudizio di gravame; in mancanza di specifica impugnazione su una ripresa fiscale, il giudice di appello non può esaminarla senza incorrere in ultrapetizione
art. 366, primo comma, n. 4-6, cod. proc. civ.
specificità dei motivi di ricorso per cassazione (autosufficienza, ex art. 366, primo comma, n. 4-6, cod. proc. civ.)
la parte ricorrente deve evidenziare in modo specifico il contenuto degli atti processuali rilevanti per dimostrare il vizio dedotto
art. 32 d.P.R. 600/1973
accertamenti bancari ex art. 32, dPR 600/1973
richiamato solo come base della ripresa per reddito di lavoro autonomo oggetto dell'altro motivo di appello, poi respinto
art. 36 c.p.c.
ex art. 36C, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
richiamato nel testo del motivo come parametro formale della censura per ultrapetizione
Massime di principio
- Nel giudizio di appello tributario la cognizione del giudice è circoscritta ai capi e alle questioni specificamente censurati con l'atto di impugnazione; la mera impugnazione generica della sentenza non consente di devolvere al giudice tutte le statuizioni di primo grado.
- Il giudice di appello incorre in ultrapetizione se si pronuncia su una ripresa fiscale o su un capo della decisione non oggetto di specifico motivo di gravame.
- L'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio, una parte argomentativa che confuti la motivazione della sentenza impugnata; non basta individuare in modo generico le statuizioni contestate.
- Quando il vizio accolto consente la decisione nel merito e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può definire la controversia senza rinvio.
- In caso di soccombenza alterna nei gradi di merito, le spese possono essere compensate, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenza.
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