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Sentenza

Sentenza n. 6388/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l’annullamento - del Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022 avente ad oggetto “Articolo 9 ter, comma 9 bis del Decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022 n. 251. Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi”, (doc. 1 – determinazione regionale), pubblicata sul BUR della Regione Veneto n. 151 del 14 dicembre 2022, non comunicata all’esponente; - delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale con i quali è stato validato e certificato il fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale con i quali è stato validato e certificato il fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda, non conosciute: Deliberazione n. 1398 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 1 Dolomiti, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; Deliberazione n. 2330 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; Delibera n. 2076 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 3 Serenissima, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; Deliberazione n. 1138 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018 compresi”; Deliberazione n. 1488 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 5 Polesana, avente ad oggetto “Aggiornamento della Certificazione dei dati dei DM (Dispositivi Medici) anni dal 2015 al 2018”; Deliberazione n. 826 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea, avente ad oggetto “Rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; Deliberazione n. 2322 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; Deliberazione n. 2001 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 8 Berica, avente ad oggetto “Ricognizione delle fatture iscritte al conto “BA0210 – Dispositivi Medici” dei conti economici 2015 – 2016 – 2017 per fornitore (Decreto Ministero della Salute 6/10/2022)”; Deliberazione n. 1240 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; Deliberazione n. 2560 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedale – Università Padova, avente ad oggetto “Rilevazione dei dispositivi medici acquistati negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018: suddivisione del valore del fatturato in centesimi di euro con dettaglio per fornitore e per singolo documento”; Deliberazione n. 1176 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; Deliberazione n. 1077 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Istituto Oncologico Veneto, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; - in parte qua, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 2 – DM 6 ottobre 2022); - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 3 – DM 6 luglio 2022); - dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 (doc. 4 – Accordo CSR 181/2019); - per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, di contenuto non conosciuto; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 (doc. 5 – Intesa CSR 14 settembre 2022) e l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 rep. atti n. 213/CSR (doc. 6 – Intesa 213 CSR); nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale: - dell’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015; - dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018; - dell’art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; - per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53, 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.

Giustizia amministrativa202301254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale di ripartizione tra le aziende fornitrici degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, deliberazioni delle aziende sanitarie di validazione del fatturato, decreti ministeriali di certificazione e linee guida, nonché atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni statali e regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato il sistema di contribuzione e finanziamento del governo dei dispositivi medici, deducendo, da un lato, l’illegittimità costituzionale ed euro-unitaria della disciplina primaria e, dall’altro, vizi propri degli atti amministrativi applicativi. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, certezza del diritto e legittimo affidamento; la lesione della libertà di iniziativa economica, della tutela della salute, della ricerca scientifica, della proprietà e della capacità contributiva; la violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte; disparità di trattamento tra operatori del settore; incompatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, sulla concorrenza, sulla libera circolazione delle merci, sulle tariffe e sugli appalti pubblici. Sono stati inoltre denunciati, con riferimento agli atti regionali applicativi del payback, violazione dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, violazione delle regole sulla partecipazione e sulla trasparenza procedimentale, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, insufficienza della motivazione, irragionevolezza, consumazione del potere e lesione dell’affidamento. La ricorrente ha chiesto anche la rimessione alla Corte costituzionale delle questioni relative all’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, all’art. 1, comma 557, della l. n. 145/2018 e all’art. 18 del d.l. n. 115/2022.

La decisione

Il TAR ha respinto nel merito le censure rivolte alla disciplina primaria e agli atti statali, richiamando la propria precedente sentenza n. 510/2025. Ha ritenuto che il versamento destinato al Fondo per il governo dei dispositivi medici abbia natura tributaria e non costituisca una tariffa corrispettiva per servizi individuali. Pertanto, gli artt. 101 e 111 dei regolamenti UE sui dispositivi medici non impediscono agli Stati membri di finanziare le attività di governo del settore mediante un prelievo fiscale posto a carico degli operatori, né impongono che il finanziamento gravi esclusivamente sulla fiscalità generale. Il prelievo è stato ritenuto non selettivo, poiché riferito a tutti i fornitori del SSN in ragione del fatturato derivante dalla vendita di dispositivi medici, ed è stato giudicato coerente con la finalità di governo e sostenibilità del sistema sanitario. È stata esclusa la violazione della disciplina sugli appalti pubblici, poiché il prelievo fiscale opera al di fuori dell’ambito della direttiva 2014/24/UE; inoltre, la ricorrente non ha dimostrato un concreto pregiudizio alla sostenibilità delle offerte o alla propria posizione contrattuale. Il Collegio ha ritenuto rispettata la riserva relativa di legge di cui all’art. 23 Cost., poiché la legge ha individuato presupposto, base imponibile, soggetti passivi e aliquota minima e massima, rimettendo agli atti successivi soltanto la disciplina di dettaglio. Ha ritenuto il fatturato un indice non arbitrario né irragionevole di capacità contributiva e ha escluso la doppia imposizione vietata, la disparità di trattamento e la violazione della libertà d’impresa. È stata altresì esclusa la retroattività del prelievo, nonché la lesione della proprietà, della salute e delle competenze regionali. Le questioni di legittimità costituzionale non sono state rimesse alla Corte costituzionale, perché ritenute infondate e, per alcuni profili, prive di interesse concreto e rilevanza. Quanto agli atti regionali applicativi del payback, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa. Tali atti svolgono infatti una funzione meramente tecnico-contabile e vincolata: le Regioni verificano i dati di fatturato, compilano l’elenco delle imprese e applicano importi e percentuali già predeterminati dalla legge e dagli atti statali. Ne deriva un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale, relativo a diritti soggettivi, devoluto al giudice ordinario. È stata disposta la translatio iudicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici e il meccanismo di ripiano; gli atti regionali applicativi hanno natura meramente vincolata e tecnico-contabile quanto alla determinazione delle somme dovute.

  • art. 15, comma 2, lett. h), l. 53/2021

    Individua la base legislativa del sistema di finanziamento del governo dei dispositivi medici mediante una quota del fatturato derivante dalle vendite al SSN.

  • art. 28 d.lgs. 137/2022

    Istituisce e disciplina il Fondo per il governo dei dispositivi medici; la contribuzione è qualificata come prelievo tributario e non come tariffa.

  • art. 24 d.lgs. 138/2022

    Prevede un analogo sistema di finanziamento per i dispositivi medico-diagnostici in vitro.

  • art. 23 Cost.

    La riserva relativa di legge è rispettata quando la legge individua soggetto passivo, presupposto, base imponibile e limiti quantitativi della prestazione, potendo la disciplina di dettaglio essere rimessa ad atti successivi.

  • art. 53 Cost.

    Il fatturato derivante dalle vendite al SSN può costituire un indice non arbitrario né irragionevole di capacità contributiva, anche se non coincide con il reddito o con l’utile.

  • art. 41 Cost.

    La libertà di iniziativa economica può essere conformata mediante un prelievo destinato a finalità di utilità sociale, quale l’efficiente governo dei dispositivi medici, purché la misura non risulti irragionevole o sproporzionata.

  • art. 117, comma 2, lett. e), Cost.

    L’istituzione del Fondo e il relativo prelievo sono riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato.

  • art. 101 Reg. (UE) 2017/745

    Impone agli Stati membri di assicurare risorse adeguate alle autorità competenti, senza prescrivere specifiche modalità nazionali di finanziamento né l’esclusivo ricorso alla fiscalità generale.

  • art. 111 Reg. (UE) 2017/745

    Riguarda le tariffe per servizi individuali resi a richiesta e non si applica al prelievo tributario destinato al finanziamento generale del governo dei dispositivi medici.

  • art. 1, comma 15, Reg. (UE) 2017/745

    Lascia impregiudicate le legislazioni nazionali relative all’organizzazione, prestazione e finanziamento dei servizi sanitari.

  • art. 107 TFUE

    Un prelievo fiscale non viola il divieto di aiuti di Stato per il solo fatto di produrre effetti differenziati; occorre verificare selettività, finalità, contesto e concreto vantaggio per determinate imprese.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria.

  • art. 133 c.p.a.

    Il TAR ha escluso che la controversia rientri nella giurisdizione esclusiva amministrativa, trattandosi di rapporto patrimoniale vincolato e non di esercizio di potere autoritativo.

Massime di principio

  • Il contributo posto a carico delle imprese che vendono dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale per finanziare il governo del settore ha natura tributaria, non tariffaria, quando non costituisce il corrispettivo di uno specifico servizio individuale reso a richiesta del singolo operatore.
  • Gli artt. 101 e 111 del regolamento (UE) 2017/745 non impongono che le attività nazionali di governo e finanziamento del settore dei dispositivi medici siano sostenute esclusivamente dalla fiscalità generale e non impediscono agli Stati membri di introdurre un prelievo fiscale settoriale, purché siano rispettati i principi generali dell’ordinamento dell’Unione.
  • La riserva relativa di legge prevista dall’art. 23 Cost. è rispettata quando la fonte primaria individua il presupposto, i soggetti passivi, la base imponibile e i limiti minimo e massimo dell’aliquota, anche se la disciplina tecnica e applicativa è demandata a fonti subordinate o ad atti amministrativi generali.
  • Il fatturato derivante dalla vendita di dispositivi medici al SSN può essere utilizzato dal legislatore quale indice di capacità contributiva, anche senza considerare i costi e l’utile effettivo dell’impresa, se tale criterio è coerente con la finalità di graduare il prelievo in base al volume dell’attività svolta nel mercato di riferimento.
  • Gli atti regionali che, in attuazione della disciplina statale sul payback dei dispositivi medici, si limitano a verificare dati contabili, individuare le imprese e applicare percentuali e importi già predeterminati non costituiscono esercizio di potere autoritativo, ma danno luogo a un rapporto obbligatorio relativo a diritti soggettivi patrimoniali; le relative controversie appartengono alla giurisdizione ordinaria.
  • Ai fini della rilevanza di una questione incidentale di legittimità costituzionale, il ricorrente deve allegare e dimostrare che la specifica violazione costituzionale prospettata incida concretamente, direttamente e attualmente sulla propria posizione giuridica; non è sufficiente il mero interesse astratto all’eliminazione della norma dall’ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviOrganizzazione del servizio sanitarioGiurisdizione e ripartoInvalidità del provvedimento
RamiSanitàProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaQuestione di legittimità costituzionale

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