Cassazione Penale, Sentenza n. 32849/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannata)
La controversia
La ricorrente era stata condannata con sentenza del Tribunale di Marsala del 12 gennaio 2017, irrevocabile il 7 novembre 2019, alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 200 di multa per furto di energia elettrica commesso il 6 dicembre 2013. Con successiva sentenza dello stesso Tribunale del 6 aprile 2022, irrevocabile il 22 aprile 2022, era stata condannata per un ulteriore furto di energia elettrica commesso dal 20 febbraio 2013 al 27 febbraio 2018. In un precedente giudizio di legittimità, la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 649 c.p.p. per una revoca parziale del giudicato, poiché la seconda condanna comprendeva temporalmente anche il fatto già giudicato con la prima sentenza, e aveva disposto che il giudice dell’esecuzione procedesse al calcolo della pena residua. Il Tribunale, decidendo in sede di rinvio, ha nuovamente esaminato la sussistenza dei presupposti della revoca e ha rigettato l’istanza. La ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 627 c.p.p., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe dovuto conformarsi alla precedente sentenza della Corte di cassazione, senza riesaminare una questione di diritto già definitivamente decisa, limitandosi al calcolo della pena residua. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza con trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha stabilito che il Tribunale, quale giudice dell’esecuzione in sede di rinvio, aveva violato l’art. 627, comma 3, c.p.p., perché aveva riesaminato i presupposti dell’art. 649 c.p.p. già definitivamente accertati dalla sentenza rescindente, anziché uniformarsi al relativo mandato e procedere al calcolo della pena residua. L’ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Marsala, in diversa persona fisica, per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 649 c.p.p.
La Corte aveva già ritenuto applicabile la disciplina della revoca parziale del giudicato quando una successiva condanna comprende temporalmente il fatto già oggetto di una precedente condanna irrevocabile.
art. 627, comma 3, c.p.p.
Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.
Il giudice di rinvio è vincolato alle questioni di diritto definitivamente decise dalla Corte di cassazione e non può riesaminarne i presupposti; deve attenersi al mandato contenuto nella sentenza rescindente.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ogni questione di diritto da essa decisa e non può riesaminare i presupposti giuridici già definitivamente accertati.
- Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio un provvedimento del giudice dell’esecuzione, il giudice di rinvio deve limitarsi agli adempimenti indicati nel mandato rescindente, senza riproporre una valutazione sul merito della questione già risolta.
- In presenza di una revoca parziale del giudicato ai sensi dell’art. 649 c.p.p., ove la questione sia stata definitivamente riconosciuta dalla Corte di cassazione, il giudice dell’esecuzione deve procedere agli effetti conseguenti, tra cui il calcolo della pena residua, senza negare nuovamente la revoca.
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