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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15027/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Menzo ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello che ha respinto la sua richiesta di sostituzione della misura degli arresti domiciliari (applicata in funzione della consegna al Belgio a seguito di Mandato di Arresto Europeo per "associazione a delinquere, contrabbando di tabacchi"). Il ricorrente ha dedotto che la Corte non ha motivato circa la persistenza del pericolo di fuga, omettendo di valutare le specifiche deduzioni difensive (lunga durata della misura, rispetto delle prescrizioni, assenza di violazioni) e avendo impropriamente attribuito la verifica della permanenza delle esigenze cautelari all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato per violazione di legge. Ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta affinché riesamini, alla luce dei principi esposti, la necessità e la proporzionalità della misura cautelare in funzione della consegna. La Cassazione ha rilevato che la Corte di appello ha confuso il piano della misura cautelare disposta dallo Stato richiedente con quello della misura cautelare che lo Stato richiesto deve adottare per garantire la consegna, e ha omesso la valutazione concreta della persistenza del pericolo di fuga. La Suprema Corte ha poi richiamato la disciplina dei termini di durata e delle conseguenze previste dall'art. 22-bis (introdotto dal d.lgs. n.10/21) e ha imposto alla Corte di appello di verificare, al termine dei periodi previsti, la proporzionalità della custodia e la necessità di revoca o sostituzione con misure non detentive.

Norme richiamate

  • legge n. 69 del 2005, art. 9

    art. 9 della legge n. 69/2005

    Spiega che l'emissione delle misure cautelari nello Stato d'esecuzione compete al giudice dello Stato dell'esecuzione e che la valutazione deve tenere conto unicamente dell'esigenza di evitare che la persona si sottragga alla consegna; pertanto lo Stato richiesto deve verificare la concretezza e l'attualità del pericolo di fuga nel procedimento di consegna.

  • legge n. 69 del 2005, art. 22-bis

    art. 22-bis (introdotto dal d.lgs. n.10/21)

    Regola comunicazioni sui ritardi, termini progressivi per la verifica della necessità della custodia e stabilisce che alla scadenza complessiva di 180 giorni la Corte di appello deve revocare la custodia ovvero sostituirla con misure non detentive se necessarie; disciplina la durata della custodia anche con riguardo alla fase davanti alla Corte di cassazione.

  • legge n. 69 del 2005, art. 17

    art. 17, commi 2 e 2-bis, L. n. 69/2005

    Prevede i termini per la decisione sulla consegna da parte della Corte di appello (brevi termini procedurali) ma tali termini sono distinti dalle verifiche periodiche sulla custodia disciplinate dall'art. 22-bis.

  • codice di procedura penale, art. 719

    Richiama la possibilità di ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di libertà personale adottati nella procedura di consegna attivata da un mandato di arresto europeo, per la sola violazione di legge.

  • codice di procedura penale, art. 274

    Norma interna sulle esigenze cautelari per misure cautelari "interne"; la Cassazione precisa che lo Stato italiano non deve verificare la sussistenza delle esigenze cautelari previste da questa norma per l'autorità estera, ma solo l'esigenza specifica di garantire la consegna.

  • codice di procedura penale, artt. 281, 282, 283

    artt. 281, 282 e 283 c.p.p.

    Costituiscono l'insieme delle misure cautelari non detentive che la Corte di appello deve valutare e poter applicare in sostituzione della custodia per garantire l'esecuzione del Mandato di Arresto Europeo.

  • d.lgs. n. 10 del 2021

    d.lgs. n. 10/21 (che ha introdotto l'art. 22-bis e abrogato l'art. 21 della L. n. 69/2005)

    Ha modificato il regime dei termini e delle conseguenze del ritardo nella decisione sulla consegna: non più caducazione automatica della misura per inosservanza dei termini, ma obblighi di comunicazione e verifiche progressive culminanti nella revoca obbligatoria dopo il termine complessivo.

  • Convenzione/diritto alla ragionevole durata del processo, art. 6 CEDU (richiamato)

    art. 6, comma 1, lett. f) (richiamato dalla sentenza)

    Richiamato in riferimento al parametro di proporzionalità della durata della custodia cautelare, ossia la necessità di valutare la durata della misura rispetto alla pena prevista o inflitta nello Stato emittente.

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo lo Stato richiesto è chiamato a valutare autonomamente la concretezza e l'attualità del pericolo di fuga con riguardo esclusivo all'esigenza di garantire la consegna; non può semplicemente rinviare tale verifica all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente.
  • La Corte dell'esecuzione deve motivare specificamente sulla persistenza della necessità della misura cautelare nel tempo, tenendo conto del decorso temporale, del rispetto della misura da parte dell'imputato e dell'eventuale assenza di violazioni come elementi favorevoli alla sostituzione con misure non detentive.
  • I termini introdotti dall'art. 22-bis (d.lgs. n.10/21) impongono verifiche progressive: comunicazioni al Ministro, valutazioni dopo 60/90 giorni e revoca obbligatoria alla scadenza complessiva di 180 giorni se non è intervenuta la decisione definitiva; la Corte deve altresì considerare la proporzionalità della durata della custodia rispetto alla pena prevista.
  • In caso di omessa o insufficiente valutazione da parte del giudice nazionale circa la necessità/proporzionalità della custodia per la consegna, la decisione è esposta a cassazione per violazione di legge e verrà annullata con rinvio per nuovo esame.
  • Quando si valuta la sostituzione della custodia ai fini della consegna, devono essere considerate le misure non detentive previste dagli artt. 281-283 c.p.p. e la possibilità di applicarle anche in combinazione per garantire la presenza dell'interessato alla consegna.
  • La distinzione tra requisiti delle misure cautelari "interne" (art. 274 c.p.p.) e quelli applicabili nel procedimento di consegna è essenziale: il controllo del giudice dell'esecuzione è limitato alle esigenze proprie del mandato di arresto europeo.

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